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Decisione

10.2009.193

Superare il limite di velocità (69 km/h su 50 km/h) e circolare malgrado la revoca della licenza di condurre

2 ottobre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per aver circolato con la

vettura suddetta alla velocità di Km/h 69 (dedotto il margine di tolleranza),

accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite

di 50 km/h;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall’art. 90

cifra 2 [recte cifra 1] LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2

e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 787/2009 di

data 23 febbraio 2009 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna,

corrispondenti

a complessivi fr. 3'300.-.

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di

3 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita

con una pena detentiva di giorni 5.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di

fr.

100.

-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 2 ottobre 2009,

al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con

lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

guida senza licenza di

condurre o nonostante revoca

1.2

infrazione alle norme

della circolazione stradale

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 90

cifra 1, 95 cifra 2, 100 LCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione

senza licenza di condurre o nonostante la revoca e infrazione alle norme della

circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 787/2009 del 23 febbraio 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.

300.

- (trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 400.-

(quattrocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano,

Sezione della circolazione, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 600.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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