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Decisione

10.2009.194

Schiaffeggiare una persona

17 settembre 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

Considerandi

2.

(due)

giorni.

2.

Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese

dinatura

civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese

giudiziarie

di fr.

50.

--.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 20 febbraio 2009 dalla parte

civile;

indetto il dibattimento 17 settembre 2009,

al quale è comparso l’accusato personalmente; mentre il Procuratore pubblico

con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

. Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile che chiede il pagamento della somma di € 781.40 a

titolo di risarcimento.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106, 126 cpv. 1 CP; 41

e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie di

fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

99/2009 del 19 gennaio 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

rinvia la parte civile al competente

foro civile per le pretese di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 50.- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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