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Decisione

10.2009.186

Danneggiamento di una cosa a seguito di una manovra con il veicolo

30 settembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

450.- (quattrocentocinquanta) corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.

30.- (trenta).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di tale natura.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

5.

Rinuncia al ripristino

dell'esecuzione della pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi dipendente

dalla liberazione condizionale di data __________ per la condanna emessa nei

suoi confronti dalla Corte di Cassazione di Lugano il __________ ma l'ammonisce

formalmente e proroga il periodo di prova di 6 (sei) mesi.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 16 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 30 settembre 2009,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e la parte civile

mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile, la quale chiede

la conferma del decreto di accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se CIVI 1 è autore colpevole di

danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere ripristinata

l’esecuzione della pena detentiva di anni 2 (due) e 3 (tre) mesi inflittagli

dalla Corte di cassazione il __________ e sospesa con liberazione condizionale

di data __________ con un periodo di prova di 1 (uno) anno;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che a metà pomeriggio di

domenica __________ nei pressi della discarica del __________ si è verificata,

su una piazzola di incrocio di una strada secondaria, una collisione fra la vettura

dell’accusato intenta a immettervisi e un elicottero radiocomandato della parte

civile stazionato sulla stessa dietro la vettura di quest’ultima (cfr. act 3,

con particolare riferimento allo schizzo allegato);

che a seguito del citato

episodio la parte civile ha sporto querela penale il __________ nella convinzione

che la collisione sia avvenuta deliberatamente; ella così si è espressa: “Dopo

aver eseguito alcune regolazioni della durata di 15 minuti al mio elicottero

radiocomandato su un prato il cui proprietario mi permette di utilizzare nei

mesi invernali in prossimità delle discariche del __________, ho portato

l’elicottero nel parcheggio a lato della strada, dietro la mia auto. Trascorsi

appena pochi secondi vedo sopraggiungere a velocità elevata l’auto condotta dal

signor __________, il quale, appena superata la mia auto esegue una brusca

sterzata a sinistra con lo scopo deliberato di distruggere l’elicottero. Mi

sono subito reso conto che se non mi fossi prontamente spostato avrebbe

investito pure me.

Le dimensioni

dell’elicottero per rendere l’idea sono: lunghezza 1,3 m diametro rotore principale 1,6 m. Dopo il fattaccio, il ACCU 1 scende dall’auto con fare

beffardo e imprecando contro il sottoscritto vociferando a più riprese ‘fallo

volare ora il tuo elicottero!’ ” (cfr. querela);

che il Procuratore pubblico,

con decreto di accusa del 9 marzo 2009, ha ritenuto ACCU 1 colpevole di danneggiamento per avere, sul __________, __________, accostando sulla sinistra

entrando in una piazzola di incrocio e urtandolo con la vettura da lui guidata,

intenzionalmente deteriorato l’elicottero radiocomandato di ACCU 1;

che per l’art. 144 cpv. 1 CP

chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui è punito, a

querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria;

che il reato in

questione è punibile unicamente se commesso intenzionalmente: occorre pertanto

che vi sia la prova dell’agire deliberato dell’autore;

che in assenza di qualsivoglia

testimone la valutazione deve avvenire sulla scorta delle sole e contrastanti

affermazioni dei protagonisti;

che l’accusato ha sostenuto di

essere partito dalla sua abitazione poco distante la luogo del fatto per

recarsi a __________ da un conoscente, ma che poco dopo essere partito gli è

venuto in mente di aver dimenticato di fare una cosa a casa e di aver deciso di

ritornare per eseguirla;

che la piazzola in cui si

trovava la parte civile rappresentava la prima opportunità per invertire la marcia,

ritenuto che la strada percorsa è stretta, tanto da non permettere l’incrocio;

che assume altresì di non aver

visto l’elicottero posizionato dietro l’automobile della parte civile se non

all’ultimo momento (l’apparecchio è alto ca 40 cm); inoltre neppure lo avrebbe

sentito volare in precedenza e quindi non poteva essere stato disturbato dal

suo rumore;

che agli atti non vi è alcun

indizio che attesti che l’imputato fosse stato in precedenza disturbato dalla

presenza dell’elicottero o anche solo che lo avesse visto;

che la parte civile deduce

l’intenzionalità dell’agire di ACCU 1 in particolare dalla velocità con la quale si è immesso nella piazzuola, dal fatto che l’accusato sembrava sotto

l’effetto di alcool o altre sostanze, dal fatto che due anni prima questi si

era lamentato con lui per il rumore eccessivo prodotto da un altro elicottero radiocomandato

e infine per il fatto che dopo la collisione, ACCU 1 gli avrebbe detto “fallo

volare ora il tuo elicottero” (cfr. act. 1 e act 3);

che per quel che

riguarda l’asserita velocità eccessiva e la brusca sterzata – contestate

dall’accusato – non vi è riscontro oggettivo alcuno che dimostri una tale

ipotesi (peraltro il danno accertato e visibile sulle fotografie agli atti non

sembrerebbe confermare una velocità particolarmente alta);

che anche per quel che riguarda

l’asserito stato di alterazione dell’accusato non v’è prova alcuna;

che pure l’avvenuta,

pacata, discussione due anni prima riguardo al rumore provocato dagli

elicotteri radiocomandati non è di grande ausilio, ritenuto che da allora più

nessuna disputa o lamentela è avvenuta in merito a questi voli di modellini e

che nell’arco di due anni l’accusato, a suo dire, avrebbe visto situazioni

analoghe solo due o tre volte;

che l’espressione “fallo

volare ora il tuo elicottero”, quand’anche fosse stata proferita, non potrebbe

da sola costituire indizio sufficiente per dimostrare l’agire volontario di ACCU

1, perché potrebbe ben essere stata la reazione al fatto che la parte civile,

secondo la versione dell’imputato, l’avrebbe subito aggredito verbalmente dando

avvio a una situazione concitata dove il clima si sarebbe subito surriscaldato,

provocando la sua risposta prima di ripartire per tornare a casa;

che in conclusione non

vi è sufficiente certezza sull’intenzionalità dell’agire dell’accusato e

quindi, in virtù del principio in dubio pro reo, ACCU 1 va prosciolto

dall’imputazione rimproveratagli;

che, visto l’esito del

procedimento penale, le spese vanno caricate allo Stato, il quale rifonderà

all’accusato fr. 600.- a titolo di ripetibili;

che CIVI 1 potrà, se del

caso, rivolgersi al giudice civile per chiedere in tale sede il risarcimento del

danno se lo stesso fosse dovuto a negligenza;

visti gli art. 144 cpv. 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1142/2009 del 9

marzo 2009.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 600.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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