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Decisione

10.2009.176

Velocità eccessiva in autostrada (132 km/h invece di 80 km/h)

11 dicembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1076/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta)

aliquote giornaliere da fr. 350.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 10’500.--;

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42

e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'100.--,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 11 dicembre 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore

Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non

contesta i fatti ma espone le circostanze, molto gravi, che hanno indotto il

suo assistito a superare i limiti consentiti, chiede pertanto che trovi

applicazione l’art. 18 cpv. 2 CPS e, in via subordinata, l’art. 18 cpv. 1 CPS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato

è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

Può

qui trovare applicazione l’art. 18 cpv. 2 CPS o, in via sussidiaria,

l’art. 18 cpv. 1 CPS?

3.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

4.

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e riconosciute

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 13, 18, 47 e 48 CPS,

27.

cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2, 100 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22

cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

avendo preso atto che le

circostanze nelle quali è stato commesso il reato sono eccezionali al punto

tale da ridurre sensibilmente la colpa dell’accusato, pur non arrivando ad

intaccare la gravità oggettiva dei fatti. In effetti dolorosissimi eventi

familiari avvenuti qualche tempo prima, combinati con la situazione d’urgenza

venutasi a creare il giorno dell’infrazione, hanno portato comprensibilmente il

prevenuto a reagire in preda a forte angustia;

avendo inoltre, a titolo

abbondanziale, constatato che nella fattispecie sarebbero verosimilmente pure

dati gli estremi di uno stato di necessità putativo, che, seppur fondato su

errore oggettivamente evitabile, porterebbe ad un’applicazione dell’art. 13

cpv. 2 CPS. La questione non necessita qui di essere approfondita, per cui può

essere lasciata aperta;

che l’eccezionalità ed unicità

del contesto nel quale sono avvenuti i fatti impone una massiccia riduzione

della pena proposta;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

grave infrazione alle norme

della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1076/2009 del 9 marzo 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), per un

totale di fr. 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 1’100.--

(millecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1100.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 1470.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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