10.2009.193
Superare il limite di velocità (69 km/h su 50 km/h) e circolare malgrado la revoca della licenza di condurre
2 ottobre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.193
Data decisione, Autorità:
02.10.2009, PRPEN
Titolo:
Superare il limite di velocità (69 km/h su 50 km/h) e circolare malgrado la revoca della licenza di condurre
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.193
DA
787/2009
Bellinzona
2
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione senza licenza di
condurre o nonostante la revoca,
per aver condotto l’autovettura
__________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 24.10.1996 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per aver circolato con la
vettura suddetta alla velocità di Km/h 69 (dedotto il margine di tolleranza),
accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite
di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 [recte cifra 1] LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2
e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 787/2009 di
data 23 febbraio 2009 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna,
corrispondenti
a complessivi fr. 3'300.-.
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di
3 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita
con una pena detentiva di giorni 5.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di
fr.
100.
-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 23 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2009,
al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con
lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
guida senza licenza di
condurre o nonostante revoca
1.2
infrazione alle norme
della circolazione stradale
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 90
cifra 1, 95 cifra 2, 100 LCstr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione
senza licenza di condurre o nonostante la revoca e infrazione alle norme della
circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 787/2009 del 23 febbraio 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.
300.
- (trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 400.-
(quattrocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano,
Sezione della circolazione, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 600.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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