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Decisione

10.2009.19

Proscioglimento dal reato di truffa per una vendita ad un'asta online

19 maggio 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i toni si accendono, segue ulteriore copiosa corrispondenza che non fa che

esasperare gli animi.

Il tutto si

accentua con l’apertura da parte dell’acquirente della “disputa” su ebay che

provoca la rigida reazione del venditore, il quale congela la spedizione,

facendo sì che il perfezionamento del contratto posto in essere viene sospeso

in attesa di ulteriori sviluppi (cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 4 luglio

2008 alle ore 10:45:02 e allegato Doc d ad act 2).

La disputa,

nella quale si intromette con un ruolo attivo anche la cittadina tedesca

residente in Italia __________, mamma del figlio della parte civile, si protrae

per il tramite di una fittissima corrispondenza elettronica fino al 17 luglio 2008

(cfr. allegato Doc d ad act 2).

4l. Il 22

luglio, dopo una settimana per la quale agli atti non vi è ulteriore corrispondenza,

il venditore procede tramite raccomandata alla spedizione del pacco dalla posta

di __________, luogo in cui aveva in deposito in una cassaforte l’orologio

(cfr. Doc e allegato ad act 2 e verbale del dibattimento del 19 maggio 2009).

La spedizione

avviene tramite un pacco fornito dalla posta e agli atti vi sono le ricevute

postali dell’invio, indirizzato al recapito di __________ indicato

dall’acquirente nel frattempo e desumibile anche dal sito di ebay (cfr. supra

consid. 4b e pagina con l’e-mail del 4 luglio 2008 alle ore 23:59:46). Tale

indirizzo è attualmente quello della madre di CIVI 1.

Il giorno

successivo il venditore comunica dal suo e-mail privato alla signora __________

il numero dell’invio raccomandato e informa la stessa che la differenza di fr.

352.- versati in eccesso dal CIVI 1 saranno ristornati e versati la settimana

successiva sul conto bancario appartenente a quest’ultimo presso la banca __________

di __________ (cfr. allegato Doc c ad act 2, pagina con l’e-mail del 23 luglio

2008 alle ore 12:10:32).

Il 25 luglio

il venditore scrive alla __________ constatando con sorpresa e amarezza che la

parte civile ha dato un feedback molto negativo sulla transazione in corso

(cfr. ibidem, pagina con l’e-mail del 25 luglio 2008 alle ore 12:15:58).

4m. Dopo l’invio di posta

elettronica del 25 luglio di cui al precedente considerando non vi sono più

scritti fino al 3 settembre 2008, allorquando la parte civile segnala al

venditore che il pacco non è giunto ancora a destinazione.

Nel frattempo dagli atti si

evince che il venditore con transazione registrata il 28 luglio 2008 ha effettivamente restituito, nonostante il feedback negativo ricevuto, alla parte civile

l’importo di fr. 352.-, così come pattuito (cfr. act 5, estratto conto __________

di __________).

4n. Il 5 settembre il CIVI 1

si attiva con le poste italiane scrivendo una lettera e tramite la traccia

dell’invio raccomandato viene a sapere telefonicamente che il pacco in

questione è arrivato al centro postale-doganale di __________, dove è stato

aperto e controllato da un funzionario doganale, il quale - sempre secondo

quanto gli viene comunicato oralmente - non ha trovato il __________, bensì

unicamente la scatola dell’orologio con all’interno un pupazzetto, per la

precisione un orsacchiotto (cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 22

ottobre 2008).

A questo punto la parte civile

il 23 settembre 2008 si reca personalmente all’Area Logistica territoriale

della __________, __________, Sezione doganale, __________, descrivendo così la

visita: “ho parlato con il direttore della __________, il quale mi ha informato che il pacco era stato sequestrato all’ufficio entrate. A questo punto sono andato

all’ufficio entrate, dove ho avuto modo di appurare che il pacco, in realtà,

non era stato sequestrato, ma inviato ad un laboratorio per l’analisi della

sostanza bianca che era stata rinvenuta all’interno del pacco stesso. Uscito

dagli uffici postali, mi sono recato direttamente presso la stazione dei

Carabinieri di __________, dove ho sporto formale denuncia per quanto avvenuto.

Circa una settimana fa, sono stato informato dell’esito negativo delle analisi,

nel senso che la sostanza bianca non risulta essere proibita, né pericolosa” (cfr.

ibidem, pagina 3).

4o. Infine l’acquirente sporge

denuncia penale per truffa al Ministero pubblico del Canton Ticino il 26

settembre 2008 (cfr. act.1), dopo aver presentato analoga denuncia ai

Carabinieri di __________ il 23 settembre 2008 (protocollo allegato ad act. 1).

Successivamente il 18 novembre

2008 la parte civile consegna personalmente al Ministero pubblico il pacco

oggetto della presente procedura, che nel frattempo aveva ricevuto a casa per

posta a seguito della sua richiesta del 21 ottobre 2008 e di ulteriori

solleciti (cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 18 novembre 2008,

pagina 2 e allegato C al verbale di interrogatorio del 22 ottobre 2008).

5. Prima di entrare nel

merito degli addebiti rimproverati all’accusato occorre rilevare come l’inchiesta

del Procuratore pubblico, il quale il giorno prima del dibattimento ha

comunicato di non poter presenziare allo stesso causa sovraccarico di lavoro,

appare molto lacunosa: infatti non emerge dagli atti nulla sul seguito che la

denuncia ha avuto per i medesimi fatti in Italia, il rapporto di polizia è

stato fatto oralmente da parte dell’agente incaricato al segretario giudiziario

e del relativo e-mail con allegati sugli accertamenti eseguiti dalla polizia di

cui si fa cenno non c’è traccia (cfr. act 7), non è stata effettuata nessuna

verifica ulteriore sull’accusato e in particolare su eventuali condanne o precedenti

penali esteri, non è stato richiesto formalmente il peso dell’orologio __________

in modo da poterlo comparare con il peso esatto indicato sul pacco postale, non

sono stati interrogati i funzionari doganali e postali di __________ menzionati

dalla parte civile così come non è stata ordinata la consegna di eventuali

documenti cartacei allestiti a __________ e al laboratorio di analisi.

6. In difetto di prove

certe e inconfutabili dell’effettivo invio dell’orologio occorre procedere alla

valutazione dei pochi indizi agli atti.

7a. Si inizierà dagli

elementi che potrebbero costituire indizi per l’adempimento del reato da parte

dell’accusato.

7b. Innanzitutto ACCU 1 ha utilizzato un account su ebay che faceva riferimento a un’altra persona, __________, ciò che - nonostante

tutte le operazioni riguardanti lo pseudonimo “__________” fossero gestite

unicamente da lui - faceva credere ai partecipanti all’asta che si trattasse in

realtà di una venditrice.

A ben vedere però il

fatto di appoggiarsi a un’altra persona, comunque esistente e perfettamente

individualizzabile, per effettuare le proprie operazioni non significa ancora

di gran lunga che si voglia ingannare le potenziali controparti (si pensi per

esempio a quanti contratti sono conclusi per il tramite di fiduciari, avvocati

e procuratori). Del resto le spiegazioni fornite dall’accusato al riguardo sono

più che plausibili: __________ Inoltre

egli non era domiciliato in Ticino e il fatto di indicare quale recapito per le

spedizioni quello della sua amica dalla quale risiedeva dal 2007 era la miglior

soluzione per l’invio o la ricezione degli oggetti da lui venduti rispettivamente

acquistati sul web. A ben vedere anche la parte civile ha mantenuto come

indirizzo registrato su ebay il suo precedente recapito e cioè quello dove

attualmente vive sua madre, oltretutto - per sua stessa ammissione - sempre a

casa e quindi presente per ricevere per posta gli oggetti acquistati online.

Nemmeno __________, il presunto

legale della __________, che a un certo punto si è intromesso negli e-mail e

nei colloqui con la __________, è l’indizio che può corroborare di per sé il reato

di truffa; non è da escludere che __________ non fosse altro che l’accusato

medesimo, che celava la sua identità per i motivi di cui sopra e per il fatto

di non poter intervenire direttamente non essendo la persona registrata su

ebay.

7c. Il mancato invio

immediato dell’orologio dopo la ricezione del denaro potrebbe di primo acchito

essere un altro elemento a sfavore dell’accusato, così come il fatto che la

spedizione sia avvenuta solo dopo l’indicazione di mandare il pacco in Italia

(con maggiori probabilità di difficoltà postali o doganali) e non nel nostro

Paese.

Tuttavia il venditore ha

sempre sostenuto il suo desiderio di attenersi scrupolosamente alle condizioni

contrattuali e alle regole di ebay; infatti sin dall’inizio era stata prevista

la possibilità di invio all’estero e di spedizione con assicurazione tramite la

ditta __________.

Il mancato invio immediato è

stato causato da molteplici cause e in particolare è dovuto al fatto che

l’indirizzo svizzero fornito dall’acquirente, che in un primo tempo continuava

a insistere per ritirare personalmente l’oggetto, non era completo di numero di

telefono fisso ed era diverso rispetto a quello indicato su ebay. Inoltre vie

erano anche divergenze sui costi di spedizione, non senza dimenticare che i

frequentissimi e-mail e la disputa ufficiale su ebay aperta peraltro da CIVI 1

non ha fatto altro che rallentare o addirittura sospendere il perfezionamento

del contratto da parte di __________.

Infine non va nemmeno

sottaciuto che l’accusato ha effettuato, prima di tale data, altri acquisti e

vendite online anche per importi elevati, senza problema alcuno.

Si può quindi dire - e del

resto l’ha riconosciuto la stessa parte civile (cfr. allegato c ad act 2,

pagina con l’e-mail del 4 luglio 2008 alle 23:59:46) - che le

motivazioni addotte dal venditore attestano una particolare puntigliosità e scrupolosità

in nome della sicurezza, certamente non fuori luogo per acquisti di questo tipo.

Le stesse appaiono quindi del tutto sostenibili.

7d. Infine, non è di alcun

aiuto l’articolo del __________ prodotto al dibattimento dalla parte civile,

con il quale si vorrebbe comprovare che ACCU 1 non sarebbe nuovo a traffici

poco chiari. Infatti, come si è già specificato sopra, non risulta che

l’accusato sia mai stato condannato per il reato di truffa o per altri reati

patrimoniali. Inoltre un eventuale problema giudiziario non rappresenterebbe

che un precedente, ciò che all’evidenza non è idoneo a provare la sua

colpevolezza nel caso concreto.

8a. A questo punto vanno

analizzati anche i fattori e gli indizi a favore dell’accusato.

Considerandi

8b. Innanzitutto si rileva

come le condizioni di vendita dell’orologio su ebay erano chiare e prevedevano

il pagamento unicamente tramite il sistema __________ e l’invio con la ditta __________

per i cui servigi venivano indicati pure i costi di trasporto e, particolare

non trascurabile, quelli relativi all’assicurazione.

Dopo la vendita

l’acquirente, invece di portare al più presto a termine la transazione, ha

proposto insistentemente di modificare le condizioni di vendita da lui accettate

facendo l’offerta online: egli infatti ha chiesto a più riprese di poter pagare

in altro modo (in contanti e non con __________ dal momento che non possedeva

carte di credito), ha proposto in contropartita parziale un orologio __________,

ha richiesto uno sconto e infine pure di poter visionare e ritirare

personalmente l’oggetto della compravendita.

8c. A seguito delle suddette

richieste da parte del CIVI 1 il venditore a un certo punto ha offerto tre

possibilità per porre fine alla situazione venutasi a creare (cfr. supra, consid.

4g): di portare a termine la compravendita con spedizione in Svizzera o in

Italia tramite __________ ai costi di trasporto e assicurazione già indicati al

momento in cui l’oggetto è stato messo all’asta o di rescindere dal contratto

previo pagamento della commissione o per via usuale secondo le regole di ebay

in caso di mancato pagamento, pur senza allestire una valutazione negativa.

Tale modo di agire del

venditore non poteva certo essere un indizio della sua volontà truffaldina o

quantomeno della sua decisione di non inviare l’orologio alla controparte.

8d. La prudenza e la

puntigliosità del venditore, del resto confermate anche dalla parte civile

medesima (cfr. Doc C allegato ad act 2, pagina con l’e-mail del 4 luglio 2008

alle ore 23:59:46), sono probabilmente dovute al fatto che già la precedente

vendita dell’oggetto in questione era stata annullata a seguito del mancato

pagamento da parte di un acquirente svedese (cfr. verbale del dibattimento);

l’esistenza di tale avvenimento è del resto confermata indirettamente dal CIVI

1.

stesso, secondo cui tale orologio era già in vendita all’asta alcuni mesi

prima e poi è ricomparso di nuovo su ebay (cfr. ibidem).

È evidente che anche

questi fattori non costituiscono degli elementi negativi per l’accusato.

8e. ACCU 1 sul sito di ebay

aveva già effettuato poco tempo prima altre due vendite di oggetti peraltro

costosi; in entrambe le occasioni le stesse si erano concluse, come si evince

dai feedback agli atti, nel migliore dei modi a reciproca soddisfazione delle

parti.

Per la precisione si

trattava di un quadro del valore di 8'000.- dollari e di un orologio di marca __________

per 940.- dollari (cfr. Doc. 5 allegato ad act 5 e verbale di interrogatorio di

ACCU 1 del 22 ottobre 2008, pagina 1).

Anche questi sono elementi che

non portano indizio alcuno riguardo alla truffa qui in discussione, ritenuto

oltretutto che l’accusato, sotto il suo pseudonimo “__________”, non ha mai

avuto - fatto salva quella relativa all’orologio qui in oggetto del luglio 2008

- valutazioni negative da parte delle sue controparti (venditori e acquirenti

online) che si sono via via succeduti.

8f. Neppure il fatto che l’orologio si trovasse a __________ in una cassaforte è un sintomo della

volontà truffaldina dell’accusato; del resto al dibattimento egli ha dichiarato

che nella città sulla __________ teneva i suoi valori e possedeva un

appartamento che era stato visitato dai ladri, i quali gli avevano portato via

un’arma dichiarata e la somma di fr. 100'000.- (cfr. verbale del dibattimento

del 19 maggio 2009).

Ciò posto non era fuori da ogni

logica la spedizione del __________ dalla posta di quella città il 22 luglio

2008.

Al riguardo l’imputato, tra

l’altro sottoposto da questo giudice a confronto calligrafico nel corso

dell’istruttoria dibattimentale, ha sicuramente spedito personalmente il pacco,

perché oltre a esservi il riscontro della scrittura, già nel corso

dell’interrogatorio del 22 ottobre 2008, e cioè prima di vederlo (fatto questo

avvenuto nel corso della successiva convocazione), aveva dichiarato che la

spedizione era avvenuta tramite scatola gialla fornita dalla posta e sigillata

utilizzando gli autocollanti trasparenti forniti dal gigante giallo. Particolare

questo che si può verificare ancora adesso analizzando il pacco in prossimità

delle linguette di chiusura.

8g. Pure la circostanza che ACCU

1.

ha restituito effettivamente l’importo di fr. 352.- pagati in più

dall’acquirente, e questo nonostante fosse venuto a conoscenza -dopo l’invio

del pacco - del feedback negativo nel frattempo ricevuto, dimostra la sua buona

fede e non costituisce di certo un segnale a suo sfavore.

8h. Quanto successo al centro

postale-doganale di __________ sicuramente va a favore dell’imputato; in

effetti dagli atti si evince che la parte civile è stata informata unicamente

per telefono dell’apertura e del controllo effettuato sull’invio a lei

destinato. Non vi è nessun verbale ufficiale con i nomi e le firme dei

funzionari doganali che hanno aperto e controllato la spedizione in oggetto,

non si sa quando è avvenuta e non risulta niente circa le analisi effettuate

sulla sostanza rinvenuta né tanto meno l’esito in forma cartacea delle stesse.

Di certo insufficiente in

proposito è l’unica lettera delle poste italiane, peraltro non datata e recante

una firma illeggibile (cfr. Doc A allegato al verbale di CIVI 1 del 18 novembre

2008, che altro non è che la copia della lettera accompagnatoria inviata al

destinatario assieme al pacco, v. pacco stesso).

Il tutto non senza dimenticare

che il pacco in questione è stato in giro (senza sapere: esattamente dove,

l’itinerario percorso, da chi era custodito ecc.) per quasi quattro mesi,

ovverosia dal 22 luglio al 18 novembre 2008, giorno in cui è stato recapitato

al destinatario, peraltro dietro sua formale ed esplicita richiesta.

Infine anche la documentazione

prodotta dalla difesa attestante i gravi problemi a __________ non è certamente

indice e segnale a sfavore di ACCU 1; in effetti, pur trattandosi di semplici

e-mail di partecipanti ad aste online nell’ambito comunque del forum ufficiale

di ebay, emergono disfunzioni, disservizi, lentezze, perdite, e addirittura

sparizioni di invii e alterazioni del loro contenuto.

8i. Neppure la differenza

fra il prezzo pagato da ACCU 1 all’acquisto e quello di vendita su ebay

costituisce un elemento tale da poter far presumere l’esistenza di una truffa.

In primo luogo si trattava di un orologio di seconda mano, anche se a dire

dell’accusato in ottimo stato, essendo stato portato poco, secondariamente non

risulta che egli si trovi in difficoltà economiche (tant’è che il procuratore

stesso propone aliquote di fr. 320.-) e ben può quindi vendere un oggetto che

non gli interessa più a un prezzo non eccessivo.

8l. La buona situazione

economica (perlomeno per quanto desumibile dagli atti) è un altro indizio a

favore dell’imputato. Infatti, mal si comprende come egli, che non sembra aver

bisogno di procurarsi illecitamente del danaro, metterebbe in pericolo per

poche migliaia di franchi e con una truffa facilmente scopribile, la propria

persona e la possibilità di soggiornare in Svizzera, paese nel quale è

regolarmente annunciato (cfr. ricevuta dell’ufficio controllo abitanti di __________

nella mappetta rosa prodotta dalla difesa).

8m. Le modalità di spedizione

del pacco da __________ non fanno presagire un qualsivoglia atto illecito

penalmente rilevante da parte di ACCU 1; se da una parte è vero che ha spedito

l’orologio via posta per soli fr. 27.- e non tramite __________, è altrettanto

vero che CIVI 1 gli aveva rinfacciato che per spedizioni di questo tipo di solito

spendeva al massimo 35 franchi.

In

ogni caso si trattava pur sempre di un invio raccomandato.

8n. Appare altresì strano che

a un certo punto del suo primo interrogatorio la parte civile ha affermato che nel

corso della già citata telefonata delle poste italiane gli avrebbero riferito

che il funzionario doganale che aveva effettuato il controllo aveva riscontrato

che nel pacco sigillato c’era “una scatola __________ senza orologio, ma contenente

un pupazzetto, anzi per la precisione un orsacchiotto” (cfr. verbale di

interrogatorio di CIVI 1 del 22 ottobre 2008, pagina 3).

Orbene di questo orsacchiotto

non v’è traccia nel pacco postale agli atti.

9.

Ad un’attenta analisi di

tutta la documentazione agli atti, dalle risultanze dell’istruttoria dibattimentale

e per le considerazioni espresse sopra non vi è la certezza che l’accusato

abbia effettivamente inviato l’orologio oggetto del presente procedimento alla

parte civile; tuttavia non vi sono nemmeno sufficienti elementi indicanti che

non lo abbia spedito.

Di conseguenza, in applicazione

del principio in dubio pro reo, l’accusato deve essere prosciolto, senza che

sia necessario accertare se nel caso concreto sarebbero dati i presupposti

della truffa. Ci si potrebbe infatti chiedere se si sarebbe in presenza di un

inganno astuto per il solo fatto, in pratica, di aver usato, con il suo

accordo, il nome di un’altra persona per la registrazione su ebay. Ben potremmo

trovarci di fronte a una questione puramente civile dove una parte contrattuale

non ha onorato i suoi obblighi senza per questo aver commesso un reato penale.

10.

Stante il proscioglimento

le spese vanno poste a carico dello Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 fr.

2'500.- per ripetibili.

11.

Nulla osta infine al dissequestro

del saldo attivo del conto n. __________ presso __________ (saldo al 9 ottobre

2008: CHF 3'805.-), a sentenza cresciuta in giudicato, nelle mani della

titolare del conto.

visti gli art. 146 CP; 9 e segg.,

165, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di truffa per

i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4936/2008 del 12 dicembre 2008.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà a ACCU 1 fr. 2'500.- per ripetibili.

ordina il dissequestro del saldo

attivo del conto n. __________ presso __________ (saldo al 9 ottobre 2008: CHF

3'805.-), a sentenza cresciuta in giudicato, nelle mani della titolare del

conto.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.- tassa

di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 95.- testi

fr. 295.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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