10.2009.179
Omettere di versare gli alimenti per un figlio per un totale di fr. 19'850.--
19 novembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.179
Data decisione, Autorità:
19.11.2009, PRPEN
Titolo:
Omettere di versare gli alimenti per un figlio per un totale di fr. 19'850.--
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.179
DA
1361/2009
Bellinzona
19
novembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Carmen
Didiano in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per avere, a
__________, nel periodo dal 1. gennaio 2001 al 31 dicembre 2008, omettendo,
benché ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo, di versare
alla figlia minorenne __________ (28 luglio 1991) gli alimenti fissati con
sentenza di divorzio 21 gennaio 1997 della Pretura di __________, per un
importo complessivo di fr. 19’850.--, non prestato gli alimenti che gli sono
imposti dal diritto di famiglia;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 217
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 23 marzo
Fatti
2009 n. 1361/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’000.--, corrispondente a 20 aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al versamento alla parte
civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 19’850.--, a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 marzo 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 19 novembre 2009,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale asserisce di
non essere in grado di far fronte ai suoi obblighi alimentari nonostante la sua
buona volontà. Anche per il periodi in questione egli precisa di aver sempre
fatto il possibile per versare il dovuto, ma di non avere mai avuto margini. In
merito a quanto avvenuto prima dell’agosto 2008 rileva come sua moglie non
abbia mai obiettato nulla al fatto che egli pagasse solo fr. 800.-- e che
quindi abbia de facto accettato la riduzione a tale importo. Va inoltre
aggiunto che in sentenza di divorzio era stato calcolato un contributo
comprensivo degli assegni famigliari. Assegni che ad un certo punto sua moglie
ha deciso di percepire direttamente. Tiene infine a precisare di avere un
buonissimo rapporto con la figlia ed a sottolineare come la sua ex moglie sia
un’ottima madre;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 217 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di
mantenimento, art. 217 cpv. 1CPS,
per
avere, a __________, nel periodo dal 1. agosto 2008 al 31 dicembre 2008,
omettendo, benché ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo,
di versare alla figlia minorenne __________ (28 luglio 1991) gli alimenti
fissati con sentenza di divorzio 21 gennaio 1997 della Pretura di __________, per
un importo complessivo di fr. 5’450.--, non prestato gli alimenti che gli sono
imposti dal diritto di famiglia;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--
(trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
dà atto che la parte civile, CIVI 1,
__________, in rappresentanza della figlia minorenne __________, vanta un
credito esecutivo di fr. 5’450.-- (al 31 dicembre 2008) nei confronti di ACCU 1,
__________, per cui la domanda è irricevibile;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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