Lexipedia

Decisione

10.2009.175

Consumare 7 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina

26 novembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1373/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla

multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2

CPS).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

3.

La

condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 26 novembre 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione del teste;

sentito il difensore, il quale rileva

come il consumo di marijuana riconosciuto dal suo assistito sia riferito ad un

periodo di tre anni e non solo al 2008. Inoltre lo stesso non è avvenuto solo a

__________ ma in diversi luoghi del __________. Per contro, per quanto concerne

il consumo di cocaina postula il proscioglimento del suo cliente, in quanto la

chiamata di correo, oltre che inaffidabile, non è minimamente vestita. Inoltre,

dal profilo formale, rileva come non sia state rispettate le garanzie di cui

dagli art. 207 - 207a CPP. In conclusione, egli chiede una massiccia riduzione

della multa e delle tasse e spese di giudizio, protestando congrue ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore

colpevole di:

contravvenzione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19a cifra 1 LStup,

per avere, senza essere

autorizzato, nel corso del 2008 a __________ ed in altre imprecisate località

del __________, consumato circa 2.3 grammi di marijuana;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 150.--

(centocinquanta);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

assegna al signor ACCU 1 fr. 500.-- a

titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 70.00 spese

giudiziarie

fr. 30.00 teste

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster