10.2009.207
Sottrarre un cellulare ad un'altra persona
23 febbraio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.207
Data decisione, Autorità:
23.02.2010, PRPEN
Titolo:
Sottrarre un cellulare ad un'altra persona
FURTO
art. 139 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.207
DA
1492/2009
Bellinzona
23
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Prisca
Renella in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI
1, Lugano),
prevenuta colpevole di furto,
per avere, a scopo di indebito
profitto, sottratto al fine di appropriarsene ai danni di CIVI 1, a __________, il 21.12.2008, un telefono cellulare marca “Samsung D500” del valore di fr. 499.-;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 139
cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 1492/2009 di
data 24 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-
(quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-
(trenta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile al
competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 3 aprile 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento , al quale sono
comparsi l’accusata personalmente, il difensore, il patrocinatore di parte
civile, la parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 agosto
2009.
ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata,
sentiti due testi;
sentito il patrocinatore della parte
civile; il quale chiede la condanna per il reato di furto e postula
l’accoglimento dell’istanza di risarcimento;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di furto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile che chiede il pagamento di fr. 499.- oltre interessi
a 5% dal 21.12.08 a titolo di risarcimento e fr. 2'312.30 oltre interessi a 5%
dal 23.02.10 come spese di patrocinio.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 139 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di furto per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1492/2009
del 24 marzo 2009.
carica tasse e spese allo Stato,
il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'800.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di
richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.
2.
CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 570.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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