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Decisione

10.2009.22

Incidente della circolazione con ferimento dei passeggeri

17 settembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

32 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguita con decreto d’accusa del 15 dicembre

2008 n. 4875/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1’500.-- (millecinquecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 100.--

(cento) (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’000.-- (mille),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 330.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 29 dicembre 2008 dall’accusata;

indetto il dibattimento 17 settembre 2009,

al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre la

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa,

prospettata all’imputata, ai sensi dell’art. 250

CPP, la derubricazione del reato da quello di grave infrazione alle norme della

circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr, a quello di infrazione alle

norme medesime ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;

proceduto all'interrogatorio dell'accusata e

all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale, rilevando

come l’incidente non sia imputabile all’accusata, postula, in via principale,

l’assoluzione della propria assistita per non aver commesso il fatto e, in via

subordinata, in virtù del principio in dubio pro reo. In via ancora più

subordinata chiede la derubricazione del reato ad infrazione alle norme della

circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, sub. di infrazione

semplice, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa

in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31.

cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 LCStr; 42 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP;

39.

LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

rilevato che, cadendo il reato di

infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputata risulta colpevole

unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90

cifra 1 LCStr;

che la competenza di questo

giudice è data per attrazione;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per avere, a __________, in

data 26 luglio 2008, circolato sulla strada privata della __________ in

direzione della diga della __________, al volante della sua autovettura Toyota

Starlet targata __________, in buono stato, ad una velocità dichiarata di 20-30 km/h, perdendo negligentemente in una curva per lei piegante a destra la padronanza di guida

andando a cozzare conseguentemente contro una roccia sulla sua sinistra. Fatti

a seguito dei quali i passeggeri LESA 1 (__________) e LESA 2 hanno subito le

lesioni attestate dai certificati medici agli atti del 5 novembre 2008

dell’Ospedale Regionale di __________ e del 4 dicembre 2008 dell’Ospedale

Regionale di __________;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 600.--

(seicento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 750.--;

comunica che la condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

carica allo Stato la tassa di

giustizia rimanente di fr. 250.--;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure,

Torricella,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 420.00 spese

giudiziarie

fr. 80.00 testi

fr. 1350.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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