10.2009.21
Attestare nella domanda di rilascio del permesso di domicilio "C" contrariamente alla verità di vivere in comunione domestica con il marito, quando in realtà quest'ultimo si era trasferito in Italia
13 maggio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.21
Data decisione, Autorità:
13.05.2009, PRPEN
Titolo:
Attestare nella domanda di rilascio del permesso di domicilio "C" contrariamente alla verità di vivere in comunione domestica con il marito, quando in realtà quest'ultimo si era trasferito in Italia
FALSITÀ IN ATTI DA PUBBLICI UFFICIALI O FUNZIONARI
art. 251 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.21
DA
4765/2008
Bellinzona
13
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola
Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: Avv. DI 1,)
prevenuta colpevole di falsità in documenti,
per avere, a __________, il __________
2006, al fine di procacciarsi un indebito profitto, attestato nella domanda di
rilascio del permesso di domicilio “C” contrariamente alla verità di vivere in
comunione domestica con il marito __________ quando in realtà questi a partire
dal 31.12.2004 si era trasferito in Italia, segnatamente a Piacenza;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251
cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 4765/2008 di
data 4 dicembre 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 600.- (seicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 20.- (venti).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.- (trecento),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 0 (quindici) giorni (art.
106.
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-
(centocinquanta).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 19 dicembre 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 13 maggio 2009,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il
Procuratore pubblico con lettera 14 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentiti i testi;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo
carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di falsità in
documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 4765/2008 del 4 dicembre 2008.
carica tasse e spese allo Stato,
il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'600.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.- tassa
di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 70.- testi
fr. 320.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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