10.2009.213
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 1.61 - max. 2.13 grammi per mille) e perdere la padronanza di guida
28 ottobre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.213
Data decisione, Autorità:
28.10.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 1.61 - max. 2.13 grammi per mille) e perdere la padronanza di guida
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.213
DA
1425/2009
Bellinzona
28
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.61 - max. 2.13 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel
2005 e nel 2007 per analogo reato;
fatti avvenuti ad __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra,
negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada
sulla sua sinistra;
fatti avvenuti ad __________;
reato previsto dall'art. 90
cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,
34 cpv. 1 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa n. 1425/2009 di
data 23 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna,
corrispondenti
a complessivi fr. 9'000.-.
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova
di 4 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita
con una pena detentiva di giorni 15.
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena
pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per
complessivi
fr. 5'400.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso
Ministero
Pubblico il 21.05.2007, con l'avvertenza che in caso di mancato
pagamento
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese
giudiziarie di
fr.
300.
-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 31 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 28 ottobre 2009,
al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con
lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
guida in stato di
inattitudine
1.2
infrazione alle norme
della circolazione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta)
aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 5'400.-, decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 21.05.2007.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106
CP; 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1425/2009 del 23
marzo 2009.
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 360 (trecentosessanta) ore;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).
2.
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.-
ciascuna per complessivi fr. 5'400.-, decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico il 21.05.2007, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il
periodo di prova.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano,
Sezione della circolazione, Camorino
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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