10.2009.216
Rubare una moto leggera e condurla senza essere in possesso della licenza di condurre
30 ottobre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.216
Data decisione, Autorità:
30.10.2009, PRPEN
Titolo:
Rubare una moto leggera e condurla senza essere in possesso della licenza di condurre
FURTO D'USO
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.216
DA
1553/2009
Bellinzona
30
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. furto d'uso,
per aver sottratto il
motoveicolo Malaguti targato __________ di CIVI 1, per farne uso;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 94
cifra 1 cpv. 1 LCStr.;
Fatti
2. guida senza licenza di
condurre o nonostante la revoca,
per aver condotto il
motoveicolo suddetto e anche la motoleggera Daelim targata __________, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a Lugano il
6.10.2008 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95
cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 30 marzo
2009 n. 1553/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta)
aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
4.
(quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 150.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 04.10.2007 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 36 CP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 1° aprile 2009 dalla parte civile per quanto
le concerne le sue pretese di risarcimento;
indetto il dibattimento 30 ottobre 2009,
al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico
con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile che chiede il versamento della somma di fr. 530.- a
titolo di risarcimento.
2.
Sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 41 e segg. CO; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rinvia la parte civile al
competente foro civile per l’evasione delle sue pretese.
carica la tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- a CIVI 1.
dà atto che i dispositivi per i
quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:
“la condanna
di ACCU 1:
1.
Alla pena pecuniaria di
30.
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 900.-.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
2.
Alla multa di fr. 400.-
ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 150.-
decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il
04.10.2007
(art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 36 CPS).
4.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.- e delle spese di fr. 200.-”
sono esecutivi e il
periodo di prova di cui al dispostivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto
di accusa avvenuta il 30 marzo 2009.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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