10.2009.154
Condurre l'autovettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa
30 ottobre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.154
Data decisione, Autorità:
30.10.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre l'autovettura sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.154
DA
1310/2009
Bellinzona
30
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1 __________)
prevenuto colpevole di ripetuta guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca,
per aver ripetutamente condotto
l’autovettura Seat targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 16 marzo
Fatti
2009 n. 1310/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 130.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 3'900.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 800.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 8 (otto) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 17 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 ottobre 2009,
al quale hanno preso parte l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del
proprio decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
in via principale il proscioglimento del proprio assistito ed in via
subordinata una riduzione della pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti
descritti nel menzionato decreto d’accusa?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
Dev’essere riconosciuto un caso
di errore sull’illiceità o sui fatti in modo da rendere il comportamento lecito
ed impunibile?
4.
Dev’essere riconosciuto un caso
di errore sull’illiceità ex art. 21 seconda frase CP) e, in caso affermativo,
quale dev’essere la pena ridotta?
5.
L’eventuale pena può essere
sospesa condizionalmente?
6.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, ex art. 95 cifra 2
LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 1310/2009 del 16 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
10.
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.00 (centotrenta), per un totale di
fr. 1'300.00 (milletrecento);
§ l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 500.00
(cinquecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.00;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dela circolazione,
Camorino
Ufficio stranieri, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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