10.2009.186
Danneggiamento di una cosa a seguito di una manovra con il veicolo
30 settembre 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2009.186
Data decisione, Autorità:
30.09.2009, PRPEN
Titolo:
Danneggiamento di una cosa a seguito di una manovra con il veicolo
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.186
DA
1142/2009
Bellinzona
30
settembre 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso dall’avv.,)
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere, a __________, __________,
__________, accostando sulla sinistra entrando in una piazzola di incrocio e
urtandolo con la vettura da lui guidata, intenzionalmente deteriorato
l’elicottero radiocomandato di CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 144
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1142/2009 di
data 9 marzo 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
450.- (quattrocentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.
30.- (trenta).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di tale natura.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5.
Rinuncia al ripristino
dell'esecuzione della pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi dipendente
dalla liberazione condizionale di data __________ per la condanna emessa nei
suoi confronti dalla Corte di Cassazione di Lugano il __________ ma l'ammonisce
formalmente e proroga il periodo di prova di 6 (sei) mesi.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 16 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 30 settembre 2009,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e la parte civile
mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto di accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se CIVI 1 è autore colpevole di
danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere ripristinata
l’esecuzione della pena detentiva di anni 2 (due) e 3 (tre) mesi inflittagli
dalla Corte di cassazione il __________ e sospesa con liberazione condizionale
di data __________ con un periodo di prova di 1 (uno) anno;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che a metà pomeriggio di
domenica __________ nei pressi della discarica del __________ si è verificata,
su una piazzola di incrocio di una strada secondaria, una collisione fra la vettura
dell’accusato intenta a immettervisi e un elicottero radiocomandato della parte
civile stazionato sulla stessa dietro la vettura di quest’ultima (cfr. act 3,
con particolare riferimento allo schizzo allegato);
che a seguito del citato
episodio la parte civile ha sporto querela penale il __________ nella convinzione
che la collisione sia avvenuta deliberatamente; ella così si è espressa: “Dopo
aver eseguito alcune regolazioni della durata di 15 minuti al mio elicottero
radiocomandato su un prato il cui proprietario mi permette di utilizzare nei
mesi invernali in prossimità delle discariche del __________, ho portato
l’elicottero nel parcheggio a lato della strada, dietro la mia auto. Trascorsi
appena pochi secondi vedo sopraggiungere a velocità elevata l’auto condotta dal
signor __________, il quale, appena superata la mia auto esegue una brusca
sterzata a sinistra con lo scopo deliberato di distruggere l’elicottero. Mi
sono subito reso conto che se non mi fossi prontamente spostato avrebbe
investito pure me.
Le dimensioni
dell’elicottero per rendere l’idea sono: lunghezza 1,3 m diametro rotore principale 1,6 m. Dopo il fattaccio, il ACCU 1 scende dall’auto con fare
beffardo e imprecando contro il sottoscritto vociferando a più riprese ‘fallo
volare ora il tuo elicottero!’ ” (cfr. querela);
che il Procuratore pubblico,
con decreto di accusa del 9 marzo 2009, ha ritenuto ACCU 1 colpevole di danneggiamento per avere, sul __________, __________, accostando sulla sinistra
entrando in una piazzola di incrocio e urtandolo con la vettura da lui guidata,
intenzionalmente deteriorato l’elicottero radiocomandato di ACCU 1;
che per l’art. 144 cpv. 1 CP
chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui è punito, a
querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria;
che il reato in
questione è punibile unicamente se commesso intenzionalmente: occorre pertanto
che vi sia la prova dell’agire deliberato dell’autore;
che in assenza di qualsivoglia
testimone la valutazione deve avvenire sulla scorta delle sole e contrastanti
affermazioni dei protagonisti;
che l’accusato ha sostenuto di
essere partito dalla sua abitazione poco distante la luogo del fatto per
recarsi a __________ da un conoscente, ma che poco dopo essere partito gli è
venuto in mente di aver dimenticato di fare una cosa a casa e di aver deciso di
ritornare per eseguirla;
che la piazzola in cui si
trovava la parte civile rappresentava la prima opportunità per invertire la marcia,
ritenuto che la strada percorsa è stretta, tanto da non permettere l’incrocio;
che assume altresì di non aver
visto l’elicottero posizionato dietro l’automobile della parte civile se non
all’ultimo momento (l’apparecchio è alto ca 40 cm); inoltre neppure lo avrebbe
sentito volare in precedenza e quindi non poteva essere stato disturbato dal
suo rumore;
che agli atti non vi è alcun
indizio che attesti che l’imputato fosse stato in precedenza disturbato dalla
presenza dell’elicottero o anche solo che lo avesse visto;
che la parte civile deduce
l’intenzionalità dell’agire di ACCU 1 in particolare dalla velocità con la quale si è immesso nella piazzuola, dal fatto che l’accusato sembrava sotto
l’effetto di alcool o altre sostanze, dal fatto che due anni prima questi si
era lamentato con lui per il rumore eccessivo prodotto da un altro elicottero radiocomandato
e infine per il fatto che dopo la collisione, ACCU 1 gli avrebbe detto “fallo
volare ora il tuo elicottero” (cfr. act. 1 e act 3);
che per quel che
riguarda l’asserita velocità eccessiva e la brusca sterzata – contestate
dall’accusato – non vi è riscontro oggettivo alcuno che dimostri una tale
ipotesi (peraltro il danno accertato e visibile sulle fotografie agli atti non
sembrerebbe confermare una velocità particolarmente alta);
che anche per quel che riguarda
l’asserito stato di alterazione dell’accusato non v’è prova alcuna;
che pure l’avvenuta,
pacata, discussione due anni prima riguardo al rumore provocato dagli
elicotteri radiocomandati non è di grande ausilio, ritenuto che da allora più
nessuna disputa o lamentela è avvenuta in merito a questi voli di modellini e
che nell’arco di due anni l’accusato, a suo dire, avrebbe visto situazioni
analoghe solo due o tre volte;
che l’espressione “fallo
volare ora il tuo elicottero”, quand’anche fosse stata proferita, non potrebbe
da sola costituire indizio sufficiente per dimostrare l’agire volontario di ACCU
1, perché potrebbe ben essere stata la reazione al fatto che la parte civile,
secondo la versione dell’imputato, l’avrebbe subito aggredito verbalmente dando
avvio a una situazione concitata dove il clima si sarebbe subito surriscaldato,
provocando la sua risposta prima di ripartire per tornare a casa;
che in conclusione non
vi è sufficiente certezza sull’intenzionalità dell’agire dell’accusato e
quindi, in virtù del principio in dubio pro reo, ACCU 1 va prosciolto
dall’imputazione rimproveratagli;
che, visto l’esito del
procedimento penale, le spese vanno caricate allo Stato, il quale rifonderà
all’accusato fr. 600.- a titolo di ripetibili;
che CIVI 1 potrà, se del
caso, rivolgersi al giudice civile per chiedere in tale sede il risarcimento del
danno se lo stesso fosse dovuto a negligenza;
visti gli art. 144 cpv. 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1142/2009 del 9
marzo 2009.
carica le spese allo Stato, il
quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 600.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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