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Decisione

10.2009.220

Aver omesso di dare ai figli il contributo alimentare dovutogli

9 marzo 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti ad nel periodo indicato;

reato

previsto dall'art. 217 CPS;

perseguito con decreto

d’accusa del n. del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna,

(art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2’700.-, con

l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36 CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza

che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al

versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 28'000.-, a titolo di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

4.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per

complessivi fr. 900.- decretata nei suoi confronti il da questo stesso

Ministero Pubblico (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30

(art. 36 CPS).

5.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr.

100.

- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

6.

La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo

previsto dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 3 aprile

2009;

indetto il

dibattimento 9 marzo 2010, al quale sono comparsi:

-

l’accusato, ACCU 1

-

il suo curatore __________

-

i signori __________ e __________ per la parte civile, CIVI 1

accertate le generalità

dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

sentiti la parte

civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

l'accusat,

il quale, attraverso il proprio curatore, chiede il proprio proscioglimento e,

in caso di condanna, di effettuare del lavoro di pubblica utilità;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di trascuranza

degli obblighi di mantenimento, per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per

farlo, di prestare ai figli minorenni __________ e __________ e per essi CIVI

1.

che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con verbale d'udienza __________

della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr.

28'000.- per il periodo?

2.

In caso di

risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

Deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria

di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 900.-

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il?

4.1

In caso di

risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di

quanto?

5.

Devono

essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura?

6.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna

parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.

217.

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti posti sub 1. e 4., come segue agli altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole

di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. del;

revoca il

beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla pena pecuniaria

di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 900.-

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 24.11.2008;

condanna come pena

unica (art. 46 cpv. 1 CP),

ACCU 1

1.

al

lavoro di pubblica utilità di 280 (duecentottanta) ore da espiare;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

2.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.

200.

-- per complessivi fr. 300.— (trecento);

comunica che la

condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

respinge in

ordine la pretesa di parte civile, dando atto che essa già vanta un credito

esecutivo di fr. 28'000.— al 31 marzo 2009 nei confronti di ACCU 1

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

dichiara la

sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU

1.

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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