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Decisione

10.2009.157

Proferire contro una persona i seguenti epiteti:"lozzon d'un badola, farabutto, lozzon, taglian da merda" è offensivo dell'onore e configura il reato di ingiuria

4 novembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1066/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.00 (trenta), con l’avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 20 (venti) (art. 34 e 36 CP).

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, , al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

3.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 300.00 fr. decretata nei

suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino Bellinzona il 20.09.__________

, ma prolunga il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CP).

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 16 marzo 2009;

indetto il dibattimento in data 4

novembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti 1. È l’accusato autore colpevole di

ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere posta al beneficio della sospensione condizionale, e se sì, per quale

periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena decretata nei

confronti dell’accusato? In caso negativo, deve essere prolungato, e di quanto,

il periodo di prova?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

Giusta

l’art. 177 cpv. 1 CPS è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote

giornaliere colui che offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di

fatto l’onore di una persona. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente

dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da

pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria

o vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse

(cpv. 3).

Il bene giuridico protetto dalla norma appena citata è l’“onore”

e meglio il diritto di ogni persona di non essere considerata come una persona

da disprezzare; si tratta del cosiddetto sentimento

soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire

quello di essere (e di rappresentare per gli altri) una persona meritevole di

rispetto e che si comporta come impone la convenienza (Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol. 1, Berna 2002, pag. 541 e seg.).

Dal profilo soggettivo l’infrazione

deve essere commessa intenzionalmente e il dolo deve riguardare tutti gli

elementi costitutivi del reato. Quello eventuale è sufficiente. Ciò

significa che l’autore deve essere cosciente del fatto che le sue affermazioni

possono mettere in dubbio la buona reputazione della vittima. Oltre a questo

l’autore deve possedere la volontà di diffamare la persona in questione.

2.

Nella fattispecie l’adempimento sia dell’aspetto soggettivo sia

di quello oggettivo sono lapalissiani: l’accusato, peraltro recidivo anche

nell’ambito di delitti contro l’onore, ha volontariamente ingiuriato la parte

civile per il solo motivo che è di origine italiana e lo ha fatto utilizzando

epiteti di indubbia connotazione offensiva come “bastard d’un talian” (v. teste

__________), “lozzon d’un badola”, “farabutto” e “lozzon talian da merda” (v.

teste __________).

L’intento dell’accusato era sicuramente quello di offendere la

parte civile in quanto, come da lui spiegato al dibattimento, occorre

distinguere gli stranieri dagli svizzeri e gli stranieri divenuti svizzeri lo

sono solo “sulla carta”. Per questo motivo l’accusato ha inteso fare apparire CIVI

1.

come una persona sporca (“lozzon”), definendolo per di più “badola”, inteso

come perditempo e fannulone, oltre che “farabutto”, ovvero mascalzone e persona

senza scrupoli.

3.

Non occorre quindi spendere ulteriori parole per concludere che

nel caso concreto i presupposti del reato di ingiuria sono perfettamente

adempiuti; l’accusato ha agito con dolo diretto. Non può infatti minimamente

essere ritenuta credibile la versione addotta dall’accusato, secondo cui egli

si sarebbe limitato a definire in quattro occasioni la parte “talian”. Due

testi hanno clamorosamente smentito questa tesi e l’atteggiamento assunto oggi

dall’accusato induce a credere con un massimo grado di verosimiglianza che egli

non si sia limitato a ricordare alla parte civile la sua provenienza, ma abbia

rincarato la dose, esternando anche apprezzamenti e parole pesanti che ben descrivono

il suo sentimento nei confronti delle persone che non sono di origine svizzera.

Mal si comprenderebbe poi per quale motivo, anche se si volesse

credere all’accusato, quest’ultimo avrebbe dovuto precisare alla parte civile

la sua origine, nel contesto di Festa nazionale del 1. agosto in cui si sono

svolti i fatti, se non per offenderla.

4.

Nemmeno al dibattimento l’accusato ha mostrato il minimo rimorso

per quanto fatto. Anzi, ha ancora giustificato il suo agire, asserendo che la

giustizia favorisce gli stranieri, ritenuto che a lui, diversamente da quanto

accade “agli slavi”, non è stato concesso un avvocato d’ufficio.

Il comportamento dell’accusato deve anche per questo motivo essere

considerato inaccettabile. Detta circostanza impedisce di riconoscere il

beneficio della sospensione condizionale della pena, che dovrà pagare, benché

abbia dichiarato di non essere intenzionato a farlo.

5.

Invano sono stati cercati

elementi a favore dell’accusato, per un’eventuale riduzione della pena. Egli ha

agito d’impulso e senza essere stato provocato. La vittima (al dibattimento

ancora visibilmente offesa) si trovava infatti in quel luogo unicamente per

lavorare, in quanto sponsor della manifestazione. Nemmeno la sua situazione

finanziaria o lavorativa permette di giungere ad una prognosi positiva,

ritenuto che ACCU 1 non ha né voluto né saputo addurre nessuna giustificazione

in merito al suo comportamento se non quelle inaccettabili sopra evidenziate.

La pena proposta dal Procuratore va dunque confermata integralmente; del resto

nemmeno dall’esame della situazione economica dell’accusato emerge qualcosa di

positivo, infatti ACCU 1 ha numerosi attestati di carenza beni e procedure

esecutive in corso ed ha per di più precedenti penali.

Visti gli art. 177 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

1066/2009 del 4 marzo 2009.

Condanna ACCU 1

1.

Alla pena pecuniaria di

fr. 600.- (seicento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.00

(trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 34 e 36 CP).

2.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Rinvia la parte civile CIVI 1

al competente foro per le pretese di natura civile.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 300.00 fr. decretata nei suoi

confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino Bellinzona il 20.09.__________

, ma prolunga il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CP).

comunica che la condanna sarà

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso

per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro

20.

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa

indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istr

uzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.-- pena

pecuniaria

fr. 150.-- tassa

di giustizia

fr. 150.-- spese

giudiziarie

fr. 900.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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