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Decisione

10.2009.207

Sottrarre un cellulare ad un'altra persona

23 febbraio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-

(quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-

(trenta).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile al

competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 3 aprile 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento , al quale sono

comparsi l’accusata personalmente, il difensore, il patrocinatore di parte

civile, la parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 agosto

2009.

ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata,

sentiti due testi;

sentito il patrocinatore della parte

civile; il quale chiede la condanna per il reato di furto e postula

l’accoglimento dell’istanza di risarcimento;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di furto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile che chiede il pagamento di fr. 499.- oltre interessi

a 5% dal 21.12.08 a titolo di risarcimento e fr. 2'312.30 oltre interessi a 5%

dal 23.02.10 come spese di patrocinio.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 139 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di furto per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1492/2009

del 24 marzo 2009.

carica tasse e spese allo Stato,

il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'800.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di

richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.

2.

CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

ACCU 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 570.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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