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Decisione

10.2009.152

Commettere vie di fatto nei confronti di una persona, in evidente stato interessante, spintonandola più volte;

5 maggio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 126

cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 3 marzo

2009 n. 982/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art.

106 cpv. 2 CP)

3. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna non verrà iscritta

a casellario giudiziale.;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2009;

indetto il dibattimento 5 maggio 2010, al

quale ha partecipato l’accusato personalmente con il suo difensore, la parte

civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad

intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il teste;

sentita la parte civile;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede che venga confermato il decreto d’accusa e quindi che

vengano riconosciute le pretese di torto morale (fr. 1'000.—) e il risarcimento

della parcella legale;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento, ritento che il teste si è contraddetto e confuso e comunque la

parte civile ha provocato l’accusato, motivo per il quale quest’ultimo non può

essere condannato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È ACCU 1 da considerare

colpevole per vie di fatto per le circostanze indicate nel decreto d’accusa del

3 marzo 2009?

1.1 In caso affermativo, quale deve essere la pena da comminare?

Considerandi

2.

Devono essere riconosciute alla

parte civile indennità per

- spese di patrocinio legale

- torto morale?

3.

Il giudizio sulle tasse e sulle

spese del procedimento

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.126 cpv.1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo positivamente al quesito 1 e come

segue agli altri

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie di

fatto, art. 126 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 982/2009 del 3 marzo 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 300.-

(trecento), con avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP)

2.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, Arbedo al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3

CPPT).

2.1

Al pagamento alla parte

civile di fr. 400.- a titolo di ripetibili.

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Ufficio della migrazione,

Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.- multa

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 50.- testi

fr. 800.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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