10.2009.153
Aiutare ad occultare 3 televisori sapendo che erano stati sottratti illecitamente
5 ottobre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.153
Data decisione, Autorità:
05.10.2009, PRPEN
Titolo:
Aiutare ad occultare 3 televisori sapendo che erano stati sottratti illecitamente
RICETTAZIONE
art. 160 cpv. 1 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.153
DA
1250/2009
Bellinzona
5
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di ricettazione,
per aver dapprima aiutato ad
occultare 3 televisori che sapeva essere stati sottratti illecitamente da __________ ai danni della ditta __________ trasportandoli al domicilio di
quest’ultimo con il suo veicolo, ricevendone poi in dono uno dei tre, marca
Philips, quale compenso per il trasporto effettuato;
fatti avvenuti a __________ e __________
nel corso del mese di __________;
reato previsto dall'art. 160
cifra 1 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 9 marzo
Fatti
2009 n. 1250/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)
aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondente
a complessivi fr. 6'750.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 5 (cinque) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
ed inoltre 4. Non revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di giorni
45.
(quarantacinque) giorni (vCPS) decretata nei suoi confronti il __________
dal Ministero Pubblico, ma prolunga di un anno il periodo di prova (art. 46
cpv. 2 CPS).
5.
Contro __________ il
procedimento è disgiunto e nei suoi confronti si procede separatamente (art. 35 cpv. 2 CPPT).
6.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 18 marzo 2009;
indetto il dibattimento in data 5 ottobre
2009, al quale ha presenziato l’accusato accompagnato dal suo difensore, mentre
il Procuratore Pubblico ha comunicato per iscritto di rinunciare ad
intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede un’attenuazione
delle pena proposta e di prescindere dalla multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
ricettazione?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena e deve essere comminata anche una multa?
3.
L’eventuale condanna deve
essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di giorni
45.
decretata nei confronti dell’accusato il __________ dal Ministero pubblico?
5.
Deve essere prolungato il
periodo di prova riferito alla sospensione condizionale concessa alla pena
precedente?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 160 cifra 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ricettazione
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
1250/2009 del 9 marzo 2009.
Condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.
5’400.-- (cinquemilaquattrocento);
§. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni.
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
§. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-- (quattrocento);
non revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di giorni 45
(quarantacinque vCPS) decretata nei suoi confronti il __________ dal Ministero
Pubblico, ma prolunga di un anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Massagno;
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano;
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. 500.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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