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Decisione

10.2009.178

Mordere ad una persona un dito della mano destra; legittima difesa esimente

1 dicembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1350/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

400.-- (quattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 40.--

(quaranta) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-- (trecento),

con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si

rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di

natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dell’accusato;

indetto il dibattimento 1 dicembre 2009,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione del teste;

sentito l'accusato, il quale chiede di

essere prosciolto, in quanto non ha commesso il reato addebitatogli. In effetti

è stata la parte civile ad aggredirlo con violenza ed egli si è limitato a

difendersi;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d’accusa in questione?

2.

Trattasi

di legittima difesa ai sensi degli art. 15 e 16 CPS?

3.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

4.

L’imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 1350/2009 del 16 marzo 2009;

avendo egli agito in stato di

legittima difesa esimente, art. 15 CPS;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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