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Decisione

10.2009.145

Cattiva gestione di una società

25 agosto 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1003/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

4'800.-, corrispondente a 60 aliquote da fr. 80.00 (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

3.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 4 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 25 agosto 2010,

al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre

il Procuratore ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, che ha chiesto il

proscioglimento dal reato del proprio assistito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

di cattiva gestione?

2.

In caso di risposta affermativa

al quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

3.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli 165 cifra 1 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di cattiva

gestione, art. 165 cifra 1 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n.

1003/2009 del 3 marzo 2009;

carica allo Stato il pagamento

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 540.00;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 500.00 tassa e spese giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 540.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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