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Decisione

10.2009.199

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia min. 2.36 - max 2.87 per mille)

12 maggio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere da fr. 200.- (duecento) cadauna, corrispondenti

a complessivi fr. 18'000.- (diciottomila) con l'avvertenza che in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

90 (novanta).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'000.-

(duemila), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una

pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-

(trecento);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 30 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 12 maggio 2009,

al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con

lettera 22 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato, il quale

non contesta i fatti, precisando di avere interposto opposizione poiché la pena

pecuniaria, o meglio l’ammontare delle aliquote, non tiene conto in modo

corretto delle sue attuali entrate;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a

suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47 CP; 91 cpv.

1.

LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 1341/2009 del 16 marzo 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.

7'200.- (settemiladuecento);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino, (81952),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 7'200.- pena

pecuniaria

fr. 200.- tassa

di giustizia

fr. 300.- spese

giudiziarie

fr. 7'700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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