10.2009.157
Proferire contro una persona i seguenti epiteti:"lozzon d'un badola, farabutto, lozzon, taglian da merda" è offensivo dell'onore e configura il reato di ingiuria
4 novembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2009.157
Data decisione, Autorità:
04.11.2009, PRPEN
Titolo:
Proferire contro una persona i seguenti epiteti:"lozzon d'un badola, farabutto, lozzon, taglian da merda" è offensivo dell'onore e configura il reato di ingiuria
INGIURIA
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2009.157
DA
1066/2009
Bellinzona
4
novembre 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, il 25 luglio __________,
a __________, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “lozzon d’un badola,
farabutto, lozzon taglian da merda”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall’art. 177
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 4 marzo
Fatti
2009 n. 1066/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.00 (trenta), con l’avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 20 (venti) (art. 34 e 36 CP).
Considerandi
2.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
3.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 300.00 fr. decretata nei
suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino Bellinzona il 20.09.__________
, ma prolunga il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CP).
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 16 marzo 2009;
indetto il dibattimento in data 4
novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti 1. È l’accusato autore colpevole di
ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve
essere posta al beneficio della sospensione condizionale, e se sì, per quale
periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena decretata nei
confronti dell’accusato? In caso negativo, deve essere prolungato, e di quanto,
il periodo di prova?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
Giusta
l’art. 177 cpv. 1 CPS è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote
giornaliere colui che offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di
fatto l’onore di una persona. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente
dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da
pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria
o vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse
(cpv. 3).
Il bene giuridico protetto dalla norma appena citata è l’“onore”
e meglio il diritto di ogni persona di non essere considerata come una persona
da disprezzare; si tratta del cosiddetto sentimento
soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire
quello di essere (e di rappresentare per gli altri) una persona meritevole di
rispetto e che si comporta come impone la convenienza (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. 1, Berna 2002, pag. 541 e seg.).
Dal profilo soggettivo l’infrazione
deve essere commessa intenzionalmente e il dolo deve riguardare tutti gli
elementi costitutivi del reato. Quello eventuale è sufficiente. Ciò
significa che l’autore deve essere cosciente del fatto che le sue affermazioni
possono mettere in dubbio la buona reputazione della vittima. Oltre a questo
l’autore deve possedere la volontà di diffamare la persona in questione.
2.
Nella fattispecie l’adempimento sia dell’aspetto soggettivo sia
di quello oggettivo sono lapalissiani: l’accusato, peraltro recidivo anche
nell’ambito di delitti contro l’onore, ha volontariamente ingiuriato la parte
civile per il solo motivo che è di origine italiana e lo ha fatto utilizzando
epiteti di indubbia connotazione offensiva come “bastard d’un talian” (v. teste
__________), “lozzon d’un badola”, “farabutto” e “lozzon talian da merda” (v.
teste __________).
L’intento dell’accusato era sicuramente quello di offendere la
parte civile in quanto, come da lui spiegato al dibattimento, occorre
distinguere gli stranieri dagli svizzeri e gli stranieri divenuti svizzeri lo
sono solo “sulla carta”. Per questo motivo l’accusato ha inteso fare apparire CIVI
1.
come una persona sporca (“lozzon”), definendolo per di più “badola”, inteso
come perditempo e fannulone, oltre che “farabutto”, ovvero mascalzone e persona
senza scrupoli.
3.
Non occorre quindi spendere ulteriori parole per concludere che
nel caso concreto i presupposti del reato di ingiuria sono perfettamente
adempiuti; l’accusato ha agito con dolo diretto. Non può infatti minimamente
essere ritenuta credibile la versione addotta dall’accusato, secondo cui egli
si sarebbe limitato a definire in quattro occasioni la parte “talian”. Due
testi hanno clamorosamente smentito questa tesi e l’atteggiamento assunto oggi
dall’accusato induce a credere con un massimo grado di verosimiglianza che egli
non si sia limitato a ricordare alla parte civile la sua provenienza, ma abbia
rincarato la dose, esternando anche apprezzamenti e parole pesanti che ben descrivono
il suo sentimento nei confronti delle persone che non sono di origine svizzera.
Mal si comprenderebbe poi per quale motivo, anche se si volesse
credere all’accusato, quest’ultimo avrebbe dovuto precisare alla parte civile
la sua origine, nel contesto di Festa nazionale del 1. agosto in cui si sono
svolti i fatti, se non per offenderla.
4.
Nemmeno al dibattimento l’accusato ha mostrato il minimo rimorso
per quanto fatto. Anzi, ha ancora giustificato il suo agire, asserendo che la
giustizia favorisce gli stranieri, ritenuto che a lui, diversamente da quanto
accade “agli slavi”, non è stato concesso un avvocato d’ufficio.
Il comportamento dell’accusato deve anche per questo motivo essere
considerato inaccettabile. Detta circostanza impedisce di riconoscere il
beneficio della sospensione condizionale della pena, che dovrà pagare, benché
abbia dichiarato di non essere intenzionato a farlo.
5.
Invano sono stati cercati
elementi a favore dell’accusato, per un’eventuale riduzione della pena. Egli ha
agito d’impulso e senza essere stato provocato. La vittima (al dibattimento
ancora visibilmente offesa) si trovava infatti in quel luogo unicamente per
lavorare, in quanto sponsor della manifestazione. Nemmeno la sua situazione
finanziaria o lavorativa permette di giungere ad una prognosi positiva,
ritenuto che ACCU 1 non ha né voluto né saputo addurre nessuna giustificazione
in merito al suo comportamento se non quelle inaccettabili sopra evidenziate.
La pena proposta dal Procuratore va dunque confermata integralmente; del resto
nemmeno dall’esame della situazione economica dell’accusato emerge qualcosa di
positivo, infatti ACCU 1 ha numerosi attestati di carenza beni e procedure
esecutive in corso ed ha per di più precedenti penali.
Visti gli art. 177 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
1066/2009 del 4 marzo 2009.
Condanna ACCU 1
1.
Alla pena pecuniaria di
fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.00
(trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 34 e 36 CP).
2.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Rinvia la parte civile CIVI 1
al competente foro per le pretese di natura civile.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 300.00 fr. decretata nei suoi
confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino Bellinzona il 20.09.__________
, ma prolunga il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CP).
comunica che la condanna sarà
iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso
per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro
20.
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa
indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istr
uzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.-- pena
pecuniaria
fr. 150.-- tassa
di giustizia
fr. 150.-- spese
giudiziarie
fr. 900.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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