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Decisione

10.2009.140

Aiutato l'entrata illegale

14 settembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 675/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'250.-, (duemiladuecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da

fr. 150.- (centocinquanta) (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.-,

(quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 2 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 14 settembre

2009, al quale hanno preso parte l’accusato ed il di lui difensore, mentre il

Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento con giudizio sulle ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

infrazione alla LF concernente al dimora e il domicilio degli stranieri o della

LStr per i fatti di cui al decreto d’accusa del 16 febbraio 2009?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve essere

posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo

di prova e in caso di eventuale condanna va comminata anche una multa?

4.

In caso di proscioglimento,

devono essere riconosciute ripetibili all’accusato?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 1 vLDDS, gli

artt. 116 LStr, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dal reato di infrazione alla

vLegge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per i

fatti descritti nel decreto di accusa n. 675/2009 del 16 febbraio 2009;

carica tasse e spese allo Stato;

assegna alla difesa fr. 400.-- a

titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio degli stranieri,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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