Lexipedia

Decisione

10.2009.185

Colpire sul dorso una persona con una sedia

25 settembre 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 700.- (settecento) corrispondente a 10 (dieci)

aliquote

da fr. 70.- (settanta). L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato

pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre)

giorni.

3.

Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di

natura

civile.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese

giudiziarie

di fr. 50.- (cinquanta).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 15 settembre 2009,

al quale è comparsa l’accusata personalmente e la parte civile; mentre il

Sostituto il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa di risarcimento della parte civile riguardo alle spese mediche (fr.

200.

-) e alla perdita di guadagno (fr. 3'120.-).

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di lesioni

semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1294/2009 del 16 marzo

2009.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 500.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster