10.2009.144
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.06 - max 1.18 gr/oo), recidivo, incidente della circolazione
10 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.144
Data decisione, Autorità:
10.12.2009, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.06 - max 1.18 gr/oo), recidivo, incidente della circolazione
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.144
DA
979/2009
Bellinzona
10
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Tiziana
Brignoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura Skoda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.06 - max. 1.18 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato
nel 2005 per analogo reato;
fatti avvenuti
a __________ il 25 ottobre 2008;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione
alle norme della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida cozzando conseguentemente contro un muretto esistente sulla sua destra;
Fatti
avvenuti a __________ il 25 ottobre 2008;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e
2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 2 marzo
2009 n. 979/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna (art. 34 e segg.
CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4’500.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 6 marzo 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2009,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede che
la pena venga commisurata alle sue reale situazione finanziaria;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di:
1.1
Guida in stato di
inattitudine,
1.2
Infrazione
alle norme della circolazione,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31.
cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2
ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
2.
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 979/2009 del 2 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 50.--(cinquanta), per un totale di
fr. 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 1’000.--
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 670.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 370.00 spese
giudiziarie
fr. 1670.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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