10.2009.194
Schiaffeggiare una persona
17 settembre 2009Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2009.194
Data decisione, Autorità:
17.09.2009, PRPEN
Titolo:
Schiaffeggiare una persona
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.194
DA
99/2009
Bellinzona
17
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, a __________,
l’11.11.2007, schiaffeggiato CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 126
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 99/2009 di
data 19 gennaio 2009 del che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla
multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
Considerandi
2.
(due)
giorni.
2.
Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese
dinatura
civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese
giudiziarie
di fr.
50.
--.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 20 febbraio 2009 dalla parte
civile;
indetto il dibattimento 17 settembre 2009,
al quale è comparso l’accusato personalmente; mentre il Procuratore pubblico
con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
. Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile che chiede il pagamento della somma di € 781.40 a
titolo di risarcimento.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106, 126 cpv. 1 CP; 41
e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di
fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
99/2009 del 19 gennaio 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
rinvia la parte civile al competente
foro civile per le pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 50.- spese giudiziarie
fr. 300.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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