10.2009.219
Soggiornare illegalmente in Svizzera esercitando l'attività lavorativa di prostituta benché privi di permesso
22 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.219
Data decisione, Autorità:
22.12.2009, PRPEN
Titolo:
Soggiornare illegalmente in Svizzera esercitando l'attività lavorativa di prostituta benché privi di permesso
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR
Incarto
n.
10.2009.219
DA
1711/2009
Bellinzona
22
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. soggiorno
illegale e attività lucrativa senza permesso
per
avere, nel periodo da metà __________ sino a metà __________ e dal 5 gennaio __________
sino al 3 aprile __________,a __________, a __________ e a __________ __________,
a più riprese fatto ingresso e soggiornato in Svizzera esercitandovi attività
lavorativa benché priva di permesso;
2. esercizio
illecito della prostituzione
per
avere, nelle circostanze di cui sopra, omettendo la notifica prescritta dalla
legge, infranto le norme cantonali sulle modalità di esercizio della
prostituzione;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo ;
reati previsti dagli art. 115
cpv. 1 lett. c LStr e 199 CPS;
perseguita con
decreto d’accusa del 6 aprile 2009 n. 1711/2009 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 900.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.-
(art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 7 aprile 2009;
indetto il dibattimento in data 22
dicembre 2009, al quale l'accusata, regolarmente citato a mezzo raccomandata
del 2 settembre 2009, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di:
1.1
soggiorno
illegale e attività lucrativa senza permesso, per avere, nel periodo da metà ottobre
__________ sino a metà dicembre __________ e dal 5 gennaio __________ sino al 3
aprile __________, a __________, a __________ e a __________, a più riprese
fatto ingresso e soggiornato in Svizzera esercitandovi attività lavorativa
benché priva di permesso?
1.2
esercizio
illecito della prostituzione, per avere, nelle circostanze di cui sopra,
omettendo la notifica prescritta dalla legge, infranto le norme cantonali sulle
modalità di esercizio della prostituzione?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 199 CP; 115 cpv. 1 lett.
c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
, 1.2. e 3., come segue agli altri quesiti,
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di soggiorno
illegale e attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 cpv. 1 c LStr) e
di esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1711/2009 del 6 aprile
2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per
complessivi fr. 200.— (duecento);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; la
condannata può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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