10.2009.169
Esercizio illecito della prostituzione; entrata e soggiorno illegali
17 novembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.169
Data decisione, Autorità:
17.11.2009, PRPEN
Titolo:
Esercizio illecito della prostituzione; entrata e soggiorno illegali
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
art. 115 let. c LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. a LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR
Incarto
n.
10.2009.169
DA
905/2009
Bellinzona
17
novembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la
segretaria Laura Rossini per giudicare
ACCU 1 , ,
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della
prostituzione,
per
avere, dal 5 settembre 2005 al 5 novembre 2005 presso il motel __________ a __________,
dal 6 agosto 2008 al 17 settembre 2008 presso il __________ a __________, dal
17 settembre 2008 per tre settimane presso il __________ a __________, il 26
novembre 2008 presso il __________ di __________, e dal 17 febbraio 2009 al 18
febbraio 2009 presso il __________ a __________, infranto le prescrizioni
cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di
notificarsi alla Polizia cantonale;
2. infrazione ripetuta alla
Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri,
entrata illegale,
per
essere, il 5 settembre 2005 attraverso il valico doganale di Chiasso, entrata
illegalmente in Svizzera senza essere in possesso di validi documenti di
legittimazione, segnatamente senza essere in possesso del richiesto visto per
l’esercizio di attività lucrativa;
soggiorno illegale,
per
avere soggiornato dal 5 settembre 2005 al 5 novembre 2005 presso il motel __________
di __________, priva di certificati validi di legittimazione e svolgendo
attività lucrativa senza essere in possesso del richiesto permesso della
Polizia degli stranieri;
3. infrazione alla Legge
federale sugli stranieri,
ripetuta entrata
illegale,
per
essere, il 6 agosto 2008, il 17 settembre 2008, 26 novembre 2008, il
17 febbraio 2009, dal valico doganale di Chiasso, entrata illegalmente in
Svizzera violando le prescrizioni in materia di entrata, segnatamente per
essere entrata priva del richiesto visto per l’esercizio di attività lucrativa;
ripetuto soggiorno
illegale e attività lucrativa senza autorizzazione,
per avere soggiornato dal
6 agosto 2008 al 17 settembre 2008 presso il __________ a __________, dal 17
settembre 2008 per tre settimane presso il __________ __________ a __________,
il 26 novembre 2008 a __________ e dal 17 febbraio 2009 al 18 febbraio
2009 presso il __________ a __________, priva di certificati validi di
legittimazione e svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del
richiesto permesso della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 199
CPS, 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS, 115 cpv. 1 lett. a), b) e c) LStr, richiamati gli
art. 42, 49 e 106 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 19 febbraio
2009 n. 905/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
600.-- (seicento) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art.
34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 200.-- (duecento),
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 25 febbraio 2009
dall’accusata;
indetto il dibattimento 17 novembre 2009,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 5 agosto 2009, non è comparsa, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Esercizio illecito della
prostituzione,
1.2. Infrazione
alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri,
1.3. Infrazione
alla Legge federale sugli stranieri,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 199 CPS; 23 LDDS, 115
LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. esercizio illecito della
prostituzione, art. 199 CPS,
Considerandi
2.
ripetuta infrazione alla
Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno
illegali), art. 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS,
3.
ripetuta
infrazione alla Legge federale sugli stranieri (entrata illegale, soggiorno
illegale e attività lucrativa senza autorizzazione), art. 115 cpv. 1 lett. a),
b) e c) LStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 905/2009 del 19 febbraio 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.--
(seicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 120.00 spese
di inchiesta
fr. 470.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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