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Decisione

10.2009.166

Colpire con calci una persona ed insultarla con epiteti vari tra i quali brutta cretina

1 dicembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni?

4. Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in

data odierna, oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 126 cpv. 1 e 177

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1. vie di fatto, art. 126 cpv.

1 CPS,

Considerandi

2.

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1120/2009 del 9 marzo 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 3

(tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.--

(novanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al versamento alla parte

civile dell’importo di fr. 1’500.--, a titolo di risarcimento del danno

patrimoniale (art. 266 CPP);

4.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 360.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 60.00 testi

fr. 460.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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