10.2009.166
Colpire con calci una persona ed insultarla con epiteti vari tra i quali brutta cretina
1 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.166
Data decisione, Autorità:
01.12.2009, PRPEN
Titolo:
Colpire con calci una persona ed insultarla con epiteti vari tra i quali brutta cretina
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2009.166
DA
1120/2009
Bellinzona
1
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1 ,
prevenuta colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a __________,
in data 2 gennaio 2009, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1
colpendola con dei calci;
2. ingiuria,
per avere, a __________,
in data 2 gennaio 2009, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola con epiteti vari
tra i quali “brutta cretina”;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126
cpv. 1 e 177 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 9 marzo
2009 n. 1120/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
90.-- (novanta), corrispondente a 3 aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art.
34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.-- (cento),
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 25 marzo 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 1. dicembre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusata, il difensore e la patrocinatrice della
parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando al conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusata, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusata ed all’audizione
delle testi;
sentita la patrocinatrice della parte
civile, la quale sulla scorta delle chiare risultanze istruttorie chiede la
conferma del decreto d’accusa ed il risarcimento dei costi di patrocinio, come
da istanza di data odierna;
sentito il difensore, il quale, vista l’assenza
di prove dei fatti, chiede il proscioglimento della propria assistita, in virtù
del principio in dubio pro reo, con la conseguente reiezione dell’istanza di
risarcimento;
sentita da ultima l’accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Vie di fatto,
1.2. Ingiuria,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4. Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in
data odierna, oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 126 cpv. 1 e 177
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. vie di fatto, art. 126 cpv.
1 CPS,
Considerandi
2.
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1120/2009 del 9 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 3
(tre) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 90.--
(novanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al versamento alla parte
civile dell’importo di fr. 1’500.--, a titolo di risarcimento del danno
patrimoniale (art. 266 CPP);
4.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 360.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 60.00 testi
fr. 460.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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