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Decisione

10.2009.208

Offerto e consumato hascisc e grammi di cocaina

21 ottobre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 9 marzo 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 300.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.-.

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 600.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento,

la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di

fr.

150.

-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 27 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 21 ottobre 2009,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 13 agosto

2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009

ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se è autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 19

cifra 1 e 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU

1.

autore colpevole

di infrazione alla LF sugli stupefacenti e di contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 1203/2009 del 9 marzo 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena

pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un

totale di fr. 300.- (trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 600.-

(seicento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 1'000.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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