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Decisione

10.2009.14

Delibazione di sentenza straniera in materia di divorzio

4 dicembre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 23

luglio 2009 presentata da

IS 1, ()

(patrocinato dall'. , )

per ottenere che sia riconosciuta e

dichiarata esecutiva la senten-za del 31 ottobre 2008 con cui il Tribunale

comunale di Požarevac

(Serbia) ha sciolto per

divorzio il matrimonio celebrato a il 9 giugno 2002 tra lui e

CO 1, nata , già in L;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev’essere accolta

l’istanza di delibazione;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 23 luglio 2009 IS 1 (1977) ha presentato un'istanza al Tribunale

d'appello perché sia riconosciuta e dichiarata esecutiva una sentenza del

31 ottobre 2008 con cui il Tribunale comunale di Požarevac (Serbia) ha

sciolto per divorzio il matrimonio da lui

contratto a __________ il 9 giugno 2002 con CO 1 (1985), affidandogli il figlio I__________ (nato il 5 luglio 2001), condannando

la moglie a versare per il figlio un contributo alimentare di 8000 dinari

mensili dal 1° novembre 2008 e disciplinando il diritto di visita di lei. L'istanza di delibazione è stata intimata il 27 luglio 2009, insieme

con la citazione a un'udienza prevista per il 12 agosto 2009 alle ore 14.30 davanti

alla Camera civile di appello, alla legale di CO 1 indicata dall'istante. La

legale ha comunicato tuttavia alla Camera, il 28 luglio 2009, di non poter patrocinare

CO 1, non essendo riuscita a mettersi in relazione con lei.

B. Il

giudice delegato ha ripetuto l'intimazione dell'atto il 30 luglio 2009,

indirizzando il plico postale personalmente alla convenuta in via __________ a

L, ma l'invio è tornato al Tribunale d'appello siccome a quel recapito la

destinataria risultava irreperibile. Con ordinanza del 7 agosto 2009 il giudice

delegato ha annullato così la citazione all'udienza e ha fissato a IS 1 un

termine di dieci giorni per comunicare se mantenesse l'istanza di delibazione. In

caso affermativo egli ha precisato che sarebbe occorso l'indirizzo preciso

della convenuta (rientrata in patria), la traduzione in serbo dell'istanza e il

versamento di un secondo anticipo destinato a coprire le spese di traduzione

della futura sentenza, a meno che CO 1 dichiarasse – con firma autenticata – di

aderire all'istanza.

C. L'istante

non ha reagito all'ordinanza, ma il 25 agosto 2009 ha introdotto una nuova

richiesta di delibazione (identica alla precedente), indicando una volta ancora

che la convenuta risiede a L. Con ordinanza del 4 novembre 2009 il giudice

delegato ha impartito così all'istante un termine di 30 giorni per comunicare

l'indirizzo preciso della convenuta ai fini della notifica in via di commissione

rogatoria internazionale e per tradurre in serbo

l'istanza di delibazione o, in alternativa, per pre­sentare una dichiarazione

in cui CO 1 aderisse con firma autenticata all'istanza di delibazione.

L'istante è stato avvertito che il decorso infruttuoso del termine sarebbe

stato interpretato come desistenza, ma ch'egli avrebbe avuto la possibilità di

ripresentare l'istanza in ogni tempo ove fosse stato in grado di adempiere più

tardi le condizioni poste.

D. Il

27 novembre 2009 l'istante ha scritto a questa Camera una lettera in cui

afferma di avere tentato ripetutamente di interpellare l'ex moglie, riuscendo a

parlarle una sola volta, ma senza ottenere il suo indirizzo. Nella lettera egli

si ripropone di incontrare CO 1 “durante le prossime ferie di Natale” al fine

di farsi comunicare il recapito esatto. Onde la

richiesta di prorogare il termine di 30 giorni fissato nell'ordinanza del 4

novembre 2009 a una nuova scadenza “non prima della metà di gennaio 2010”.

Considerandi

in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente

per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale

sul diritto internazionale privato (art. 29 LDIP), le sentenze civili pronunciate

all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). Una sentenza di divorzio va riconosciuta se è

stata pronunciata o sia riconosciuta nello Stato di domicilio, di dimora

abituale o di origine di uno dei coniugi (art. 65 cpv. 1 LDIP). Per il resto valgono

le norme generali sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere figuranti

agli art. 25 segg. LDIP, fatti salvi eventuali disposti più favorevoli alla

delibazione contenuti in trattati internazionali (art. 1 cpv. 2 LDIP).

2.

La

procedura volta al riconoscimento e all'esecuzione di sentenze estere è quella

sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). L'istanza va

quindi notificata alla controparte e il giudice deve indire un'udienza “entro breve termine” per la discussione (art. 363 CPC). Ove ravvisi nell'istanza un difetto

formale che può essere sanato con sollecitudine, il giudice assegna alla parte un

“breve termine” per rimediare (art. 99 cpv. 3 CPC per analogia). È quanto ha

fatto nel caso specifico il giudice delegato, fissando il 7 agosto 2009 a IS 1 un termine di dieci

giorni per dichiarare se, dato l'erroneo recapito della

convenuta indicato nell'istanza, egli mantenesse la richiesta di delibazione. L'istante

non ha reagito nel termine impartitogli, ma ha presentato il 25 agosto 2009 un

nuovo memoriale (identico al precedente), indicando una volta ancora che la

convenuta risiede a L. In realtà CO 1 è rientrata in Serbia il 28 novembre

2008, senza che abbia più ripreso residenza a L dopo di allora.

3.

Nelle

condizioni descritte v'è da domandarsi se l'istanza di delibazione (del 23

luglio o del 25 agosto 2009, poco importa) non andasse dichiarata già a quel

momento irricevibile per impossibilità di notifica alla convenuta. Sia come sia,

il giudice delegato ha concesso all'istante, il 4 novembre 2009, un ulteriore

termine di 30 giorni per specificare l'indirizzo preciso di CO 1 al­l'estero (ai

fini della notifica in via di commissione rogatoria internazionale) e per

tradurre in serbo l'istanza di delibazione o, in alternativa, per pre­sentare

una dichiarazione in cui la convenuta aderisse con firma autenticata

all'istanza di delibazione. IS 1 è stato esplicitamente avvertito inoltre che il decorso infruttuoso

del termine sarebbe stato interpretato come desistenza, ma ch'egli avrebbe

avuto la possibilità di chiedere nuovamente la delibazione ove fosse stato in

grado più tardi di adempierne i requisiti. Tutto quanto egli ha fatto è postulare

una proroga del termine fino alla metà di gennaio del 2010.

4.

Una

dilazione del termine nelle circostanze illustrate non può entrare in linea di

conto. A parte il fatto che una richiesta di proroga dev'essere corredata “delle necessarie prove”, mentre l'istante non rende verosimile il benché minimo sforzo

intrapreso fra l'ago­sto del 2009 (quando è stato

invitato la prima volta a indicare il recapito esatto della convenuta) e il

novem­bre successivo né per procurarsi il ragguaglio necessario né per tradurre

l'istanza di delibazione in serbo, la protrazione di un termine si giustifica

solo “per motivi rilevanti” (art. 130 cpv. 2 prima frase CPC). In

concreto l'istante si limita a confidare nella possibilità di incontrare l'ex

moglie durante le vacanze di Natale per cercare “di discutere con lei e di farsi dare l'informazione richiesta”. Si tratta di assicurazioni talmente vaghe

da apparire prive di rilevanti probabilità di successo già a prima vista, CO 1 avendo

già rifiutato una volta – secondo quanto scrive l'interessato – di rendere noto

il suo recapito. Riportare al 2010 un procedimento giudiziario sulla scorta di

motivazioni tanto labili non sarebbe serio. Ne segue che in concreto IS 1 non

può presumersi “desistente”, avendo egli in qualche modo reagito

all'ordinanza del 4 novembre 2009, ma che la sua istanza va dichiarata

irricevibile per non poter essere notificata alla convenuta. Il presente giudizio

di non entrata in materia lascia intatta la possibilità, per l'interessato, di

reintrodurre l'istan­za al momento in cui sarà in grado di rispettarne i

presupposti formali. In definitiva egli non subisce dunque alcun pregiudizio

giuridico.

5.

Si

aggiunga, ad ogni buon conto, che l'istanza di delibazione non manca di destare

interrogativi per quanto riguarda la sua portata pratica. IS 1 non si limita infatti a postulare la delibazione del dispositivo n.

1.

con cui il tribunale serbo ha sciolto il matrimonio per divorzio (il che può

presumersi di qualche interesse, seppure egli risieda in Serbia), ma chiede altrettanto

per quel che è del dispositivo n. 2 (affidamento a sé del figlio I__________,

nato il 5 luglio 2001), del dispositivo n. 3 (contributo alimentare di 8000

dinari mensili dovuto dalla madre al figlio), del dispositivo n. 4 (diritto di visita materno) e del

Dispositivo

dispositivo n. 5 (spese del giudizio). Mal si comprende tuttavia che interesse

concreto e attuale egli abbia a ottenere la delibazione di pronunciati simili. Per

di più, la delibazione dei dispositivi n. 2 e 4 non soggiace necessariamente

– come crede l'istante – agli stessi requisiti che disciplinano la delibazione del

dispositivo n. 1 (v. anzi Bopp in:

Basler Kommentar, IPRG, 2ª edizione, n. 7 in fine ad art. 65), mentre i dispositivi n. 3 e 5 vertono su condanne a pagamenti in denaro, sicché

il loro riconoscimento deve avvenire “ad opera del giudice normalmente competente, nell'ambito del

procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione

per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di

Lugano” (art. 512 CPC). Prima

di introdurre una nuova istanza di delibazione è opportuno pertanto che

IS 1 rifletta a tali problemi.

6. Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si

assegnano ripetibili, l'istanza non avendo formato oggetto di intimazione alla

controparte.

7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale, “le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni”

possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

1 LTF). Nella fattispecie tale possibilità è data senza riguardo a

questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), l'istanza

di delibazione concernendo non solo il riconoscimento e l'esecuzione di

pronunciati esteri aventi natura pecuniaria, ma anche lo scioglimento stesso

del matrimonio.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. La

richiesta intesa alla proroga del termine assegnato all'istante con ordinanza

del 4 novembre 2009 è respinta.

2. L’istanza

di delibazione è irricevibile.

3. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione

all' .

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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