10.2009.183
Sotto l'influsso di alcool colpire con una spallata al petto una persona, facendola cadere
29 settembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.183
Data decisione, Autorità:
29.09.2009, PRPEN
Titolo:
Sotto l'influsso di alcool colpire con una spallata al petto una persona, facendola cadere
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.183
DA
1214/2009
Bellinzona
29
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola
Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1,)
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________, presso
l’Hotel __________, il __________, agendo in stato di scemata imputabilità
dovuta al consumo di alcool, investendola d’impeto con una spallata al petto e
facendola sbattere contro la parete e quindi cadere a terra, intenzionalmente
procurato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato da certificati medici in
atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1214/2009 di
data 9 marzo 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
900.- (novecento) corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) giorni.
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di tale natura.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5.
Decreta non doversi
procedere contro l'accusato per titolo di lesioni gravi per insufficienza di
prove, rispettivamente per i reati contro l'onore per inesistenza degli estremi
di reato;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 29 settembre 2009,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e l’interprete
mentre il Procuratore pubblico con lettera 18 agosto 2009 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento dell’accusato, poiché non vi è assolutamente
la prova che egli sia l’autore del reato; in via subordinata chiede il
proscioglimento per incapacità (art. 19 cpv. 1 CP) e in via ancor più
subordinata la derubricazione a lesioni colpose o vie di fatto con conseguente
riduzione della pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile, che chiede il pagamento di € 1'625.43 per spese di
terapia e di fr. 9'014.- per spese di patrocinio;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di lesioni
semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1214/2009 del 9 marzo
2009.
carica le spese allo Stato, il
quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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