10.2009.181
Per negligenza, senza autorizzazione, liberare i cani in territorio italiano, non riuscendo ad impedire che varcassero il confine ed entrassero in territorio svizzero, cacciando per oltre un'ora una l
20 luglio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.181
Data decisione, Autorità:
20.07.2009, PRPEN
Titolo:
Per negligenza, senza autorizzazione, liberare i cani in territorio italiano, non riuscendo ad impedire che varcassero il confine ed entrassero in territorio svizzero, cacciando per oltre un'ora una lepre
INFRAZIONE LCP
art. 17 cpv. 2 LCP
Incarto
n.
10.2009.181
DA
1300/2009
Bellinzona
20
luglio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulla caccia,
per avere, il __________, a __________,
per negligenza, senza autorizzazione, dopo aver liberato i propri cani (2) in
territorio italiano, non essere riuscito ad impedire che varcassero il confine
ed entrassero in territorio svizzero, cacciando per oltre un'ora una lepre;
fatti avvenuti a __________ __________;
reato previsto dall'art. 17
cpv. 2 LCP;
perseguito con decreto d’accusa del 16 marzo
Fatti
2009 n. 1300/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'600.-- (milleseicento) corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 160.--
(centosessanta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--
(cinquanta).
ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 27 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 20 luglio 2009,
al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore,
oltre alla parte lesa (LESA 1), mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad
intervenire, postulando la conferma del proprio decreto;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che
ammette il reato compiuto per negliegenza;
sentito il difensore, il quale pone in
evidenza come il decreto d’accusa contenga un’incongruenza, e meglio disponga
che un reato per negligenza (contravvenzione), venga punito con la pena
prevista per un reato commesso intenzionalmente (delitto). Il delitto non
sussiste ed il proprio patrocinato fa punito per aver commesso una
contravvenzione (art. 18 cpv. 1 lett. d LCP). Egli chiede in conclusione che
gli atti non vengano rinviati alla Divisione dell’ambiente, ma che sia il
giudice a pronunciarsi sulla pena (multa di fr. 150.00-200.00). Per aver dovuto
subire il processo, la difesa chiede pure il riconoscimento di un’indennità per
ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusato autore colpevole,
per negligenza, di infrazione alla LCP per i fatti descritti nel menzionato
decreto d’accusa?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la multa?
3.
Chi sopporta gli oneri
processuali e se devono essere riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 17 cpv. 2 LCP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
infrazione alla LF sulla caccia, art. 17 cpv. 2 LCP, per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1300/2009 del 16 marzo 2009;
condanna ACCU 1
al pagamento della
multa di fr. 200.00 (duecento);
§ in caso di mancato pagamento
la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
carica tasse e spese di giudizio
allo Stato;
comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale;
assegna alla difesa fr. 400.00 a
titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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