10.2009.199
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia min. 2.36 - max 2.87 per mille)
12 maggio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.199
Data decisione, Autorità:
12.05.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia min. 2.36 - max 2.87 per mille)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.199
1341/2009
Bellinzona
12
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola
Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Chevrolet targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.36 - max. 2.87 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato
nel 2000 e nel 2002 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 1341/2009 di
data 16 marzo 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 200.- (duecento) cadauna, corrispondenti
a complessivi fr. 18'000.- (diciottomila) con l'avvertenza che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
90 (novanta).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2'000.-
(duemila), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una
pena detentiva di 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-
(trecento);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 30 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 12 maggio 2009,
al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con
lettera 22 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
non contesta i fatti, precisando di avere interposto opposizione poiché la pena
pecuniaria, o meglio l’ammontare delle aliquote, non tiene conto in modo
corretto delle sue attuali entrate;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a
suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47 CP; 91 cpv.
1.
LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 1341/2009 del 16 marzo 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.
7'200.- (settemiladuecento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino, (81952),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 7'200.- pena
pecuniaria
fr. 200.- tassa
di giustizia
fr. 300.- spese
giudiziarie
fr. 7'700.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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