10.2009.220
Aver omesso di dare ai figli il contributo alimentare dovutogli
9 marzo 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.220
Data decisione, Autorità:
09.03.2010, PRPEN
Titolo:
Aver omesso di dare ai figli il contributo alimentare dovutogli
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 CPP-TI
Incarto
n.
10.2009.220
DA
1409/2009
Bellinzona
9
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento
per aver omesso, benché ne
avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ e __________
e per essi CIVI 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con
verbale d'udienza __________ della Pretura di __________, così da essere in
arretrato per complessivi fr. 28'000.- per il periodo __________;
Fatti
avvenuti ad nel periodo indicato;
reato
previsto dall'art. 217 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del n. del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna,
(art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2’700.-, con
l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36 CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al
versamento alla parte civile CIVI 1, dell'importo di fr. 28'000.-, a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
4.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per
complessivi fr. 900.- decretata nei suoi confronti il da questo stesso
Ministero Pubblico (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30
(art. 36 CPS).
5.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr.
100.
- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
6.
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo
previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 3 aprile
2009;
indetto il
dibattimento 9 marzo 2010, al quale sono comparsi:
-
l’accusato, ACCU 1
-
il suo curatore __________
-
i signori __________ e __________ per la parte civile, CIVI 1
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentiti la parte
civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
l'accusat,
il quale, attraverso il proprio curatore, chiede il proprio proscioglimento e,
in caso di condanna, di effettuare del lavoro di pubblica utilità;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento, per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per
farlo, di prestare ai figli minorenni __________ e __________ e per essi CIVI
1.
che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con verbale d'udienza __________
della Pretura di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr.
28'000.- per il periodo?
2.
In caso di
risposta affermativa quale deve essere la pena?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria
di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 900.-
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il?
4.1
In caso di
risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di
quanto?
5.
Devono
essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura?
6.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna
parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.
217.
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti posti sub 1. e 4., come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole
di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. del;
revoca il
beneficio della sospensione condizionale della pena concesso alla pena pecuniaria
di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 900.-
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 24.11.2008;
condanna come pena
unica (art. 46 cpv. 1 CP),
ACCU 1
1.
al
lavoro di pubblica utilità di 280 (duecentottanta) ore da espiare;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);
2.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.
200.
-- per complessivi fr. 300.— (trecento);
comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
respinge in
ordine la pretesa di parte civile, dando atto che essa già vanta un credito
esecutivo di fr. 28'000.— al 31 marzo 2009 nei confronti di ACCU 1
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
dichiara la
sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU
1.
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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