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Decisione

10.2009.15

Opera protetta, art. 2 LDA

13 agosto 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i piani della costruzione e l’indicazione della documentazione fotografica non

permettono di dedurre in cosa consiste il carattere originale del progetto

oggetto di causa.

2.6 L’esistenza

dell’asserito plagio era da valutare sulla base dei progetti in quanto tali ma,

non essendo dato di sapere quali siano gli elementi originali/individuali dai

quali si possa dedurre che l’arch. AT 2 abbia applicato le sue conoscenze professionali

in modo da creare con il proprio ingegno qualcosa di individuale, quindi

neppure essendovi un’opera protetta ai sensi della LDA, una tale valutazione

non è possibile. Benché CV 1 abbia confermato che “vi è sostanziale

identità trai piani allestiti dall’arch. AT 2 e quelli inoltrati dall’ing. TE 1”, egli ha però anche precisato che “per me si tratta comunque di piani sempre riconducibili a O__________

e quindi parte di un progetto unico […]. Per l’arch. AT 2 e poi l’ing. TE

1 rappresentavano sostanzialmente O__________ […]. Entrambi lavoravano per

conto della O__________ […]. Il costo delle prestazioni di O__________ è stato

pari a EUR 370'000.-; tali prestazioni comprendono la progettazione della

casa, la costruzione e i costi inerenti la procedura di licenza edilizia” (verbale

di interrogatorio 9 giugno 2009, inc. 2009.956 del Ministero pubblico, pag.

4-5).

Se anche

vi fosse totale identità tra la costruzione effettivamente edificata sul fondo

n. __________ RFD di __________ (doc. 2) e i piani allestiti da AT 1 per

mezzo dell’arch. AT 2 (doc. B1-B15 incarto penale) ciò non significa che

si è in presenza di una violazione ai sensi della LDA, in quanto non è comunque

provato che sussista un’opera degna di protezione.

2.7 Mancando

un’opera ai sensi della LDA, la domanda intesa all’accertamento di una

violazione dell’art. 10 LDA è respinta. Di conseguenza sono altresì respinte le

domande di riconoscere un’indennità per torto morale, così come la domanda di

risarcimento danni, con il rilievo che il danno, la cui entità è stata

contestata, neppure è stato dimostrato.

3. In definitiva, dall’esame complessivo della documentazione agli

atti e delle prove esperite risulta che, per i motivi sopra esposti, la

petizione deve essere respinta.

Giusta

l’art. 148 CPC-TI il giudice condanna la parte soccom­bente a

rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili.

Per

quanto riguarda le spese processuali, il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la

nuova legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che nei

procedimenti condotti secondo le norme di procedura civile e penale cantonali

si applica la tariffa previgente (art. 33 LTG). È quindi ancora da applicare la

legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965. Giusta l’art. 23 vLTG la

tariffa delle decisioni in istanza cantonale unica del Tribunale di appello è

il doppio di quella prevista per la prima istanza. Al proposito l’art. 17

vLTG prevede degli esborsi forfettari, stabiliti in modo scalare per differenti

fasce di valore di causa. Per valori litigiosi da fr. 20'001.- a fr.

50'000.- è prevista una tassa tra fr. 1'000.- a fr. 5'000.-. Nel caso in

rassegna le spese processuali per questa decisione, già anticipate in ragione

di fr. 2'000.- dalla parte attrice, sono fissate in complessivi fr. 8'000.-

e poste a carico degli attori in solido.

Per

quanto concerne le ripetibili, anch’esse sono regolate dal diritto previgente

(art. 16 cpv. 2 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007), quindi secondo la Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

(TOA) del 7 dicembre 1984.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC-TI e la

vLTG,

pronuncia:

1. La

petizione 27 agosto 2009 di AT 1 e AT 2 è respinta.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia fr. 6'500.--

e le

spese fr. 500.--

in totale

fr. 7'000.--

sono

poste integralmente a carico di AT 1 e AT 2 in solido, con l’obbligo di versare, sempre con il vincolo di solidarietà, fr. 6'500.- a titolo di ripetibili a CV 1.

3.

Notificazione:

-

-

Per la Terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso

non raggiunge tale importo, il ricorso è pure ammissibile, se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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