10.2009.155
Circolare con la vettura alla velocità di 91 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h
30 ottobre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.155
Data decisione, Autorità:
30.10.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare con la vettura alla velocità di 91 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.155
DA
1195/2009
Bellinzona
30
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Renault targata __________ alla velocità di 91 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a
cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 16 marzo
Fatti
2009 n. 1195/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna, (art. 34 e segg.
CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'150.-;
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'100.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 18 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 ottobre 2009,
al quale ha preso parte unicamente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico
ha rinunciato ad intervenire, chiedendo la conferma della propria proposta di
pena;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che
ammette i fatti e chiede una riduzione della pena, dichiarandosi disposto ad
eseguire lavori di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena può essere
sospesa condizionalmente?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 2 LCS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCStr per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1195/2009
del 16 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 60 (sessanta) ore da eseguire;
§ l’accusato è avvertito
che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena
pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità
corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di
pena detentiva (art. 39 CP).
2.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di
fr. 125.00 tassa
di giustizia
fr. 125.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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