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Decisione

10.2009.160

Denunciare la falsificazione della propria firma su 4 domande di costruzione indicando quale autore una determinata persona, sapendo che le firme non erano state falsificate

26 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 943/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

400.-- (quattrocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 20.-- (venti)

(art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e

seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.--

(cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS.

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 10 marzo 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 26 novembre 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore e la parte civile,

mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la

conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

all’esame della parte civile ed all’audizione del teste;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito in quanto ha mai avuto l’intenzione di

denunciare il signor CIVI 1, ma è stato l’agente interrogante ad avanzare il

nome di quest’ultimo. Inoltre il rapporto di accertamento tecnico della signora

__________ non può essere considerata una perizia. In conclusione mancano i

requisiti oggettivi per la condanna, così come quelli soggettivi, non avendo

mai avuto l’intenzione di avviare un procedimento penale proprio nei confronti

di CIVI 1 ;

sentita in replica la parte civile, la

quale ritiene scandaloso che la difesa accusai la polizia di aver imboccato il

suo cliente;

sentito in duplica il difensore, il quale

respinge le asserzioni della parte civile e ribadisce le proprie allegazioni e

domande;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di denuncia mendace per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può beneficiare

della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 303 cifra 1 CPS; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

denuncia mendace, art. 303

cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 943/2009 del 2 marzo 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.

1’000.-- (mille);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 340.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 40.00 teste

fr. 440.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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