10.2009.170
Permettere di guidare il veicolo del padre ad un amico che non è titolare della licenza di condurre ed è in stato di ebrietà
24 novembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.170
Data decisione, Autorità:
24.11.2009, PRPEN
Titolo:
Permettere di guidare il veicolo del padre ad un amico che non è titolare della licenza di condurre ed è in stato di ebrietà
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.170
1249/2009
Bellinzona
24
novembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con
carmen Didiano in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di concessa guida a persona senza
licenza di condurre,
per aver
concesso la guida della vettura Mitsubishi targata __________ di proprietà di
suo padre, all’amico __________, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione
imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre
richiesta e che inoltre era in stato di ebrietà;
fatti avvenuti a __________ il 6 dicembre 2008;
reato previsto dall’art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 16 marzo
Fatti
2009 n. 1249/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena
pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.-- ciascuna (art. 34
e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.--
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 18 marzo 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 24 novembre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione del teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito evidenziando come i suoi atti non configurino
il reato ipotizzato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di concessa guida ad una persona senza licenza di condurre per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 1 cpv. 3
LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa
di:
concessa guida ad una persona
senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 249/2009 del 16 marzo 2009;
assegna al signor ACCU 1 fr. 750.--
titolo di ripetibili a carico dello Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 10.00 teste
fr. 810.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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