10.2009.176
Velocità eccessiva in autostrada (132 km/h invece di 80 km/h)
11 dicembre 2009Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.176
Data decisione, Autorità:
11.12.2009, PRPEN
Titolo:
Velocità eccessiva in autostrada (132 km/h invece di 80 km/h)
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.176
DA
1076/2009
Bellinzona
11
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 132 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia
mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come
consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente
limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, il 20 dicembre 2008;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,
4a cpv. 1 lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 9 marzo
Fatti
2009 n. 1076/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta)
aliquote giornaliere da fr. 350.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 10’500.--;
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'100.--,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 11 dicembre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti ma espone le circostanze, molto gravi, che hanno indotto il
suo assistito a superare i limiti consentiti, chiede pertanto che trovi
applicazione l’art. 18 cpv. 2 CPS e, in via subordinata, l’art. 18 cpv. 1 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato
è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
Può
qui trovare applicazione l’art. 18 cpv. 2 CPS o, in via sussidiaria,
l’art. 18 cpv. 1 CPS?
3.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
4.
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 13, 18, 47 e 48 CPS,
27.
cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2, 100 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22
cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
avendo preso atto che le
circostanze nelle quali è stato commesso il reato sono eccezionali al punto
tale da ridurre sensibilmente la colpa dell’accusato, pur non arrivando ad
intaccare la gravità oggettiva dei fatti. In effetti dolorosissimi eventi
familiari avvenuti qualche tempo prima, combinati con la situazione d’urgenza
venutasi a creare il giorno dell’infrazione, hanno portato comprensibilmente il
prevenuto a reagire in preda a forte angustia;
avendo inoltre, a titolo
abbondanziale, constatato che nella fattispecie sarebbero verosimilmente pure
dati gli estremi di uno stato di necessità putativo, che, seppur fondato su
errore oggettivamente evitabile, porterebbe ad un’applicazione dell’art. 13
cpv. 2 CPS. La questione non necessita qui di essere approfondita, per cui può
essere lasciata aperta;
che l’eccezionalità ed unicità
del contesto nel quale sono avvenuti i fatti impone una massiccia riduzione
della pena proposta;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
grave infrazione alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1076/2009 del 9 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), per un
totale di fr. 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 1’100.--
(millecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1100.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 1470.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster