10.2009.160
Denunciare la falsificazione della propria firma su 4 domande di costruzione indicando quale autore una determinata persona, sapendo che le firme non erano state falsificate
26 novembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.160
Data decisione, Autorità:
26.11.2009, PRPEN
Titolo:
Denunciare la falsificazione della propria firma su 4 domande di costruzione indicando quale autore una determinata persona, sapendo che le firme non erano state falsificate
DENUNCIA MENDACE
art. 303 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.160
DA
943/2009
Bellinzona
26
novembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di denuncia mendace,
per avere, in data 16 maggio 2008, a __________, presso il posto di Polizia cantonale, denunciato all’autorità come colpevole di
falsità in documento CIVI 1, sapendo che quest’ultimo era innocente, e ciò al
fine di provocare contro di lui un procedimento penale,
e meglio, per aver denunciato
la falsificazione della propria sigla su 4 domande di costruzione relative alla
PPP __________ RFD __________ consegnate all’Ufficio tecnico, indicando quale
probabile autore della falsificazione l’architetto che ha presentato il
progetto, CIVI 1, ben sapendo che il fatto non era avvenuto e che le firme non
erano state falsificate, così come risulta dal rapporto di accertamento tecnico
fatto esperire, concludente che “a giudizio della sottoscritta (n.d.r.
del perito) l’unica ipotesi sostenibile è che le quattro sigle “__________”
sono state realizzate dal signor”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 303 cifra 1 CPS,
richiamato l’art. 41 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 2 marzo
Fatti
2009 n. 943/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
400.-- (quattrocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 20.-- (venti)
(art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.--
(cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS.
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 marzo 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 26 novembre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore e la parte civile,
mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la
conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
all’esame della parte civile ed all’audizione del teste;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del proprio assistito in quanto ha mai avuto l’intenzione di
denunciare il signor CIVI 1, ma è stato l’agente interrogante ad avanzare il
nome di quest’ultimo. Inoltre il rapporto di accertamento tecnico della signora
__________ non può essere considerata una perizia. In conclusione mancano i
requisiti oggettivi per la condanna, così come quelli soggettivi, non avendo
mai avuto l’intenzione di avviare un procedimento penale proprio nei confronti
di CIVI 1 ;
sentita in replica la parte civile, la
quale ritiene scandaloso che la difesa accusai la polizia di aver imboccato il
suo cliente;
sentito in duplica il difensore, il quale
respinge le asserzioni della parte civile e ribadisce le proprie allegazioni e
domande;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di denuncia mendace per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 303 cifra 1 CPS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
denuncia mendace, art. 303
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 943/2009 del 2 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.
1’000.-- (mille);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 340.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 teste
fr. 440.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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