10.2009.22
Incidente della circolazione con ferimento dei passeggeri
17 settembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.22
Data decisione, Autorità:
17.09.2009, PRPEN
Titolo:
Incidente della circolazione con ferimento dei passeggeri
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.22
DA
4875/2008
Bellinzona
17
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1 a,
prevenuta colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, a __________, in
data 26 luglio 2008, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando
un serio pericolo per la sicurezza altrui che si è realizzato in concreto nel
ferimento di due persone, in particolare, per aver circolato sulla strada
privata della __________ in direzione della diga della __________, al volante
della sua autovettura Toyota Starlet targata __________, in buono stato, ad una
velocità dichiarata di 20-30 km/h, perdendo poi negligentemente in una curva
per lei piegante a destra la padronanza di guida sbandando così sulla sua
sinistra e cozzando conseguentemente contro una roccia, cagionando a LESA 1
(passeggero del sedile anteriore) e a LESA 2 (passeggero del sedile
posteriore), lesioni semplici, attestate dai certificati medici agli atti del 5
novembre 2008 dell’Ospedale Regionale di __________ e del 4 dicembre 2008
dell’Ospedale Regionale di __________;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall'art. 90
cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1,
Fatti
32 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 15 dicembre
2008 n. 4875/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’500.-- (millecinquecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 100.--
(cento) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’000.-- (mille),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 330.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2008 dall’accusata;
indetto il dibattimento 17 settembre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre la
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa,
prospettata all’imputata, ai sensi dell’art. 250
CPP, la derubricazione del reato da quello di grave infrazione alle norme della
circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr, a quello di infrazione alle
norme medesime ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;
proceduto all'interrogatorio dell'accusata e
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale, rilevando
come l’incidente non sia imputabile all’accusata, postula, in via principale,
l’assoluzione della propria assistita per non aver commesso il fatto e, in via
subordinata, in virtù del principio in dubio pro reo. In via ancora più
subordinata chiede la derubricazione del reato ad infrazione alle norme della
circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, sub. di infrazione
semplice, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa
in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31.
cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 LCStr; 42 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP;
39.
LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che, cadendo il reato di
infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputata risulta colpevole
unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90
cifra 1 LCStr;
che la competenza di questo
giudice è data per attrazione;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per avere, a __________, in
data 26 luglio 2008, circolato sulla strada privata della __________ in
direzione della diga della __________, al volante della sua autovettura Toyota
Starlet targata __________, in buono stato, ad una velocità dichiarata di 20-30 km/h, perdendo negligentemente in una curva per lei piegante a destra la padronanza di guida
andando a cozzare conseguentemente contro una roccia sulla sua sinistra. Fatti
a seguito dei quali i passeggeri LESA 1 (__________) e LESA 2 hanno subito le
lesioni attestate dai certificati medici agli atti del 5 novembre 2008
dell’Ospedale Regionale di __________ e del 4 dicembre 2008 dell’Ospedale
Regionale di __________;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 600.--
(seicento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 750.--;
comunica che la condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
carica allo Stato la tassa di
giustizia rimanente di fr. 250.--;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 420.00 spese
giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr. 1350.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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