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Decisione

10.2009.153

Aiutare ad occultare 3 televisori sapendo che erano stati sottratti illecitamente

5 ottobre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1250/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)

aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondente

a complessivi fr. 6'750.--.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 5 (cinque) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

ed inoltre 4. Non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di giorni

45.

(quarantacinque) giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti il __________

dal Ministero Pubblico, ma prolunga di un anno il periodo di prova (art. 46

cpv. 2 CPS).

5.

Contro __________ il

procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPPT).

6.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 18 marzo 2009;

indetto il dibattimento in data 5 ottobre

2009, al quale ha presenziato l’accusato accompagnato dal suo difensore, mentre

il Procuratore Pubblico ha comunicato per iscritto di rinunciare ad

intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede un’attenuazione

delle pena proposta e di prescindere dalla multa;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

ricettazione?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena e deve essere comminata anche una multa?

3.

L’eventuale condanna deve

essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di giorni

45.

decretata nei confronti dell’accusato il __________ dal Ministero pubblico?

5.

Deve essere prolungato il

periodo di prova riferito alla sospensione condizionale concessa alla pena

precedente?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 160 cifra 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ricettazione

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

1250/2009 del 9 marzo 2009.

Condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.

5’400.-- (cinquemilaquattrocento);

§. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni.

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

§. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

non revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 45

(quarantacinque vCPS) decretata nei suoi confronti il __________ dal Ministero

Pubblico, ma prolunga di un anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Massagno;

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano;

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 500.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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