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Decisione

10.2009.155

Circolare con la vettura alla velocità di 91 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h

30 ottobre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1195/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna, (art. 34 e segg.

CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'150.-;

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'100.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 18 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 30 ottobre 2009,

al quale ha preso parte unicamente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico

ha rinunciato ad intervenire, chiedendo la conferma della propria proposta di

pena;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che

ammette i fatti e chiede una riduzione della pena, dichiarandosi disposto ad

eseguire lavori di pubblica utilità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di grave infrazione alle norme della circolazione?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena può essere

sospesa condizionalmente?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 2 LCS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCStr per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1195/2009

del 16 marzo 2009;

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 60 (sessanta) ore da eseguire;

§ l’accusato è avvertito

che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena

pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità

corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di

pena detentiva (art. 39 CP).

2.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di

fr. 125.00 tassa

di giustizia

fr. 125.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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