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Decisione

10.2009.180

Impedire agli agenti di polizia di effettuare un controllo della circolazione stradale; opporsi ai provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida; circolare malgrado il sequestro della licenza di

19 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, per i quali si scusa, ma chiede clemenza per quanto attiene alla pena;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L’imputato è autore

colpevole di:

1.1. Violenza o minaccia contro

le autorità e i funzionari,

1.2. Elusione

di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

1.3. Guida

senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

per

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

Considerandi

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Può essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75

aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna per complessivi fr. 7’500.--

decretata nei suoi confronti il 5 marzo 2007 dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 46 cpv. 1, 285 cifra 1

CPS; 31, 91a cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1.

violenza o minaccia contro

le autorità e i funzionari, art. 285 cifra 1 CPS,

2.

elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

3.

guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1145/2009 del 9 marzo 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 29

(ventinove) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.

1’450.-- (millequattrocentocinquanta), già dedotta 1 (una) aliquota per 1 (un)

giorno di carcere preventivo sofferto;

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 7’500.--

(settemilacinquecento), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote

giornaliere da fr. 100.-- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino il 5 marzo 2007, ma ne prolunga il periodo di prova

di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1450.00 pena

pecuniaria

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1850.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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