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Decisione

10.2009.141

Circolare alla velocità di 137 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h

30 settembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 863/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere da fr. 150.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS)

corrispondenti a complessivi fr. 2'250.00;

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia

di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 5 marzo 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 30 settembre 2009,

al quale hanno preso parte l’accusata, accompagnata dal proprio difensore,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la

conferma del proprio decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede una

riduzione della pena, tenuto conto delle circostanze soggettive della

fattispecie, proponendo 5 aliquote da fr. 100.- ciascuna, sospese per un

periodo di prova di 2 anni;

sentito da ultimo l'accusata, che non

contesta i fatti rimproverategli;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusata autrice colpevole

di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel

menzionato decreto d’accusa?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 90 cifra 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCS

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

863/2009 del 23 febbraio 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

10.

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 110.00 (centodieci), per un totale di

fr. 1'100.00 (millecento);

§ l’esecuzione della

pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 400.00

(quattrocento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della circolazione,

Camorino

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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