10.2009.141
Circolare alla velocità di 137 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h
30 settembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.141
Data decisione, Autorità:
30.09.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare alla velocità di 137 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.141
DA
863/2009
Bellinzona
30
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura VW targata __________ alla velocità di 137 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a
cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguita con decreto d’accusa del 23 febbraio
Fatti
2009 n. 863/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 150.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 2'250.00;
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia
di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 5 marzo 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 30 settembre 2009,
al quale hanno preso parte l’accusata, accompagnata dal proprio difensore,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la
conferma del proprio decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede una
riduzione della pena, tenuto conto delle circostanze soggettive della
fattispecie, proponendo 5 aliquote da fr. 100.- ciascuna, sospese per un
periodo di prova di 2 anni;
sentito da ultimo l'accusata, che non
contesta i fatti rimproverategli;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusata autrice colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
menzionato decreto d’accusa?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 90 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
infrazione grave alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCS
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
863/2009 del 23 febbraio 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
10.
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 110.00 (centodieci), per un totale di
fr. 1'100.00 (millecento);
§ l’esecuzione della
pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 400.00
(quattrocento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Camorino
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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