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Decisione

10.2009.2

Espropriazione materiale – eccezione di irricevibilità dell’istanza perché prematura - non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo già edificato – buona fede

4 aprile 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti pianificatori che limitano anche in maniera importante il tipo

di costruzioni ammissibili, non sono costitutivi di espropriazione materiale se

alla data determinante un’utilizzazione favorevole ed economicamente

ragionevole degli edifici esistenti rimane possibile (DTF 123 II 481 c.

6d e rinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2, TRAM 50.2008.3 del

10.10.2008 c. 2.4). Ora, il nuovo assetto pianificatorio non ha impedito al

proprietario di continuare ad utilizzare la costruzione esistente, che peraltro

godeva della protezione della situazione acquisita, a fini abitativi come già

avveniva in passato, né di eventualmente vendere o locare a terzi la proprietà.

Inoltre il proprietario ha comunque la

possibilità di gestire in maniera conveniente la sostanza edificata, che,

previa autorizzazione, è suscettibile di interventi edilizi quali il rinnovo,

la trasformazione parziale, il moderato ampliamento o la ricostruzione

conformemente a quanto prescrive l'art. 24c LPT. Quindi la prosecuzione di uno sfruttamento razionale ed

economicamente ragionevole del fondo non è stata compromessa.

6.3. Alle considerazioni che precedono si

aggiunge che, al momento dell’entrata in vigore del PR del 2008, non

sussistevano motivi oggettivi che imponessero l’attribuzione del fondo alla

zona edificabile. Anzitutto perché la particella non era, nemmeno a quell’epoca,

inclusa in un comprensorio edificato in larga misura ai sensi dell’art. 15 let.

a LPT, concetto che la prassi interpreta in modo restrittivo assimilandovi

soltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra

costruzioni (Baulücken) a tal punto segnati dall’impronta edilizia dei fondi

circostanti da non poter essere

attribuiti ad altra destinazione (Riva, op. cit., no. 159; DTF 122 II c. 6a, 132 II

218 c. 4). In effetti il comparto a valle

della Strada __________ si compone tutt’ora di ampie superfici libere, prative

e boschive, con qualche costruzione isolata; netta è la separazione che si

intravvede rispetto alle zone insediate poste a monte della strada, la quale

delimita chiaramente la zona edificabile. La

particella (ed il comprensorio al quale appartiene) non erano neppure

necessarie all’edificazione nei prossimi 15 anni (art. 15 let. b LPT). Vero è

che nonostante lo sforzo compiuto dal Comune per ridurre l’estensione di alcune

zone edificabili, il Consiglio di Stato ha qualificato la contenibilità del

nuovo PR come sensibilmente eccedente il presumibile bisogno (cfr. ris. del

Consiglio di Stato no. 5230 del 14.10.2008, p. 19).

6.4. L’istante sostiene che il PR del 2008 ha frustrato le aspettative edilizie che aveva maturato in buona fede grazie alla procedura di RT

ed alla licenza edilizia rilasciata nel 2004.

In tema di espropriazione materiale l’istituto della buona fede non ha contorni

ben definiti sebbene taluni aspetti ne siano eccezionalmente tutelati (Riva,

op. cit., no. 154-156; Riva Haupfragen der materiellen Enteignung, 1990,

p. 326 ss). La giurisprudenza formatasi in proposito ammette che taluni

antefatti pianificatori possano assumere un’importanza tale da risvegliare nel

proprietario un’aspettativa legittima di azzonamento favorevole del suo fondo.

In particolare, un programma di urbanizzazione o un’eseguita ricomposizione

particellare potrebbero indurlo a fare affidamento sulla futura attribuzione

del suo terreno alla zona edificabile. In tal caso, anche in assenza di

garanzie specifiche, l’esigenza di azzonare il fondo potrebbe essere dedotta

dal principio della buona fede. Gli antefatti pianificatori e la protezione

della buona fede non conferiscono tuttavia al proprietario un diritto incondizionato

a vedersi assegnato il suo fondo ad una zona edificabile conforme alla LPT. La

messa in atto dei principi pianificatori prevale infatti sulla stabilità di un

piano datato non conforme. Il riferimento alla buona fede presuppone inoltre che

non fosse riconoscibile alcun conflitto con la corretta concretizzazione del diritto

oggettivo (DTF 132 II 218 c. 6.1; 125 II 431 c. 6 e rinvii).

Nella fattispecie la procedura di RT ha modificato la configurazione del mapp.

no. 457 nella misura in cui, con l’annessione del confinante mapp. no. 456, il

fondo ha acquisito un accesso diretto alla Strada Nuova (cfr. piano “situazione planimetrica prima e dopo RT”

del geometra revisore del 5.5.2010). Nel

2008 tale nuovo assetto non era tuttavia definitivo: a quell’epoca era stato approvato

e pubblicato unicamente il riparto provvisorio (cfr. FU __________ del __________). D’altra parte l’istante

non ha sfruttato la licenza edilizia rilasciata dal Municipio nel 2004 ed ha

rinunciato a chiederne il rinnovo; decisione che, a suo dire, è stata determinata

dal nuovo assetto particellare prospettato

dal Consorzio RT: in particolare, la possibilità di acquisire (in sede di RT) il

confinante mapp. no. 456, che gli avrebbe consentito di creare un accesso

veicolare diretto e di incrementare il potenziale edificatorio, lo ha indotto ad

attendere affinché i lavori previsti fossero

Considerandi

inseriti in un intervento unico reso possibile dal nuovo assetto fondiario. Sennonché

tali sue prospettive, specie quella di incrementare il potenziale edilizio, non

sono interessi degni di protezione sotto il profilo della buona fede già

soltanto perché la garanzia della proprietà tutela lo sfruttamento razionale

del terreno non invece quello ottimale per trarne il massimo vantaggio (Riva,

Kommentar, no. 165-166; DTF 114 Ib 121 c. 6b e rinvii). Ora, la licenza

edilizia del 2004 consentiva l’edificazione di una seconda abitazione sul mapp.

no. 457; al più tardi nel gennaio del 2005, con la pubblicazione del nuovo PR, il

proprietario è venuto a conoscenza del nuovo assetto del comparto __________ –

che in effetti ha contestato (cfr. ris. no. 5230 del 14.10.2008 p. 54-55) – e nel

dicembre del 2005 è stato pubblicato il riparto provvisorio. Di conseguenza, su

questa base, egli poteva contare sull’ottenimento di un accesso veicolare

diretto, ma non era in diritto di presumere (anche) che il futuro mapp. no. 435

RT sarebbe stato interamente assegnato alla zona edificabile. Un tale

azzonamento non era desumibile neppure dalle informazioni fornite dal geometra del Consorzio RT all’Ufficio tecnico

comunale nel contesto della procedura di rilascio della licenza edilizia (cfr.

lettera del 22.3.2004, doc. F), poiché riguardavano la progettata nuova assegnazione

dei fondi e le ipotesi di accesso al mapp. no. 457, non l’ampiezza della

superficie edificabile, che peraltro, come specificato nello scritto medesimo,

non era di competenza del Consorzio. In sostanza

la possibilità di edificare sancita con la licenza edilizia del 2004 è venuta

meno non per decisione dell’autorità bensì perché il proprietario ha

spontaneamente rinunciato al progetto lasciando decadere il permesso di

costruzione senza chiederne il rinnovo. In seguito, nonostante la situazione

contingente, specie l’avvenuta pubblicazione degli atti di PR che comportava

per legge il blocco edilizio (art. 66 vLALPT), egli ha ottenuto nel mese di

agosto del 2006 una nuova licenza edilizia per l’ampliamento dell’edificio

esistente (doc. E). In simili circostanze non è possibile ammettere

un’espropriazione materiale sulla base del principio della buona fede.

Considerato quanto sopra e ritenuto che la

riduzione della fascia edificabile ha interessato tutti i fondi siti nel

comprensorio a valle della Strada __________ per un fronte di ca. 400 m, è pure da escludere l’ipotesi di un sacrificio

particolare incompatibile con il principio della parità di trattamento (RtiD II 2008 no. 55 c. 4.4 e rinvii).

6.5

In conclusione, l’assetto

pianificatorio disposto con il PR del 2008 non ha comportato un’espropriazione

materiale a danno della proprietà dell’istante, e di conseguenza l’istanza

dev’essere respinta.

7.

Nei

procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le

ripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero

a dipendenza dell’esito delle lite e del grado di soccombenza della parti (art.

47.

e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2007.9 del

17.3.2011

c. 5.1).

In concreto è equo ripartire la tassa di giustizia e le spese addebitandole per

2/3 all’istanti in quanto soccombente, e per 1/3 al Comune siccome a sua volta

soccombente in punto all’eccezione di irricevibilità dell’istanza. L’istante

dovrà inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della consulenza di un

legale, ripetibili parziali commisurate all’assistenza prestata. A tal fine va

tenuto conto dell’impegno profuso dal legale nello studio della pratica, nella

corrispondenza e in conferenze, rispettivamente nella stesura delle memorie

scritte (risposta, duplica e conclusioni), nonché della partecipazione ad un’udienza

e un sopralluogo. Perciò le ripetibili a favore del Comune sono fissate in fr.

1'700.-.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’eccezione di irricevibilità dell’istanza sollevata

dal COEP 1 è respinta.

2.

L’istanza

di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.

3.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 900.-

sono a carico del COEP 1 per 1/3 e dell’istante per 2/3, il quale rifonderà

inoltre al Comune fr. 1'700.- per ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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