Lexipedia

Decisione

10.2009.217

Prendere a schiaffi e a calci un persona, risultare positivo alla cocaina

29 ottobre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che in caso di

mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena dententiva di

giorni 5

(cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese

giudiziarie

di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 1 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 29 ottobre 2009,

al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dai difensori DI 1 e DI

2, mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 agosto 2009 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, , il quale chiede

il proscioglimento e in via subordinata l’esenzione della pena per il reato di

vie di fatto;

sentito poi il difensore DI 1,

il quale chiede il proscioglimento per il reato di contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

vie di fatto

1.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

2.1

se egli ha agito per

legittima difesa.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 106, 126 cpv. 1, 177

CP; 19a LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie di

fatto e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1523/2009 del 30 marzo 2009.

manda ACCU 1

esente da pena

per il reato di vie di fatto.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster