10.2009.185
Colpire sul dorso una persona con una sedia
25 settembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2009.185
Data decisione, Autorità:
25.09.2009, PRPEN
Titolo:
Colpire sul dorso una persona con una sedia
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.185
DA
1294/2009
Bellinzona
25
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di lesioni semplici,
per avere, in data __________,
a __________, in __________, nell’appartamento da lei locato, intenzionalmente
cagionato un danno al corpo di CIVI 1, __________, e meglio, nell’ambito di una
discussione con quest’ultima, lanciandole una sedia che l’ha colpita sul dorso,
causatole una contusione dorso-lombare, come da certificato medico del Pronto
soccorso dell’ospedale regionale di __________, di medesima data dei fatti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 1294/2009 di
data 16 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 700.- (settecento) corrispondente a 10 (dieci)
aliquote
da fr. 70.- (settanta). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato
pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre)
giorni.
3.
Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di
natura
civile.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese
giudiziarie
di fr. 50.- (cinquanta).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 15 settembre 2009,
al quale è comparsa l’accusata personalmente e la parte civile; mentre il
Sostituto il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la
pretesa di risarcimento della parte civile riguardo alle spese mediche (fr.
200.
-) e alla perdita di guadagno (fr. 3'120.-).
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di lesioni
semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1294/2009 del 16 marzo
2009.
carica le spese allo Stato, il
quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 500.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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