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Decisione

10.2009.213

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 1.61 - max. 2.13 grammi per mille) e perdere la padronanza di guida

28 ottobre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra,

negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada

sulla sua sinistra;

fatti avvenuti ad __________;

reato previsto dall'art. 90

cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,

34 cpv. 1 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa n. 1425/2009 di

data 23 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna,

corrispondenti

a complessivi fr. 9'000.-.

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 4 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita

con una pena detentiva di giorni 15.

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena

pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per

complessivi

fr. 5'400.-, decretata nei suoi confronti da questo stesso

Ministero

Pubblico il 21.05.2007, con l'avvertenza che in caso di mancato

pagamento

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese

giudiziarie di

fr.

300.

-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 31 marzo 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 28 ottobre 2009,

al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con

lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

guida in stato di

inattitudine

1.2

infrazione alle norme

della circolazione

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta)

aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna per complessivi fr. 5'400.-, decretata

nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 21.05.2007.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 46, 47, 106

CP; 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1425/2009 del 23

marzo 2009.

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 360 (trecentosessanta) ore;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

2.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale

concesso alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 90.-

ciascuna per complessivi fr. 5'400.-, decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico il 21.05.2007, ma ne prolunga di 18 (diciotto) mesi il

periodo di prova.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano,

Sezione della circolazione, Camorino

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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