10.2009.19
Proscioglimento dal reato di truffa per una vendita ad un'asta online
19 maggio 2009Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2009.19
Data decisione, Autorità:
19.05.2009, PRPEN
Titolo:
Proscioglimento dal reato di truffa per una vendita ad un'asta online
TRUFFA
art. 146 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.19
DA
4936/2008
Bellinzona
19
maggio 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso dall’DI
1,)
prevenuto colpevole di truffa,
per avere, a __________ ed in
altre località, nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio
2008, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con
astuzia una persona affermando cose false, dissimulando cose vere e
confermandone subdolamente l’errore, inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio ingannato con astuzia CIVI
1, pubblicando sul sito di aste on-line “ebay” un annuncio per la vendita di un
orologio __________, fornendo la parvenza di essere un utente affidabile del
predetto sito, inducendolo, una volta conclusa la compravendita in data 13
giugno 2008, al pagamento del prezzo di CHF 17'685.-, avvenuto mediante
bonifico in favore del conto nr. __________ presso __________ intestato
all’amica __________ (bonifico del 19 giugno 2008 per un importo di CHF
18'037.-, di cui CHF 352.- successivamente restituiti), sottacendo alla parte
civile che non avrebbe fornito l'oggetto venduto e che gli avrebbe inviato
tramite la posta una scatola __________ contenente unicamente un sacchetto di
plastica con amido di mais;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 146
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4936/2008 di
data 12 dicembre 2008 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 19'200.- (diciannovemiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote
da fr. 320.- (trecentoventi).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 2'000.-
(duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2
CP).
3. Al versamento alla parte
civile dell'importo di fr. 17'685.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1
lett. b CPP).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5. Ordina la confisca del
saldo attivo del conto nr. __________ presso __________ (saldo al 9 ottobre
2008: CHF 3'805.-) e la devoluzione, ad avvenuta crescita in giudicato del
presente decreto, del medesimo a favore della parte civile CIVI 1 (art. 70 CP);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 19 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 19 maggio 2009,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, la parte civile
e il patrocinatore della parte civile mentre il Procuratore pubblico con
scritto 18 maggio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i testi;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e chiede il
versamento di fr. 17'685.- a titolo di risarcimento e di fr. 1'262.10 per spese
legali;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
truffa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile che chiede il versamento di fr. 17'685.- a titolo di
risarcimento e di fr. 1'262.10 per spese legali.
4. Se deve essere ordinata la
confisca del saldo attivo del conto n. __________ presso __________ (saldo al 9
ottobre 2008: CHF 3'805.-) e la sua devoluzione, a sentenza cresciuta in
giudicato, a favore della parte civile CIVI 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, cittadino __________
e __________ domiciliato a __________, è attivo professionalmente - anche se in
modo irregolare dal momento che vive principalmente del reddito del suo
capitale - come consulente finanziario e soggiorna dal 2007 a __________ presso la sua amica __________ (cfr. act. 3, verbale di interrogatorio davanti al
Procuratore pubblico dell’11 dicembre 2008, pagina 3 in alto).
In passato il suo nome è
balzato alla ribalta della cronaca internazionale in quanto collegato a vicende
relative alla __________ e al __________, che comunque nulla hanno a che vedere
con la presente fattispecie (cfr. la documentazione prodotta dalle parti al
dibattimento, in particolare l’articolo del __________ e il primo foglio della
ricerca effettuata in __________ dalle quale si evincono migliaia di pagine su ACCU
1). A seguito di questi avvenimenti, che non hanno peraltro, per quanto risulta
agli atti, comportato per lui alcun perseguimento penale, l’accusato ha
precisato di __________ (cfr. verbale del dibattimento del 19 maggio 2009).
Riguardo ai precedenti penali a
carico di ACCU 1, dall’estratto del casellario giudiziale figura unicamente una
condanna dell’11 agosto 2006 per infrazione grave alle norme della circolazione.
2. Il presente procedimento
ha come oggetto la vendita all’asta in internet di un orologio __________ di
cui si sono nel frattempo perse le tracce in quanto non è mai giunto nelle mani
dell’acquirente, il cittadino italiano CIVI 1, residente a __________; trattasi
di un frontaliere attivo professionalmente come istruttore di sport al centro
acquatico “__________” di __________.
In particolare il Procuratore
pubblico, con decreto di accusa del 12 dicembre 2008, ha ritenuto autore colpevole di truffa per avere, a __________ ed in altre località, nel
periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2008, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia una
persona affermando cose false, dissimulando cose vere e confermandone subdolamente
l’errore, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio
o altrui, e meglio ingannato con astuzia CIVI 1, pubblicando sul sito di aste
on-line “ebay” un annuncio per la vendita di un orologio __________, fornendo
la parvenza di essere un utente affidabile del predetto sito, inducendolo, una
volta conclusa la compravendita in data 13 giugno 2008, al pagamento del prezzo
di CHF 17'685.-, avvenuto mediante bonifico in favore del conto nr. __________
presso __________ intestato all’amica __________ (bonifico del 19 giugno 2008
per un importo di CHF 18'037.-, di cui CHF 352.- successivamente restituiti),
sottacendo alla parte civile che non avrebbe fornito l'oggetto venduto e che le
avrebbe inviato tramite la posta una scatola __________ contenente unicamente
un sacchetto di plastica con amido di mais.
3. Per l'art. 146 cpv. 1 CP, chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui, è punito con la reclusione sino a cinque anni o
con la detenzione.
Il reato di truffa presuppone, quindi, oggettivamente che l’agente abbia
fatto uso di un inganno, che tale inganno possa essere considerato astuto, che
l’inganno abbia indotto la vittima in errore e che tale errore abbia
determinato la persona ingannata a disporre del suo patrimonio rispettivamente
del patrimonio altrui cagionando così un danno patrimoniale (cfr. DTF 119 IV
210; 118 IV 35).
Agisce con astuzia chi, nell'ingannare, si avvale di uno scaltro e
raffinato sistema di bugie oppure di particolari artifizi o manovre
fraudolente, come anche chi, pur limitandosi a mentire, sa che il controllo
della menzogna richiede uno sforzo particolare o non può essere preteso o è
impossibile, o, ancora, chi dissuade nel contempo la vittima dall'effettuare il
controllo del mendacio oppure può presumere, date le circostanze, che, a seguito
di un particolare rapporto di fiducia o di regole chiare, il controllo non sarà
fatto (DTF 126 IV 165; 125 IV 124; 122 II 422; 122 IV 246 e riferimenti).
Non vi è
inganno astuto in presenza di semplici bugie o indicazioni inesatte facilmente
controllabili e avvertibili da parte della vittima.
Sono considerate particolari macchinazioni l’uso di documenti che, da
soli o confortati da menzogne o da manovre fraudolente, sono atti ad ingannare
la vittima o a confortarla nel suo errore. Ciò si verifica, in modo
particolare, con l’utilizzo di titoli o giustificativi ottenuti illecitamente o
contraffatti.
Anche in questo contesto il comportamento della vittima va esaminato.
Non va, ad esempio, ammessa l’astuzia quando l’agente fa uso di documenti
grossolanamente falsificati e, quindi, facilmente riconoscibili come tali dalla
persona ingannata (CASSANI in: Der Begriff der arglistigen Täuschung
als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999 p. 162).
Una concolpa della vittima può, quindi, escludere l’astuzia, a meno che
colui che inganna sfrutti un suo stato d’inferiorità conseguente a inesperienza,
malattia, dipendenza, subordinazione, bisogno o simili (STF 6S.269/2001; DTF
126 IV 165; 120 IV 186; ROTH in: SJ 120 157-9).
Per determinare se l’agente abbia agito in modo astuto e se la persona
ingannata abbia omesso di adottare le elementari misure di prudenza, non è
sufficiente chiedersi se una persona ragionevole e dotata di esperienza avrebbe
reagito all’inganno. Occorre, invece, prendere in considerazione la particolare
situazione della persona ingannata e come tale conosciuta ed, eventualmente,
sfruttata dall’autore (ad esempio, una debolezza d’animo, l’inesperienza, la
senilità così come uno stato di dipendenza, d’inferiorità, di sconforto). Lo
sfruttamento di una tale situazione costituisce, precisamente, uno degli
elementi dell’astuzia (DTF 126 IV 165; 120 IV 186).
L’errore in cui cade o viene mantenuta la vittima deve averla
determinata a compiere atti dannosi per i suoi interessi o per quelli di una
terza persona. Deve, quindi, esistere un rapporto di causalità tra l’errore
della vittima e l’atto di disposizione (DTF 126 IV 113): cioè, l’errore è la
ragione per cui l’atto di disposizione viene commesso (DTF 119 IV 210).
Non è necessario che l’autore risulti effettivamente arricchito: ai
fini dell’art. 146 cpv. 1 CP basta l’intenzione di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto.
Non occorre, perciò, che un vantaggio economico intervenga realmente (CORBOZ in: Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna
2002, n. 43 ad art. 148 CP con richiami). Anzi, nemmeno è necessario che
l’autore sia certo di arricchire sé o altri: il dolo eventuale è sufficiente (CORBOZ in: op cit, n. 42 ad
art. 148 CP; CCRP 6.5.2003 in re B e R).
4a. Nell’evenienza concreta è opportuno dapprima, per inquadrare la
situazione, ricostruire la cronologia della predetta vendita online.
4b. Nella primavera del 2008 ACCU 1, tramite lo pseudonimo “__________”
registrato a nome di __________ (cfr. mappetta con la documentazione prodotta
dalla difesa al dibattimento), ha messo all’asta su ebay un orologio __________
originale, da lui acquistato con relativo certificato di autenticità per fr.
25'912,70 (fr. 27'555,75 meno lo sconto di fr. 1’643,10) il 3 aprile 2006
presso il negozio __________ di __________ (cfr. ibidem e allegato Doc A ad act
2, fattura del negozio).
L’orologio è
stato messo in vendita per l’importo di 17'000 dollari, ritenuto come le
clausole contrattuali, noti ai potenziali acquirenti in quanto chiaramente
indicate e visibili sul sito, prevedevano il pagamento tramite __________, la
spedizione in tutto il mondo tramite la ditta __________ (per un importo in
Svizzera di 80 dollari e all’estero a dipendenza del Paese) con possibilità di
assicurare l’invio previa maggiorazione dei costi, che per la Svizzera
ammontavano a 100 dollari (cfr. mappetta con la documentazione prodotta dalla
difesa al dibattimento, videata di ebay).
4c. In data
13 giugno 2008 l’asta si chiude e l’orologio in questione se lo aggiudica CIVI
1 che, tramite lo pseudonimo “__________”, ha inoltrato la propria offerta
vincolante (cfr. ibidem).
Con il
suddetto pseudonimo la parte civile - membro registrato dal __________ - aveva
prima di allora effettuato 30 operazioni su ebay, tutte valutate positivamente
al 100% dai rispettivi partner contrattuali, mentre l’accusato - che faceva uso
esclusivo, con il consenso dell’interessata, dell’account di __________ membro
registrato dal __________ (cfr. verbale di interrogatorio di __________ del 22
ottobre 2008, pagina 1) - aveva effettuato sino ad allora 8 operazioni su ebay,
anche lui tutte positive al 100% (cfr. allegato Doc c ad act 2 pagina con
l’e-mail del 14 giugno 2008 alle ore 6:22:41 e pagina con l’e-mail del 16
giugno 2008 alle ore 6:51:06)
Di conseguenza
fino a quel momento l’accusato e la parte civile non avevano dato adito a
problema alcuno negli acquisti su ebay, a piena soddisfazione dei partner con i
quali avevano portato a termine dei contratti di compravendita.
4d. Immediatamente
dopo l’aggiudicazione la parte civile, invece di pagare tramite il sistema __________
e attenersi alle disposizioni contrattuali (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail
automatico del 14 giugno 2008 alle ore 7:26:02), scrive al venditore proponendo
tra l’altro un incontro a __________ per il ritiro dell’oggetto acquistato con
pagamento in contanti e chiedendo uno sconto o una diminuzione del prezzo con
in contropartita un orologio __________ (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del
14 giugno 2008 alle ore 6:22:41).
Successivamente,
il medesimo giorno, CIVI 1 comunica tra l’altro al venditore che potrebbe
ritirare l’orologio anche a __________, mentre in calce appare pure
l’indicazione di spedire l’oggetto in via __________, in provincia di __________
(cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 14 giugno 2008 alle ore 20:55:32).
Mezz’ora più
tardi la parte civile comunica con un nuovo e-mail di non poter provvedere al
versamento del prezzo pattuito tramite __________ e domanda di pagare in
contanti, dopo accurata visione dell’orologio acquistato, chiedendo ancora una
volta la possibilità di sconto o permuta (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del
14 giugno 2008 alle ore 21:35:18).
4e. Il
venditore risponde alle sollecitazioni del precedente considerando con le
seguenti testuali parole: “lei a puntato in un asta con condizioni chiari ed
espliciti, non negoziabili, soprattutto a posteriori. A tutte le domande
possibili avuto già la mia chiara risposta (milgauss, sconti, etc) prima. Si
lei non pensava, o non aveva la possibilità, di onorare suoi obblighi
contrattuali dell’asta - non doveva puntare, ecco tutto. Per il presente
messaggio La invito procedere secondo le regole de Ebay e condizioni dell’asta
da Lei riportata. La avviso anche che a scadere i termini, procederò secondo le
regole de Ebay, con le conseguenze a Lei credo già note. Distinti saluti” (cfr.
ibidem, pagina con l’e-mail del 16 giugno 2008 alle ore 6:51:06).
4f. Dall’e-mail successivo si capisce come, per stessa ammissione di CIVI 1, le
parti non erano mai giunte ad un’intesa in relazione a modalità alternative di
pagamento rispetto a quanto previsto (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 16
giugno 2008 alle ore 10:17:23).
Ciononostante la parte civile insiste nella sua proposta,
prontamente respinta dal venditore, il quale non ha la benché minima intenzione
di proseguire oltre con le discussioni e si rimette al precedente messaggio di
posta elettronica (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 16 giugno 2008 alle ore
11:21:36).
4g. A
seguito di un ulteriore scritto dell’acquirente - il quale tra l’altro chiede, dopo
aver nuovamente sollecitato il venditore (che continuava a pensare fosse una
donna e cioè __________, intestataria dell’account) ad accettare un pagamento cash
nell’ambito di un incontro, le coordinate bancarie per poter operare il
versamento dal suo conto svizzero con relativa spedizione dell’oggetto a un
indirizzo svizzero o in caso contrario la rescissione dal contratto (cfr.
ibidem, pagina con l’e-mail del 16 giugno 2008 alle ore 12:44:07) - il
venditore risponde in particolare che “concordo che mercato elettronico
comporta dei rischi seri, pero nessuno costretto a Lei di puntare sul oggetto
in questione, nell’asta con condizioni espliciti e dopo aver ricevuto miei
multipli, dettagliate, chiare risposte. Per concludere ci sono tre opzioni:
1) si vuole pagare via trasferimento bancario e ricevere orologio a
un indirizzo Svizzero – e possibile, la somma si ridurrebbe a 17'080 USD
(controvalore valuta CHF o EU), spedito a Italia + 200 USD (cv CHF, EU)
assicurazione (prezzi __________) prezzo dichiarato internamente __________,
non alla dogana IT.
2)
Compensare 444.65 CHF della commissione Ebay (fattura a disposizione),
chiudendo “oggetto non pagato” con un accordo senza penalità da parte di Ebay.
3)
Procedere via regolare” oggetto non pagato”, Ebay emetterà e Lei una “strike”,
ritornando a me commissioni versati, io, in ogni caso, non faro a Lei nessuna
valutazione negativa.
Così forse
La sembrerò meno antipatica. A Lei da scegliere” (cfr.
ibidem, pagina con l’e-mail del 16 giugno 2008 alle ore 20:46:58).
4h. CIVI 1 a questo punto opta per il bonifico bancario anche se aggiunge che per le spedizioni con DHL di
solito paga al massimo 35 franchi (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 17
giugno 2008 alle ore 9:58:09).
Il giorno successivo il venditore, previa spiegazione sulla
differenza dei costi di spedizione, comunica da parte sua il conto bancario
presso __________ intestato a __________ sul quale effettuare il versamento e afferma
che avrebbe provveduto a effettuare la spedizione dell’orologio a sue spese (cfr.
ibidem, pagina con l’e-mail del 18 giugno 2008 alle ore 7:35:54).
Finalmente il medesimo
giorno la parte civile procede al bonifico bancario e ne da comunicazione al
venditore il 20 giugno, dopo essersi comunque accorta di avere versato più del dovuto
a causa di un disguido; insiste comunque nuovamente per ritirare l’orologio
personalmente a __________ (cfr. ibidem, pagine con l’e-mail del 20 giugno 2008
alle ore 1:14:19 e con l’e-mail del 19 giugno 2008 alle ore 11:57:16).
4i. Il 22
giugno CIVI 1 comunica al venditore il nominativo e l’indirizzo svizzero a cui
spedire il pacco con l’orologio (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 22 giugno
2008 alle ore 17:53:49).
Dopo ulteriori scritti il venditore chiede il numero di telefono fisso
della persona a cui inviare l’oggetto in quanto serve per la spedizione via __________
(cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 26 giugno 2008 alle ore 12:03:54); per
risposta riceve il numero di telefono mobile di quest’ultima e, dal momento che
Fatti
i toni si accendono, segue ulteriore copiosa corrispondenza che non fa che
esasperare gli animi.
Il tutto si
accentua con l’apertura da parte dell’acquirente della “disputa” su ebay che
provoca la rigida reazione del venditore, il quale congela la spedizione,
facendo sì che il perfezionamento del contratto posto in essere viene sospeso
in attesa di ulteriori sviluppi (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 4 luglio
2008 alle ore 10:45:02 e allegato Doc d ad act 2).
La disputa,
nella quale si intromette con un ruolo attivo anche la cittadina tedesca
residente in Italia __________, mamma del figlio della parte civile, si protrae
per il tramite di una fittissima corrispondenza elettronica fino al 17 luglio 2008
(cfr. allegato Doc d ad act 2).
4l. Il 22
luglio, dopo una settimana per la quale agli atti non vi è ulteriore corrispondenza,
il venditore procede tramite raccomandata alla spedizione del pacco dalla posta
di __________, luogo in cui aveva in deposito in una cassaforte l’orologio
(cfr. Doc e allegato ad act 2 e verbale del dibattimento del 19 maggio 2009).
La spedizione
avviene tramite un pacco fornito dalla posta e agli atti vi sono le ricevute
postali dell’invio, indirizzato al recapito di __________ indicato
dall’acquirente nel frattempo e desumibile anche dal sito di ebay (cfr. supra
consid. 4b e pagina con l’e-mail del 4 luglio 2008 alle ore 23:59:46). Tale
indirizzo è attualmente quello della madre di CIVI 1.
Il giorno
successivo il venditore comunica dal suo e-mail privato alla signora __________
il numero dell’invio raccomandato e informa la stessa che la differenza di fr.
352.- versati in eccesso dal CIVI 1 saranno ristornati e versati la settimana
successiva sul conto bancario appartenente a quest’ultimo presso la banca __________
di __________ (cfr. allegato Doc c ad act 2, pagina con l’e-mail del 23 luglio
2008 alle ore 12:10:32).
Il 25 luglio
il venditore scrive alla __________ constatando con sorpresa e amarezza che la
parte civile ha dato un feedback molto negativo sulla transazione in corso
(cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 25 luglio 2008 alle ore 12:15:58).
4m. Dopo l’invio di posta
elettronica del 25 luglio di cui al precedente considerando non vi sono più
scritti fino al 3 settembre 2008, allorquando la parte civile segnala al
venditore che il pacco non è giunto ancora a destinazione.
Nel frattempo dagli atti si
evince che il venditore con transazione registrata il 28 luglio 2008 ha effettivamente restituito, nonostante il feedback negativo ricevuto, alla parte civile
l’importo di fr. 352.-, così come pattuito (cfr. act 5, estratto conto __________
di __________).
4n. Il 5 settembre il CIVI 1
si attiva con le poste italiane scrivendo una lettera e tramite la traccia
dell’invio raccomandato viene a sapere telefonicamente che il pacco in
questione è arrivato al centro postale-doganale di __________, dove è stato
aperto e controllato da un funzionario doganale, il quale - sempre secondo
quanto gli viene comunicato oralmente - non ha trovato il __________, bensì
unicamente la scatola dell’orologio con all’interno un pupazzetto, per la
precisione un orsacchiotto (cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 22
ottobre 2008).
A questo punto la parte civile
il 23 settembre 2008 si reca personalmente all’Area Logistica territoriale
della __________, __________, Sezione doganale, __________, descrivendo così la
visita: “ho parlato con il direttore della __________, il quale mi ha informato che il pacco era stato sequestrato all’ufficio entrate. A questo punto sono andato
all’ufficio entrate, dove ho avuto modo di appurare che il pacco, in realtà,
non era stato sequestrato, ma inviato ad un laboratorio per l’analisi della
sostanza bianca che era stata rinvenuta all’interno del pacco stesso. Uscito
dagli uffici postali, mi sono recato direttamente presso la stazione dei
Carabinieri di __________, dove ho sporto formale denuncia per quanto avvenuto.
Circa una settimana fa, sono stato informato dell’esito negativo delle analisi,
nel senso che la sostanza bianca non risulta essere proibita, né pericolosa” (cfr.
ibidem, pagina 3).
4o. Infine l’acquirente sporge
denuncia penale per truffa al Ministero pubblico del Canton Ticino il 26
settembre 2008 (cfr. act.1), dopo aver presentato analoga denuncia ai
Carabinieri di __________ il 23 settembre 2008 (protocollo allegato ad act. 1).
Successivamente il 18 novembre
2008 la parte civile consegna personalmente al Ministero pubblico il pacco
oggetto della presente procedura, che nel frattempo aveva ricevuto a casa per
posta a seguito della sua richiesta del 21 ottobre 2008 e di ulteriori
solleciti (cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 18 novembre 2008,
pagina 2 e allegato C al verbale di interrogatorio del 22 ottobre 2008).
5. Prima di entrare nel
merito degli addebiti rimproverati all’accusato occorre rilevare come l’inchiesta
del Procuratore pubblico, il quale il giorno prima del dibattimento ha
comunicato di non poter presenziare allo stesso causa sovraccarico di lavoro,
appare molto lacunosa: infatti non emerge dagli atti nulla sul seguito che la
denuncia ha avuto per i medesimi fatti in Italia, il rapporto di polizia è
stato fatto oralmente da parte dell’agente incaricato al segretario giudiziario
e del relativo e-mail con allegati sugli accertamenti eseguiti dalla polizia di
cui si fa cenno non c’è traccia (cfr. act 7), non è stata effettuata nessuna
verifica ulteriore sull’accusato e in particolare su eventuali condanne o precedenti
penali esteri, non è stato richiesto formalmente il peso dell’orologio __________
in modo da poterlo comparare con il peso esatto indicato sul pacco postale, non
sono stati interrogati i funzionari doganali e postali di __________ menzionati
dalla parte civile così come non è stata ordinata la consegna di eventuali
documenti cartacei allestiti a __________ e al laboratorio di analisi.
6. In difetto di prove
certe e inconfutabili dell’effettivo invio dell’orologio occorre procedere alla
valutazione dei pochi indizi agli atti.
7a. Si inizierà dagli
elementi che potrebbero costituire indizi per l’adempimento del reato da parte
dell’accusato.
7b. Innanzitutto ACCU 1 ha utilizzato un account su ebay che faceva riferimento a un’altra persona, __________, ciò che - nonostante
tutte le operazioni riguardanti lo pseudonimo “__________” fossero gestite
unicamente da lui - faceva credere ai partecipanti all’asta che si trattasse in
realtà di una venditrice.
A ben vedere però il
fatto di appoggiarsi a un’altra persona, comunque esistente e perfettamente
individualizzabile, per effettuare le proprie operazioni non significa ancora
di gran lunga che si voglia ingannare le potenziali controparti (si pensi per
esempio a quanti contratti sono conclusi per il tramite di fiduciari, avvocati
e procuratori). Del resto le spiegazioni fornite dall’accusato al riguardo sono
più che plausibili: __________ Inoltre
egli non era domiciliato in Ticino e il fatto di indicare quale recapito per le
spedizioni quello della sua amica dalla quale risiedeva dal 2007 era la miglior
soluzione per l’invio o la ricezione degli oggetti da lui venduti rispettivamente
acquistati sul web. A ben vedere anche la parte civile ha mantenuto come
indirizzo registrato su ebay il suo precedente recapito e cioè quello dove
attualmente vive sua madre, oltretutto - per sua stessa ammissione - sempre a
casa e quindi presente per ricevere per posta gli oggetti acquistati online.
Nemmeno __________, il presunto
legale della __________, che a un certo punto si è intromesso negli e-mail e
nei colloqui con la __________, è l’indizio che può corroborare di per sé il reato
di truffa; non è da escludere che __________ non fosse altro che l’accusato
medesimo, che celava la sua identità per i motivi di cui sopra e per il fatto
di non poter intervenire direttamente non essendo la persona registrata su
ebay.
7c. Il mancato invio
immediato dell’orologio dopo la ricezione del denaro potrebbe di primo acchito
essere un altro elemento a sfavore dell’accusato, così come il fatto che la
spedizione sia avvenuta solo dopo l’indicazione di mandare il pacco in Italia
(con maggiori probabilità di difficoltà postali o doganali) e non nel nostro
Paese.
Tuttavia il venditore ha
sempre sostenuto il suo desiderio di attenersi scrupolosamente alle condizioni
contrattuali e alle regole di ebay; infatti sin dall’inizio era stata prevista
la possibilità di invio all’estero e di spedizione con assicurazione tramite la
ditta __________.
Il mancato invio immediato è
stato causato da molteplici cause e in particolare è dovuto al fatto che
l’indirizzo svizzero fornito dall’acquirente, che in un primo tempo continuava
a insistere per ritirare personalmente l’oggetto, non era completo di numero di
telefono fisso ed era diverso rispetto a quello indicato su ebay. Inoltre vie
erano anche divergenze sui costi di spedizione, non senza dimenticare che i
frequentissimi e-mail e la disputa ufficiale su ebay aperta peraltro da CIVI 1
non ha fatto altro che rallentare o addirittura sospendere il perfezionamento
del contratto da parte di __________.
Infine non va nemmeno
sottaciuto che l’accusato ha effettuato, prima di tale data, altri acquisti e
vendite online anche per importi elevati, senza problema alcuno.
Si può quindi dire - e del
resto l’ha riconosciuto la stessa parte civile (cfr. allegato c ad act 2,
pagina con l’e-mail del 4 luglio 2008 alle 23:59:46) - che le
motivazioni addotte dal venditore attestano una particolare puntigliosità e scrupolosità
in nome della sicurezza, certamente non fuori luogo per acquisti di questo tipo.
Le stesse appaiono quindi del tutto sostenibili.
7d. Infine, non è di alcun
aiuto l’articolo del __________ prodotto al dibattimento dalla parte civile,
con il quale si vorrebbe comprovare che ACCU 1 non sarebbe nuovo a traffici
poco chiari. Infatti, come si è già specificato sopra, non risulta che
l’accusato sia mai stato condannato per il reato di truffa o per altri reati
patrimoniali. Inoltre un eventuale problema giudiziario non rappresenterebbe
che un precedente, ciò che all’evidenza non è idoneo a provare la sua
colpevolezza nel caso concreto.
8a. A questo punto vanno
analizzati anche i fattori e gli indizi a favore dell’accusato.
Considerandi
8b. Innanzitutto si rileva
come le condizioni di vendita dell’orologio su ebay erano chiare e prevedevano
il pagamento unicamente tramite il sistema __________ e l’invio con la ditta __________
per i cui servigi venivano indicati pure i costi di trasporto e, particolare
non trascurabile, quelli relativi all’assicurazione.
Dopo la vendita
l’acquirente, invece di portare al più presto a termine la transazione, ha
proposto insistentemente di modificare le condizioni di vendita da lui accettate
facendo l’offerta online: egli infatti ha chiesto a più riprese di poter pagare
in altro modo (in contanti e non con __________ dal momento che non possedeva
carte di credito), ha proposto in contropartita parziale un orologio __________,
ha richiesto uno sconto e infine pure di poter visionare e ritirare
personalmente l’oggetto della compravendita.
8c. A seguito delle suddette
richieste da parte del CIVI 1 il venditore a un certo punto ha offerto tre
possibilità per porre fine alla situazione venutasi a creare (cfr. supra, consid.
4g): di portare a termine la compravendita con spedizione in Svizzera o in
Italia tramite __________ ai costi di trasporto e assicurazione già indicati al
momento in cui l’oggetto è stato messo all’asta o di rescindere dal contratto
previo pagamento della commissione o per via usuale secondo le regole di ebay
in caso di mancato pagamento, pur senza allestire una valutazione negativa.
Tale modo di agire del
venditore non poteva certo essere un indizio della sua volontà truffaldina o
quantomeno della sua decisione di non inviare l’orologio alla controparte.
8d. La prudenza e la
puntigliosità del venditore, del resto confermate anche dalla parte civile
medesima (cfr. Doc C allegato ad act 2, pagina con l’e-mail del 4 luglio 2008
alle ore 23:59:46), sono probabilmente dovute al fatto che già la precedente
vendita dell’oggetto in questione era stata annullata a seguito del mancato
pagamento da parte di un acquirente svedese (cfr. verbale del dibattimento);
l’esistenza di tale avvenimento è del resto confermata indirettamente dal CIVI
1.
stesso, secondo cui tale orologio era già in vendita all’asta alcuni mesi
prima e poi è ricomparso di nuovo su ebay (cfr. ibidem).
È evidente che anche
questi fattori non costituiscono degli elementi negativi per l’accusato.
8e. ACCU 1 sul sito di ebay
aveva già effettuato poco tempo prima altre due vendite di oggetti peraltro
costosi; in entrambe le occasioni le stesse si erano concluse, come si evince
dai feedback agli atti, nel migliore dei modi a reciproca soddisfazione delle
parti.
Per la precisione si
trattava di un quadro del valore di 8'000.- dollari e di un orologio di marca __________
per 940.- dollari (cfr. Doc. 5 allegato ad act 5 e verbale di interrogatorio di
ACCU 1 del 22 ottobre 2008, pagina 1).
Anche questi sono elementi che
non portano indizio alcuno riguardo alla truffa qui in discussione, ritenuto
oltretutto che l’accusato, sotto il suo pseudonimo “__________”, non ha mai
avuto - fatto salva quella relativa all’orologio qui in oggetto del luglio 2008
- valutazioni negative da parte delle sue controparti (venditori e acquirenti
online) che si sono via via succeduti.
8f. Neppure il fatto che l’orologio si trovasse a __________ in una cassaforte è un sintomo della
volontà truffaldina dell’accusato; del resto al dibattimento egli ha dichiarato
che nella città sulla __________ teneva i suoi valori e possedeva un
appartamento che era stato visitato dai ladri, i quali gli avevano portato via
un’arma dichiarata e la somma di fr. 100'000.- (cfr. verbale del dibattimento
del 19 maggio 2009).
Ciò posto non era fuori da ogni
logica la spedizione del __________ dalla posta di quella città il 22 luglio
2008.
Al riguardo l’imputato, tra
l’altro sottoposto da questo giudice a confronto calligrafico nel corso
dell’istruttoria dibattimentale, ha sicuramente spedito personalmente il pacco,
perché oltre a esservi il riscontro della scrittura, già nel corso
dell’interrogatorio del 22 ottobre 2008, e cioè prima di vederlo (fatto questo
avvenuto nel corso della successiva convocazione), aveva dichiarato che la
spedizione era avvenuta tramite scatola gialla fornita dalla posta e sigillata
utilizzando gli autocollanti trasparenti forniti dal gigante giallo. Particolare
questo che si può verificare ancora adesso analizzando il pacco in prossimità
delle linguette di chiusura.
8g. Pure la circostanza che ACCU
1.
ha restituito effettivamente l’importo di fr. 352.- pagati in più
dall’acquirente, e questo nonostante fosse venuto a conoscenza -dopo l’invio
del pacco - del feedback negativo nel frattempo ricevuto, dimostra la sua buona
fede e non costituisce di certo un segnale a suo sfavore.
8h. Quanto successo al centro
postale-doganale di __________ sicuramente va a favore dell’imputato; in
effetti dagli atti si evince che la parte civile è stata informata unicamente
per telefono dell’apertura e del controllo effettuato sull’invio a lei
destinato. Non vi è nessun verbale ufficiale con i nomi e le firme dei
funzionari doganali che hanno aperto e controllato la spedizione in oggetto,
non si sa quando è avvenuta e non risulta niente circa le analisi effettuate
sulla sostanza rinvenuta né tanto meno l’esito in forma cartacea delle stesse.
Di certo insufficiente in
proposito è l’unica lettera delle poste italiane, peraltro non datata e recante
una firma illeggibile (cfr. Doc A allegato al verbale di CIVI 1 del 18 novembre
2008, che altro non è che la copia della lettera accompagnatoria inviata al
destinatario assieme al pacco, v. pacco stesso).
Il tutto non senza dimenticare
che il pacco in questione è stato in giro (senza sapere: esattamente dove,
l’itinerario percorso, da chi era custodito ecc.) per quasi quattro mesi,
ovverosia dal 22 luglio al 18 novembre 2008, giorno in cui è stato recapitato
al destinatario, peraltro dietro sua formale ed esplicita richiesta.
Infine anche la documentazione
prodotta dalla difesa attestante i gravi problemi a __________ non è certamente
indice e segnale a sfavore di ACCU 1; in effetti, pur trattandosi di semplici
e-mail di partecipanti ad aste online nell’ambito comunque del forum ufficiale
di ebay, emergono disfunzioni, disservizi, lentezze, perdite, e addirittura
sparizioni di invii e alterazioni del loro contenuto.
8i. Neppure la differenza
fra il prezzo pagato da ACCU 1 all’acquisto e quello di vendita su ebay
costituisce un elemento tale da poter far presumere l’esistenza di una truffa.
In primo luogo si trattava di un orologio di seconda mano, anche se a dire
dell’accusato in ottimo stato, essendo stato portato poco, secondariamente non
risulta che egli si trovi in difficoltà economiche (tant’è che il procuratore
stesso propone aliquote di fr. 320.-) e ben può quindi vendere un oggetto che
non gli interessa più a un prezzo non eccessivo.
8l. La buona situazione
economica (perlomeno per quanto desumibile dagli atti) è un altro indizio a
favore dell’imputato. Infatti, mal si comprende come egli, che non sembra aver
bisogno di procurarsi illecitamente del danaro, metterebbe in pericolo per
poche migliaia di franchi e con una truffa facilmente scopribile, la propria
persona e la possibilità di soggiornare in Svizzera, paese nel quale è
regolarmente annunciato (cfr. ricevuta dell’ufficio controllo abitanti di __________
nella mappetta rosa prodotta dalla difesa).
8m. Le modalità di spedizione
del pacco da __________ non fanno presagire un qualsivoglia atto illecito
penalmente rilevante da parte di ACCU 1; se da una parte è vero che ha spedito
l’orologio via posta per soli fr. 27.- e non tramite __________, è altrettanto
vero che CIVI 1 gli aveva rinfacciato che per spedizioni di questo tipo di solito
spendeva al massimo 35 franchi.
In
ogni caso si trattava pur sempre di un invio raccomandato.
8n. Appare altresì strano che
a un certo punto del suo primo interrogatorio la parte civile ha affermato che nel
corso della già citata telefonata delle poste italiane gli avrebbero riferito
che il funzionario doganale che aveva effettuato il controllo aveva riscontrato
che nel pacco sigillato c’era “una scatola __________ senza orologio, ma contenente
un pupazzetto, anzi per la precisione un orsacchiotto” (cfr. verbale di
interrogatorio di CIVI 1 del 22 ottobre 2008, pagina 3).
Orbene di questo orsacchiotto
non v’è traccia nel pacco postale agli atti.
9.
Ad un’attenta analisi di
tutta la documentazione agli atti, dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale
e per le considerazioni espresse sopra non vi è la certezza che l’accusato
abbia effettivamente inviato l’orologio oggetto del presente procedimento alla
parte civile; tuttavia non vi sono nemmeno sufficienti elementi indicanti che
non lo abbia spedito.
Di conseguenza, in applicazione
del principio in dubio pro reo, l’accusato deve essere prosciolto, senza che
sia necessario accertare se nel caso concreto sarebbero dati i presupposti
della truffa. Ci si potrebbe infatti chiedere se si sarebbe in presenza di un
inganno astuto per il solo fatto, in pratica, di aver usato, con il suo
accordo, il nome di un’altra persona per la registrazione su ebay. Ben potremmo
trovarci di fronte a una questione puramente civile dove una parte contrattuale
non ha onorato i suoi obblighi senza per questo aver commesso un reato penale.
10.
Stante il proscioglimento
le spese vanno poste a carico dello Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 fr.
2'500.- per ripetibili.
11.
Nulla osta infine al dissequestro
del saldo attivo del conto n. __________ presso __________ (saldo al 9 ottobre
2008: CHF 3'805.-), a sentenza cresciuta in giudicato, nelle mani della
titolare del conto.
visti gli art. 146 CP; 9 e segg.,
165, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di truffa per
i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4936/2008 del 12 dicembre 2008.
carica le spese allo Stato, il
quale rifonderà a ACCU 1 fr. 2'500.- per ripetibili.
ordina il dissequestro del saldo
attivo del conto n. __________ presso __________ (saldo al 9 ottobre 2008: CHF
3'805.-), a sentenza cresciuta in giudicato, nelle mani della titolare del
conto.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.- tassa
di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 95.- testi
fr. 295.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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