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Decisione

10.2009.170

Permettere di guidare il veicolo del padre ad un amico che non è titolare della licenza di condurre ed è in stato di ebrietà

24 novembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1249/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena

pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.-- ciascuna (art. 34

e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.--.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 600.--

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 18 marzo 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 24 novembre 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito evidenziando come i suoi atti non configurino

il reato ipotizzato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di concessa guida ad una persona senza licenza di condurre per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 1 cpv. 3

LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa

di:

concessa guida ad una persona

senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 249/2009 del 16 marzo 2009;

assegna al signor ACCU 1 fr. 750.--

titolo di ripetibili a carico dello Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 10.00 teste

fr. 810.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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