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Decisione

10.2009.202

Esercizio della prostituzione, soggiornato illegalmente e svolto attività lucrativa abusiva

15 ottobre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 1'500.-- (millecinquecento), corrispondente a 50

(cinquanta)

aliquote da fr. 30.-- (trenta). L'esecuzione della pena viene

sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato

pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20

(venti).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di

fr.

100.

--.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 26 marzo 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 15 ottobre 2009,

al quale è comparso il difensore DI 1 mentre l'accusata, regolarmente citata a

mezzo raccomandata del 13 agoto 2009, non è comparsa. Il Procuratore pubblico

con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del

decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

esercizio illecito della

prostituzione

1.2

infrazione alla LF sugli

stranieri (soggiorno illegale)

1.3

infrazione alla LF sugli

stranieri (attività lucrativa senza autorizzazione)

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106,

199.

CP; 115 cpv. 1b, 115 cpv. 1c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di esercizio

illecito della prostituzione, infrazione alla LF sugli stranieri (soggiorno

illegale) e infrazione alla LF sugli stranieri (attività lucrativa senza

autorizzazione) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 1456/2009 del 25 marzo 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 50

(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

1'500.- (millecinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 600.-

(seicento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 1'000.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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