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Decisione

10.2009.183

Sotto l'influsso di alcool colpire con una spallata al petto una persona, facendola cadere

29 settembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

900.- (novecento) corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) giorni.

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di tale natura.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5.

Decreta non doversi

procedere contro l'accusato per titolo di lesioni gravi per insufficienza di

prove, rispettivamente per i reati contro l'onore per inesistenza degli estremi

di reato;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 settembre 2009,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e l’interprete

mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 agosto 2009 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale il proscioglimento dell’accusato, poiché non vi è assolutamente

la prova che egli sia l’autore del reato; in via subordinata chiede il

proscioglimento per incapacità (art. 19 cpv. 1 CP) e in via ancor più

subordinata la derubricazione a lesioni colpose o vie di fatto con conseguente

riduzione della pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile, che chiede il pagamento di € 1'625.43 per spese di

terapia e di fr. 9'014.- per spese di patrocinio;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di lesioni

semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1214/2009 del 9 marzo

2009.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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