Lexipedia

Decisione

10.2009.218

Per negligenza e senza autorizzazione, liberare tre cani in territorio italiano non riuscendo ad impedire che varcassero il confine ed entrassero in territorio svizzero, caccianndo per oltre un'ora un

30 settembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i propri cani (3) in territorio italiano, non essere riuscito ad impedire che

varcassero il confine ed entrassero in territorio svizzero, cacciando per oltre

un'ora una lepre;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 17 cpv.

2 LCP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 marzo

2009 n. 1301/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

300.--, corrispondente a 10 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 3 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 30 settembre 2009,

al quale hanno preso parte l’accusato e LESA 1, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato ad intervenire;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di infrazione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli

uccelli selvatici per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 17 LCP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

infrazione alla LF su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli

selvatici, ex art. 17 cpv. 2 LCP per i fatti descritti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 1301/2009 del 16 marzo 2009;

condanna ACCU 1

alla multa di fr. 200.00

(duecento), con l’avverrtenza che in caso di mancato pagamento la pena

detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

carica tasse e spese giudiziarie

di complessivi fr. 400.00 allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster