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Decisione

10.2009.21

Attestare nella domanda di rilascio del permesso di domicilio "C" contrariamente alla verità di vivere in comunione domestica con il marito, quando in realtà quest'ultimo si era trasferito in Italia

13 maggio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 600.- (seicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 20.- (venti).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.- (trecento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 0 (quindici) giorni (art.

106.

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 150.-

(centocinquanta).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 19 dicembre 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 13 maggio 2009,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il

Procuratore pubblico con lettera 14 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentiti i testi;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo

carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 251 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di falsità in

documenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 4765/2008 del 4 dicembre 2008.

carica tasse e spese allo Stato,

il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'600.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.- tassa

di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 70.- testi

fr. 320.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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