10.2009.188
Prendere parte a una rissa e esercitare illegalmente la prostituzione
1 ottobre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.188
Data decisione, Autorità:
01.10.2009, PRPEN
Titolo:
Prendere parte a una rissa e esercitare illegalmente la prostituzione
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
RISSA
art. 133 CPS
art. 199 CPS
Incarto
n.
10.2009.188
DA
1232/2009
Bellinzona
1
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. rissa,
per avere, a __________ presso
la __________, in data 09 marzo 2008, preso parte a una rissa nel corso della
quale LESA 2 e LESA 1 hanno riportato le lesioni attestate dai certificati
medici 09 marzo 2008 del __________ del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civico e
10 aprile 2008 del Dr. med. __________ del Servizio Chirurgia dell’Ospedale
Civico (per LESA 2), 09 marzo 2008 del Dr. med. __________ del Pronto Soccorso
dell’Ospedale Civico (per LESA 1), agli atti;
2. esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, a Lugano e dintorni,
nel periodo marzo 2006/marzo 2008, infranto le prescrizioni cantonali sulle
modalità dell’esercizio della prostituzione;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 133 e
Fatti
199 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1232/2009 di
data 9 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento) corrispondente a 30 (trenta)
aliquote
da fr. 30.- (trenta) da dedursi il carcere preventivo sofferto di 9
(nove)
giorni. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per
un periodo
di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.- (seicento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato
pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20
(venti)
giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie
di fr. 200.- (duecento).
4.
Ordina la confisca di una carta telefonica Sunrise Ear Dis numero
__________/reperto
settore 2008/234/PG.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 20 marzo 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 1 ottobre 2009,
al quale è comparsa l’accusata personalmente assistita dal suo difensore DI 1,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 agosto 2009 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita la teste;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
rissa
1.2
esercizio illecito della
prostituzione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
2.1
può invocare per quanto
concerne il punto 1.2 l’errore di diritto.
3.
Se deve essere ordinata la
confisca e distruzione di una carta telefonica Sunrise Ear Dis numero __________/reperto
settore 2008/234/PG.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 51, 69,
106, 133, 199 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di rissa e di
esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 1232/2009 del 9 marzo 2009, salvo quanto
concerne il reato di esercizio illecito della prostituzione per il periodo marzo
2006.
/ 1° ottobre 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 21
(ventuno) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.
1'260.- (milleduecentosessanta), già dedotto il carcere preventivo sofferto di
giorni 9 (nove).
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 600.-
(seicento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 940.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
ordina la confisca e distruzione di
una carta telefonica Sunrise Ear Dis numero __________/reperto settore
2008/234/PG.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.- multa
fr. 600.- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 40.- testi
fr. 1'540.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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