10.2009.202
Esercizio della prostituzione, soggiornato illegalmente e svolto attività lucrativa abusiva
15 ottobre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.202
Data decisione, Autorità:
15.10.2009, PRPEN
Titolo:
Esercizio della prostituzione, soggiornato illegalmente e svolto attività lucrativa abusiva
ATTIVITÀ LUCRATIVA SENZA AUTORIZZAZIONE
ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
art. 199 CPS
art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR
Incarto
n.
10.2009.202
1456/2009
Bellinzona
15
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
:
sedente con la
segretaria Laura Rossini per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1,)
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, nel periodo __________2008
al __________2008, a __________, presso il Motel __________ nel periodo __________2009
sino al __________2009, a __________, presso il Motel __________ __________ nel
periodo __________2009 sino al __________2009, __________, presso __________,
infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della
prostituzione omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale;
2. infrazione alla LF sugli
stranieri (soggiorno illegale),
per avere nel periodo __________2008
al __________2008, a __________, presso il __________ __________ nel periodo __________2009
sino al __________2009, a __________, presso il Motel __________ nel periodo __________2009
sino al __________2009, __________, presso __________, soggiornato illegalmente
in Svizzera poiché priva del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
3. infrazione alla LF sugli
stranieri (attività lucrativa senza autorizzazione),
per avere nel periodo __________2008
al __________2008, a __________, presso il __________ __________ nel periodo __________2009
sino al __________2009, a __________, presso il Motel __________ __________ nel
periodo __________2009 sino al __________2009, __________, presso __________,
svolto attività lucrativa abusiva, poiché sprovvista del richiesto permesso di
polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 199
CP, 115 cpv. 1 b LStr, 115 cpv. 1 c LStr;
perseguita con decreto d’accusa n. 1456/2009 di
data 25 marzo 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 1'500.-- (millecinquecento), corrispondente a 50
(cinquanta)
aliquote da fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene
sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato
pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20
(venti).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr.
100.
--.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 26 marzo 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 15 ottobre 2009,
al quale è comparso il difensore DI 1 mentre l'accusata, regolarmente citata a
mezzo raccomandata del 13 agoto 2009, non è comparsa. Il Procuratore pubblico
con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del
decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
esercizio illecito della
prostituzione
1.2
infrazione alla LF sugli
stranieri (soggiorno illegale)
1.3
infrazione alla LF sugli
stranieri (attività lucrativa senza autorizzazione)
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106,
199.
CP; 115 cpv. 1b, 115 cpv. 1c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di esercizio
illecito della prostituzione, infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno
illegale) e infrazione alla LF sugli stranieri (attività lucrativa senza
autorizzazione) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 1456/2009 del 25 marzo 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 50
(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
1'500.- (millecinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 600.-
(seicento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona.
Il presidente: La
segretaria
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 1'000.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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