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Decisione

10.2009.181

Per negligenza, senza autorizzazione, liberare i cani in territorio italiano, non riuscendo ad impedire che varcassero il confine ed entrassero in territorio svizzero, cacciando per oltre un'ora una l

20 luglio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1300/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'600.-- (milleseicento) corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 160.--

(centosessanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--

(cinquanta).

ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 27 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 20 luglio 2009,

al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore,

oltre alla parte lesa (LESA 1), mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad

intervenire, postulando la conferma del proprio decreto;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che

ammette il reato compiuto per negliegenza;

sentito il difensore, il quale pone in

evidenza come il decreto d’accusa contenga un’incongruenza, e meglio disponga

che un reato per negligenza (contravvenzione), venga punito con la pena

prevista per un reato commesso intenzionalmente (delitto). Il delitto non

sussiste ed il proprio patrocinato fa punito per aver commesso una

contravvenzione (art. 18 cpv. 1 lett. d LCP). Egli chiede in conclusione che

gli atti non vengano rinviati alla Divisione dell’ambiente, ma che sia il

giudice a pronunciarsi sulla pena (multa di fr. 150.00-200.00). Per aver dovuto

subire il processo, la difesa chiede pure il riconoscimento di un’indennità per

ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole,

per negligenza, di infrazione alla LCP per i fatti descritti nel menzionato

decreto d’accusa?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la multa?

3.

Chi sopporta gli oneri

processuali e se devono essere riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 17 cpv. 2 LCP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

infrazione alla LF sulla caccia, art. 17 cpv. 2 LCP, per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1300/2009 del 16 marzo 2009;

condanna ACCU 1

al pagamento della

multa di fr. 200.00 (duecento);

§ in caso di mancato pagamento

la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

carica tasse e spese di giudizio

allo Stato;

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale;

assegna alla difesa fr. 400.00 a

titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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