10.2009.180
Impedire agli agenti di polizia di effettuare un controllo della circolazione stradale; opporsi ai provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida; circolare malgrado il sequestro della licenza di
19 novembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.180
Data decisione, Autorità:
19.11.2009, PRPEN
Titolo:
Impedire agli agenti di polizia di effettuare un controllo della circolazione stradale; opporsi ai provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida; circolare malgrado il sequestro della licenza di condurre
ELUSIONE PROVVEDIMENTI PER ACCERTARE INCAPACITÀ ALLA GUIDA
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
VIOLENZA E MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ ED I FUNZIONARI
art. 285 CPS
art. 91 cpv. 1 let. a LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.180
DA
1145/2009
Bellinzona
19
novembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Carmen
Didiano in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
detenuto il 4 gennaio 2009
prevenuto colpevole di 1. violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari,
per avere, a __________,
la notte 3/4 gennaio 2009, impedito, con violenza o minaccia, agli agenti della
Polizia cantonale che effettuavano un controllo della circolazione stradale, di
compiere atti che rientravano nelle loro attribuzioni
2. elusione di
provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
per essersi
intenzionalmente opposto, a __________ in data 4 gennaio 2009, a una prova del sangue, a un’analisi dell’alito, ad un altro esame preliminare o a un esame
sanitario completivo ordinato dalla Polizia cantonale a seguito di un controllo
della circolazione stradale;
3. guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca,
per avere, a __________,
in data 15 gennaio 2009, circolato al volante della vettura Honda Civic targata
__________, malgrado la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata in data
4 gennaio 2009 e di conseguenza di non essere autorizzato a condurre veicoli a
motore a seguito dei fatti descritti al punto 2;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 285 cifra 1 CPS, 91 a cpv. 1 LCStr, 95 cifra 2 LCStr, richiamati gli art. 46 cpv. 1 CPS e 31 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 9 marzo
2009 n. 1145/2009 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’450.-- (millequattrocentocinquanta) corrispondente a 30 aliquote da fr.
50.--, dedotta 1 aliquota per giorno 1 (uno) di carcere preventivo sofferto;
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 29 (ventinove) (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.--
(mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Alla revoca del beneficio
della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 7’500.-- (75 aliquote
di fr. 100.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico di Bellinzona il 5 marzo 2007 con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 75 (settantacinque).
5. La condanna verrà iscritta
a casellario e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 19 novembre 2009,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre la Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale non contesta
Fatti
i fatti, per i quali si scusa, ma chiede clemenza per quanto attiene alla pena;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Violenza o minaccia contro
le autorità e i funzionari,
1.2. Elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
1.3. Guida
senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
Considerandi
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 75
aliquote giornaliere da fr. 100.-- cadauna per complessivi fr. 7’500.--
decretata nei suoi confronti il 5 marzo 2007 dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 46 cpv. 1, 285 cifra 1
CPS; 31, 91a cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
violenza o minaccia contro
le autorità e i funzionari, art. 285 cifra 1 CPS,
2.
elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,
3.
guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1145/2009 del 9 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 29
(ventinove) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.
1’450.-- (millequattrocentocinquanta), già dedotta 1 (una) aliquota per 1 (un)
giorno di carcere preventivo sofferto;
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 7’500.--
(settemilacinquecento), corrispondente a 75 (settantacinque) aliquote
giornaliere da fr. 100.-- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino il 5 marzo 2007, ma ne prolunga il periodo di prova
di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1450.00 pena
pecuniaria
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1850.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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