10.2009.217
Prendere a schiaffi e a calci un persona, risultare positivo alla cocaina
29 ottobre 2009Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.217
Data decisione, Autorità:
29.10.2009, PRPEN
Titolo:
Prendere a schiaffi e a calci un persona, risultare positivo alla cocaina
ACQUISTO DI STUPEFACENTI
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 19 let. a LCSTUP
Incarto
n.
10.2009.217
DA
1523/2009
Bellinzona
29
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1, __________ e DI 2, __________)
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a __________, il __________,
durante un alterco con la ex convivente LESA 1, colpendola con schiaffi in
testa e con calci agli arti inferiori, indi sferrando alcuni pugni a LESA 2 che
era intervenuto per porre fine alla baruffa, commesso vie di fatto contro i
sopraccitati;
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, a Lugano, nel periodo __________, risultando aver preso contatto
telefonico per quattro volte con lo spacciatore __________ e risultando
positivo alla cocaina, alle benzodiazepine e al THC, all’analisi dell’urina
eseguita il 05.11.2008, ripetutamente acquistato un imprecisato quantitativo di
sostanze stupefacenti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 19 a LS e 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1523/2009 di
data 30 marzo 2009 del che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla
multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che in caso di
mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena dententiva di
giorni 5
(cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese
giudiziarie
di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 1 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 29 ottobre 2009,
al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dai difensori DI 1 e DI
2, mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 agosto 2009 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, , il quale chiede
il proscioglimento e in via subordinata l’esenzione della pena per il reato di
vie di fatto;
sentito poi il difensore DI 1,
il quale chiede il proscioglimento per il reato di contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
vie di fatto
1.2
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
2.1
se egli ha agito per
legittima difesa.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106, 126 cpv. 1, 177
CP; 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di
fatto e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1523/2009 del 30 marzo 2009.
manda ACCU 1
esente da pena
per il reato di vie di fatto.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 550.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster