10.2009.178
Mordere ad una persona un dito della mano destra; legittima difesa esimente
1 dicembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.178
Data decisione, Autorità:
01.12.2009, PRPEN
Titolo:
Mordere ad una persona un dito della mano destra; legittima difesa esimente
LEGITTIMA DIFESA
LESIONE SEMPLICE
art. 15 CPS
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.178
DA
1350/2009
Bellinzona
1
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, il 4
settembre 2008, cagionato intenzionalmente un danno al corpo di CIVI 1
mordendogli un dito della mano destra provocandogli le lesioni attestate nel
certificato medico 22 settembre 2008 dell’Ospedale Beata Vergine di __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 16 marzo
Fatti
2009 n. 1350/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
400.-- (quattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 40.--
(quaranta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-- (trecento),
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Si
rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di
natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dell’accusato;
indetto il dibattimento 1 dicembre 2009,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione del teste;
sentito l'accusato, il quale chiede di
essere prosciolto, in quanto non ha commesso il reato addebitatogli. In effetti
è stata la parte civile ad aggredirlo con violenza ed egli si è limitato a
difendersi;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d’accusa in questione?
2.
Trattasi
di legittima difesa ai sensi degli art. 15 e 16 CPS?
3.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
4.
L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 1350/2009 del 16 marzo 2009;
avendo egli agito in stato di
legittima difesa esimente, art. 15 CPS;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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