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Decisione

10.2009.143

Eccesso di velocità ex art. 90 cifra 2 LCS e validità della segnaletica

30 ottobre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti per riconoscere il delitto sono quindi i seguenti:

-

25 km/h all’interno delle località,

-

30km/h all’esterno delle località,

-

30 km/h sulle semiautostrade con carreggiate non separate,

-

35 km/h sulle autostrade o semiautostrade con carreggiate

separate.

In

conclusione si rileva dunque che colui che supera di più di 25 km/h la velocità massima generale di 50 km/h autorizzata nelle località commette un'infrazione

grave alle norme della circolazione, indipendentemente dalle circostanze concrete

(Mizel, Pour une redéfinition du cas grave en matière d'excès de

vitesse, in SJZ 100, 2004, p. 249 ss., 253; sentenza del Tribunale federale del

5 novembre 2003,6A.37/2003).

Alla luce di quanto precede,

ricordato che a ACCU 1 viene rimproverato un superamento di ben 32 km/h (del limite generale di 50 km/h), che lo stesso non stava circolando su di un’autostrada o

semiautostrada con carreggiate separate, la violazione della norma menzionata

nel decreto d’accusa deve indiscutibilmente essere rilevata. Superflua diventa

dunque ogni ulteriore valutazione di tipo soggettivo,

4. Posta la prima premessa

riguardante la violazione della legislazione stradale, va rilevato che nel

corso del dibattimento il ricorrente non ha più contestato il corretto cerzionamento

della velocità effettuato il __________ a __________ dall’apparecchio radar

utilizzato dagli agenti. Nel corso del dibattimento, egli ha precisato di non avere

nulla da ridire appropositi della velocità rimproveratagli (“Non contesto la

velocità”, verb. dibattimento __________, pag. 2), mettendo tuttavia

fermamente in discussione la validità della segnaletica posta su quel tratto di

strada, così come l’errata pubblicazione avvenuta in data 25 luglio 2008 sul

Foglio Ufficiale del Cantone Ticino delle prescrizioni di limitazione (FUCT

60/2008, pag. 5682).

5. Per l’art. 3 LCS, i Cantoni

possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade

(cpv. 1 ab inizio). La circolazione dei veicoli a motore e dei

velocipedi sulle strade che non sono aperte al grande transito può essere

vietata completamente o limitata temporaneamente (cpv. 2 ab inizio). Altre

limitazioni o prescrizioni possono essere emanate in quanto lo esigano la

protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall’inquinamento

fonico od atmosferico, l’eliminazione di svantaggi per i disabili, la

sicurezza, l’alleviamento o la disciplina del traffico, la protezione della

strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri

d’abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il

posteggio. I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono

ordinate misure in materia di circolazione stradale (cpv. 3). L’autorità deve

decidere e pubblicare, menzionando i rimedi giuridici, le regolamentazioni

locali del traffico (art. 3 cpv. 3 e 4 LCS) che sono indicate da segnali di

prescrizione o di precedenza o da altri segnali con carattere di prescrizione.

Questi segnali possono essere collocati soltanto dopo che la decisione è

divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1 OSS).

In deroga al capoverso 1, il capoverso 3 dell’art. 107 OSS prevede

tuttavia che per collocare le demarcazioni e i segnali seguenti non sono

necessarie né decisioni né pubblicazioni:

a. «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci

pericolose» (2.10.1);

b. «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare

le acque» (2.11);

c. «Altezza massima» (2.19);

d. «Velocità massima» (2.30) che indica la limitazione generale di velocità

sulle semiautostrade;

e. «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1);

f. «Fermata al posto di dogana» (2.51);

g. «Polizia» (2.52);

h. «Strada principale» (3.03);

i. «Autostrada» (4.01);

k. «Semiautostrada» (4.03);

l. ...

m. segnali luminosi;

n. segnali non menzionati al capoverso 1;

o. «Larghezza massima» (2.18) sulle strade principali

elencate nell’allegato 2 lettera C dell’ordinanza del 6 giugno 1983 concernente

le strade di grande transito.

Nel caso di specie, è dunque necessario osservare

che l’eventuale errata pubblicazione della limitazione della velocità a 50 km/h non avrebbe, in ogni caso, comportato la nullità della segnaletica, siccome per collocare

validamente un cartello di tale portata non sono necessarie né decisioni, né

pubblicazioni. Considerato inoltre che, per incontestata giurisprudenza,

l’automobilista è sempre tenuto ad interessarsi attivamente al regime in vigore

sulle strade che percorre, a maggior ragione se vi trasita soventemente,

bisogna forzatamente concludere che ACCU 1 poteva e doveva sapere del limite in

quanto abita e lavora nelle vicinanze. La tesi fatta valere dall’accusato non

verte comunque su questo aspetto. Egli infatti sapeva che in quel luogo era

stato prefissato un limite di 50 km/h, ma aveva interpretato questo regime come

verrà in seguito spiegato. A suo dire la sua interpretazione porterebbe a

concludere che, nella sua qualità di orticoltore, avrebbe potuto circolare a 80 km/h.

6. Sulla tipologia dei segnali

collocati sul luogo dei fatti, va precisato quanto segue.

In merito alla segnaletica, l’art. 2 OSS ne

regolamenta la validità per gli utenti della strada, precisando che i segnali e

le demarcazioni sono valevoli per tutti gli utenti della strada a meno che

singole disposizioni non prevedano un’altra soluzione (cpv. 1). I segnali di

prescrizione indicano un obbligo o un divieto; di regola hanno la forma di un

disco. I segnali di divieto hanno in generale un bordo rosso e un simbolo nero

su fondo bianco (art. 16 cpv. 1 ab initio OSS). Le eccezioni alle

prescrizioni indicate con segnali (ad es. «Servizio a domicilio permesso»,

«Autorizzazione con permesso speciale scritto») sono menzionate su una tavola

complementare. A proposito di queste ultime, le informazioni di dettaglio

concernenti un segnale figurano su una tavola complementare di forma

rettangolare (art. 63 cpv. 1 ab inizio OSS). Le indicazioni su una

tavola o un cartello complementare sono imperative come i segnali (art. 63 cpv.

3 OSS).

Nel caso concreto, l’autorità ha collocato

su di un unico cartellone di forma rettangolare ed a sfondo bianco i due

segnali di prescrizione “divieto di circolazione per autocarri” e “larghezza

massima” ed un’eccezione agli stessi indicata con la tavola complementare

“Servizio agricolo escluso”; corretta l’interpretazione secondo la quale dalle

due indicazioni limitative era esclusa la particolare categoria del servizio

agricolo. Sul medesimo palo di sostegno, ma al di sopra e separatamente rispetto

alla tavola bianca appena descritta, è stato posto il segnale circolare “Limite

generale 50 km/h” (v. schizzo allestito al dibattimento sulla base di una

fotografia scattata con un apparecchio digitale dall’accusato).

7. Pur

riconoscendo che la decisione di riunire su di un unico supporto ben quattro

diverse indicazioni non è – probabilmente – la migliore delle varianti fra le

quali l’autorità avrebbe potuto optare, la validità del limite generale e la

sua applicabilità a tutti gli utenti della strada non è tuttavia discutibile: al

conducente si richiede di interpretare in buona fede e con coerenza la

cartellonistica stradale ed in quest’ordine di idee, la tesi fatta valere

dall’accusato non è fondatamente sostenibile. Egli ha infatti affermato che,

dalle indicazioni esposte, il servizio agricolo era da escludersi anche dal

limite i velocità, costituendo i tre segnali e la tavola complementare un'unica

disposizione e dovendosi leggere le indicazioni scritte dall’alto verso il

basso. In questo senso l’eccezione del servizio agricolo era applicabile a tutti

e tre i cartelli che precedeva, limite di velocità compreso. Dando per buona

una simile interpretazione, si giungerebbe alla conclusione che l’autorità intendeva,

in quel tratto di strada, creare una carreggiata a due velocità, con un limite

massimo di 80 km/h per i veicoli agricoli (compresi gli autocarri agricoli ed i

mezzi dalla larghezza superiore a 2 metri) e di 50 km/h per il resto dell’utenza. Di meridiana evidenza l’improponibilità di un simile principio, ribadito

inoltre che i cartelli installati erano due ed andavano letti separatamente: un

primo regolante il limite di velocità ed un secondo, distaccato e su tavola

rettangolare, riferito a larghezza massima, divieto di autocarri ed eccezione

per il servizio agricolo.

Va poi ricordato che i più elementari principi validi in ambito di

sicurezza stradale, impongono a chi posa la segnaletica di evitare che su una

carreggiata con traffico inverso si possa transitare a velocità differenti a

dipendenza del tipo di veicolo utilizzato e ciò ,a llo scopo di evitare

pericolosi sorpassi. Ammettere la tesi proposta dall’accusato significherebbe

autorizzare ai veicoli agricoli (per definizione più lenti) di transitare più

velocemente rispetto ai veicoli ordinari, ciò che è di meridiana evidenza

oggettivamente improvvido.

8. Giusta

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore.

Tiene conto della vita anteriore e

delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua

vita. Nella scelta della pena e nella sua

quantificazione, il giudice gode di un

ampio margine di apprezzamento

(Wiprächtiger, in Marcel

Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar,

Strafgesetzbuch I, art. 63, n. 16):

egli deve valutare le singole circostanze del

caso concreto alla luce degli atti e

delle risultanze dibattimentali, prendendo

quindi in globale considerazione tutto

quanto emerso. Il giudice deve così

giungere - pur ovviamente entro precisi

limiti - a prescrivere la pena in una

certa entità, sulla base dei fatti

oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie

sensazioni soggettive.

Per i reati connessi al superamento della velocità, la pena è dettata

da una rigida giurisprudenza, che, nel caso di specie - nonostante ACCU 1 si

sia dimostrato una persona responsabile e degna di fiducia - non può discostarsi

dalla proposta avanzata dal Procuratore pubblico. In ragione del fatto che

l’accusato non ha precedenti, il periodo di prova può tuttavia essere ridotto

al mimino legale.

Visti gli artt. 3, 90 cifra 2 LCS; 2,

3, 16, 63, 107 OSS; 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCStr per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 1012/2009 del 2 marzo 2009;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di

10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 300.00 (trecento), per un totale di fr.

3'000.00 (tremila);

§ l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

alla multa di fr. 700.00

(settecento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della circolazione,

Camorino

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 700.00 multa

fr. 550.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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