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Decisione

10.2009.179

Omettere di versare gli alimenti per un figlio per un totale di fr. 19'850.--

19 novembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1361/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1’000.--, corrispondente a 20 aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e

seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1, __________, dell'importo di fr. 19’850.--, a titolo di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 27 marzo 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 19 novembre 2009,

al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale asserisce di

non essere in grado di far fronte ai suoi obblighi alimentari nonostante la sua

buona volontà. Anche per il periodi in questione egli precisa di aver sempre

fatto il possibile per versare il dovuto, ma di non avere mai avuto margini. In

merito a quanto avvenuto prima dell’agosto 2008 rileva come sua moglie non

abbia mai obiettato nulla al fatto che egli pagasse solo fr. 800.-- e che

quindi abbia de facto accettato la riduzione a tale importo. Va inoltre

aggiunto che in sentenza di divorzio era stato calcolato un contributo

comprensivo degli assegni famigliari. Assegni che ad un certo punto sua moglie

ha deciso di percepire direttamente. Tiene infine a precisare di avere un

buonissimo rapporto con la figlia ed a sottolineare come la sua ex moglie sia

un’ottima madre;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 217 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

trascuranza degli obblighi di

mantenimento, art. 217 cpv. 1CPS,

per

avere, a __________, nel periodo dal 1. agosto 2008 al 31 dicembre 2008,

omettendo, benché ne avesse avuto i mezzi e la possibilità materiale per farlo,

di versare alla figlia minorenne __________ (28 luglio 1991) gli alimenti

fissati con sentenza di divorzio 21 gennaio 1997 della Pretura di __________, per

un importo complessivo di fr. 5’450.--, non prestato gli alimenti che gli sono

imposti dal diritto di famiglia;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.--

(trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

dà atto che la parte civile, CIVI 1,

__________, in rappresentanza della figlia minorenne __________, vanta un

credito esecutivo di fr. 5’450.-- (al 31 dicembre 2008) nei confronti di ACCU 1,

__________, per cui la domanda è irricevibile;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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