10.2009.143
Eccesso di velocità ex art. 90 cifra 2 LCS e validità della segnaletica
30 ottobre 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
10.2009.143
Data decisione, Autorità:
30.10.2009, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità ex art. 90 cifra 2 LCS e validità della segnaletica
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.143
DA
1012/2009
Bellinzona
30
ottobre 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
grave infrazione alle norme
della circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura ornata targata __________ alla velocità di 82 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a
cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 2 marzo
2009 n. 1012/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 300.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS)
corrispondenti a complessivi fr. 3'000.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 700.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 6 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 ottobre 2009,
al quale ha preso parte unicamente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico
ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del proprio decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
acquisita agli atti la necessaria documentazione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusato autore colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione?
2. In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena può essere
sospesa condizionalmente?
4. Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. In data __________ ACCU
1 è stato fermato dalla Polizia cantonale in territorio di (via __________),
siccome circolava ad una velocità di 85 km/h laddove il vigente limite era di 50 km/h. L’eccesso veniva costatato mediante sistema cinemometrico laser
Jenoptik Laveg n. __________ (v. rapporto di costatazione, doc. 1).
Interrogato il giorno medesimo,
il ricorrente dichiarava di sapere quale fosse il limite posto su quel tratto
stradale, di non essersi reso conto di procedere ad una velocità eccessiva e di
avere l’impressione che l’apparecchio di rilievo velocità utilizzato fosse
malfunzionante (verb. interrogatorio ACCU 1 del __________). Come si vedrà
oltre, questa prima versione dei fatti è stata in seguito modificata.
2. Giusta l’art. 90 cifra 2
LCS, chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un
serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è
punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. A
differenza di quella punita al capoverso 1, quella del capoverso 2 è un’infrazione
grave, che, dal profilo oggettivo, presuppone la riunione di due elementi cumulativi:
la violazione di una regola fondamentale della circolazione e la creazione di
un serio pericolo.
Dal profilo soggettivo, risulta
pacifica l’applicazione dell’art. 100 cifra 1 LCS, secondo cui, salvo
disposizione espressa e contraria della presente legge, anche la negligenza è
punibile e, nei casi particolarmente lievi, il prevenuto è esentato da qualsiasi
pena. L’infrazione alla LCS è dunque punibile sia se commessa con
intenzionalità, sia se perpetrata negligentemente (v. Jeanneret, Les
dispositions pénales de la LCR, ad art. 90, n. 19 e segg.).
3. Tornando al caso che ci
occupa ed alla puntuale analisi delle condizioni della fattispecie.
In merito al primo elemento
oggettivo, va anzitutto rilevato che la violazione grave delle norme della
circolazione è senz’altro ravvisabile, alla luce della consolidata
giurisprudenza del Tribunale federale che ritiene come fondamentali le regole
in materia di velocità (una fra tutte: DTF 123 II 37).
Nella valutazione della seconda
condizione oggettiva, ci si può spingere ben oltre, nel senso che con un
eccesso di velocità pari a 35 km/h, in un tratto di strada in cui il limite è
stabilito a 50 km/h, un serio pericolo è indiscutibilmente venuto a crearsi.
Questo in considerazione della messa in pericolo astratta (pericolo teorico
derivante da un comportamento che, sulla base dell’esperienza della vita, va
ritenuto potenzionalmente lesivo) degli altri utenti della strada e,
soprattutto, della teoria elaborata dalla nostra Alta Corte, la quale, ancorché
puramente schematica, in caso di limitazioni della velocità di tipo non
provvisorio e permanente, è ormai generalmente riconosciuta e prevede che al di
là di un certo limite, ogni eccesso di velocità adempie alle condizioni
oggettive e soggettive dell’art. 90 cifra 2 LCS, indipendentemente delle
circostanze del caso di specie (Jeanneret, op. cit., loc. cit., n. 48).
Fatti
I limiti per riconoscere il delitto sono quindi i seguenti:
-
25 km/h all’interno delle località,
-
30km/h all’esterno delle località,
-
30 km/h sulle semiautostrade con carreggiate non separate,
-
35 km/h sulle autostrade o semiautostrade con carreggiate
separate.
In
conclusione si rileva dunque che colui che supera di più di 25 km/h la velocità massima generale di 50 km/h autorizzata nelle località commette un'infrazione
grave alle norme della circolazione, indipendentemente dalle circostanze concrete
(Mizel, Pour une redéfinition du cas grave en matière d'excès de
vitesse, in SJZ 100, 2004, p. 249 ss., 253; sentenza del Tribunale federale del
5 novembre 2003,6A.37/2003).
Alla luce di quanto precede,
ricordato che a ACCU 1 viene rimproverato un superamento di ben 32 km/h (del limite generale di 50 km/h), che lo stesso non stava circolando su di un’autostrada o
semiautostrada con carreggiate separate, la violazione della norma menzionata
nel decreto d’accusa deve indiscutibilmente essere rilevata. Superflua diventa
dunque ogni ulteriore valutazione di tipo soggettivo,
4. Posta la prima premessa
riguardante la violazione della legislazione stradale, va rilevato che nel
corso del dibattimento il ricorrente non ha più contestato il corretto cerzionamento
della velocità effettuato il __________ a __________ dall’apparecchio radar
utilizzato dagli agenti. Nel corso del dibattimento, egli ha precisato di non avere
nulla da ridire appropositi della velocità rimproveratagli (“Non contesto la
velocità”, verb. dibattimento __________, pag. 2), mettendo tuttavia
fermamente in discussione la validità della segnaletica posta su quel tratto di
strada, così come l’errata pubblicazione avvenuta in data 25 luglio 2008 sul
Foglio Ufficiale del Cantone Ticino delle prescrizioni di limitazione (FUCT
60/2008, pag. 5682).
5. Per l’art. 3 LCS, i Cantoni
possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade
(cpv. 1 ab inizio). La circolazione dei veicoli a motore e dei
velocipedi sulle strade che non sono aperte al grande transito può essere
vietata completamente o limitata temporaneamente (cpv. 2 ab inizio). Altre
limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la
protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall’inquinamento
fonico od atmosferico, l’eliminazione di svantaggi per i disabili, la
sicurezza, l’alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della
strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri
d’abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il
posteggio. I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono
ordinate misure in materia di circolazione stradale (cpv. 3). L’autorità deve
decidere e pubblicare, menzionando i rimedi giuridici, le regolamentazioni
locali del traffico (art. 3 cpv. 3 e 4 LCS) che sono indicate da segnali di
prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di prescrizione.
Questi segnali possono essere collocati soltanto dopo che la decisione è
divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1 OSS).
In deroga al capoverso 1, il capoverso 3 dell’art. 107 OSS prevede
tuttavia che per collocare le demarcazioni e i segnali seguenti non sono
necessarie né decisioni né pubblicazioni:
a. «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci
pericolose» (2.10.1);
b. «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare
le acque» (2.11);
c. «Altezza massima» (2.19);
d. «Velocità massima» (2.30) che indica la limitazione generale di velocità
sulle semiautostrade;
e. «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1);
f. «Fermata al posto di dogana» (2.51);
g. «Polizia» (2.52);
h. «Strada principale» (3.03);
i. «Autostrada» (4.01);
k. «Semiautostrada» (4.03);
l. ...
m. segnali luminosi;
n. segnali non menzionati al capoverso 1;
o. «Larghezza massima» (2.18) sulle strade principali
elencate nell’allegato 2 lettera C dell’ordinanza del 6 giugno 1983 concernente
le strade di grande transito.
Nel caso di specie, è dunque necessario osservare
che l’eventuale errata pubblicazione della limitazione della velocità a 50 km/h non avrebbe, in ogni caso, comportato la nullità della segnaletica, siccome per collocare
validamente un cartello di tale portata non sono necessarie né decisioni, né
pubblicazioni. Considerato inoltre che, per incontestata giurisprudenza,
l’automobilista è sempre tenuto ad interessarsi attivamente al regime in vigore
sulle strade che percorre, a maggior ragione se vi trasita soventemente,
bisogna forzatamente concludere che ACCU 1 poteva e doveva sapere del limite in
quanto abita e lavora nelle vicinanze. La tesi fatta valere dall’accusato non
verte comunque su questo aspetto. Egli infatti sapeva che in quel luogo era
stato prefissato un limite di 50 km/h, ma aveva interpretato questo regime come
verrà in seguito spiegato. A suo dire la sua interpretazione porterebbe a
concludere che, nella sua qualità di orticoltore, avrebbe potuto circolare a 80 km/h.
6. Sulla tipologia dei segnali
collocati sul luogo dei fatti, va precisato quanto segue.
In merito alla segnaletica, l’art. 2 OSS ne
regolamenta la validità per gli utenti della strada, precisando che i segnali e
le demarcazioni sono valevoli per tutti gli utenti della strada a meno che
singole disposizioni non prevedano un’altra soluzione (cpv. 1). I segnali di
prescrizione indicano un obbligo o un divieto; di regola hanno la forma di un
disco. I segnali di divieto hanno in generale un bordo rosso e un simbolo nero
su fondo bianco (art. 16 cpv. 1 ab initio OSS). Le eccezioni alle
prescrizioni indicate con segnali (ad es. «Servizio a domicilio permesso»,
«Autorizzazione con permesso speciale scritto») sono menzionate su una tavola
complementare. A proposito di queste ultime, le informazioni di dettaglio
concernenti un segnale figurano su una tavola complementare di forma
rettangolare (art. 63 cpv. 1 ab inizio OSS). Le indicazioni su una
tavola o un cartello complementare sono imperative come i segnali (art. 63 cpv.
3 OSS).
Nel caso concreto, l’autorità ha collocato
su di un unico cartellone di forma rettangolare ed a sfondo bianco i due
segnali di prescrizione “divieto di circolazione per autocarri” e “larghezza
massima” ed un’eccezione agli stessi indicata con la tavola complementare
“Servizio agricolo escluso”; corretta l’interpretazione secondo la quale dalle
due indicazioni limitative era esclusa la particolare categoria del servizio
agricolo. Sul medesimo palo di sostegno, ma al di sopra e separatamente rispetto
alla tavola bianca appena descritta, è stato posto il segnale circolare “Limite
generale 50 km/h” (v. schizzo allestito al dibattimento sulla base di una
fotografia scattata con un apparecchio digitale dall’accusato).
7. Pur
riconoscendo che la decisione di riunire su di un unico supporto ben quattro
diverse indicazioni non è – probabilmente – la migliore delle varianti fra le
quali l’autorità avrebbe potuto optare, la validità del limite generale e la
sua applicabilità a tutti gli utenti della strada non è tuttavia discutibile: al
conducente si richiede di interpretare in buona fede e con coerenza la
cartellonistica stradale ed in quest’ordine di idee, la tesi fatta valere
dall’accusato non è fondatamente sostenibile. Egli ha infatti affermato che,
dalle indicazioni esposte, il servizio agricolo era da escludersi anche dal
limite i velocità, costituendo i tre segnali e la tavola complementare un'unica
disposizione e dovendosi leggere le indicazioni scritte dall’alto verso il
basso. In questo senso l’eccezione del servizio agricolo era applicabile a tutti
e tre i cartelli che precedeva, limite di velocità compreso. Dando per buona
una simile interpretazione, si giungerebbe alla conclusione che l’autorità intendeva,
in quel tratto di strada, creare una carreggiata a due velocità, con un limite
massimo di 80 km/h per i veicoli agricoli (compresi gli autocarri agricoli ed i
mezzi dalla larghezza superiore a 2 metri) e di 50 km/h per il resto dell’utenza. Di meridiana evidenza l’improponibilità di un simile principio, ribadito
inoltre che i cartelli installati erano due ed andavano letti separatamente: un
primo regolante il limite di velocità ed un secondo, distaccato e su tavola
rettangolare, riferito a larghezza massima, divieto di autocarri ed eccezione
per il servizio agricolo.
Va poi ricordato che i più elementari principi validi in ambito di
sicurezza stradale, impongono a chi posa la segnaletica di evitare che su una
carreggiata con traffico inverso si possa transitare a velocità differenti a
dipendenza del tipo di veicolo utilizzato e ciò ,a llo scopo di evitare
pericolosi sorpassi. Ammettere la tesi proposta dall’accusato significherebbe
autorizzare ai veicoli agricoli (per definizione più lenti) di transitare più
velocemente rispetto ai veicoli ordinari, ciò che è di meridiana evidenza
oggettivamente improvvido.
8. Giusta
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore.
Tiene conto della vita anteriore e
delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua
vita. Nella scelta della pena e nella sua
quantificazione, il giudice gode di un
ampio margine di apprezzamento
(Wiprächtiger, in Marcel
Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch I, art. 63, n. 16):
egli deve valutare le singole circostanze del
caso concreto alla luce degli atti e
delle risultanze dibattimentali, prendendo
quindi in globale considerazione tutto
quanto emerso. Il giudice deve così
giungere - pur ovviamente entro precisi
limiti - a prescrivere la pena in una
certa entità, sulla base dei fatti
oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie
sensazioni soggettive.
Per i reati connessi al superamento della velocità, la pena è dettata
da una rigida giurisprudenza, che, nel caso di specie - nonostante ACCU 1 si
sia dimostrato una persona responsabile e degna di fiducia - non può discostarsi
dalla proposta avanzata dal Procuratore pubblico. In ragione del fatto che
l’accusato non ha precedenti, il periodo di prova può tuttavia essere ridotto
al mimino legale.
Visti gli artt. 3, 90 cifra 2 LCS; 2,
3, 16, 63, 107 OSS; 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCStr per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 1012/2009 del 2 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di
10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 300.00 (trecento), per un totale di fr.
3'000.00 (tremila);
§ l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
alla multa di fr. 700.00
(settecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Camorino
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 700.00 multa
fr. 550.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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