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Decisione

10.2009.136

Provocare lesioni ad una persona usando una lametta

10 novembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 622/2009 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 720.- (settecentoventi), corrispondente a 12 (dodici) aliquote da fr. 60.-

(sessanta) - (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- (trecento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 18 febbraio 2009;

indetto il dibattimento in data 10

novembre 2009, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata

del 26 agosto 2009, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di lesioni

semplici (con oggetto pericoloso), per avere, a __________ in data __________

2008, usando una lametta, inflitto un taglio all'avambraccio destro di LESA 1,

provocandogli le lesioni attestate dal certificato medico __________ 2009

della Dr.ssa __________ dell'Ospedale di __________, agli atti, rendendolo

inoltre inabile al lavoro per circa tre settimane

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Visti gli art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP;

9.

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

e 3, come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di lesioni

semplici (con veleno/un'arma o oggetto pericoloso) ai sensi dell’art. 123 cifra

2.

cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. DA 622/2009 del 9 febbraio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 12

(dodici) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.

720.

-- (settecentoventi);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per

complessivi fr. 250.— (duecentocinquanta);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

La condannata può

ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 550.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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