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Decisione

10.2009.164

Lesioni semplici e minaccia

3 novembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

800.- (ottocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 80.- (ottanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 9 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 3 novembre 2009,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito un teste;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento da tutte le accuse del proprio assistito;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

lesioni semplici

1.2

vie di fatto

1.3

minaccia

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Se ha agito per legittima

difesa.

3.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15, 123 cifra 1, 126,

180.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1ACCU 1

dalle accuse di lesioni

semplici, vie di fatto e minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa

n. DA 1072/2009 del 4 marzo 2009.

carica tasse e spese allo Stato,

il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 600.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 50.- testi

fr. 850.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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