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Decisione

10.2009.222

Uso di carte di credito falsificate

16 marzo 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1511/2009 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'950.-

(quattromilanovecentocinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote

da fr. 110.- (centodieci) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0

(cinque) - (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

4.

Ordina, ad avvenuta crescita in

giudicato della presente decisione, la confisca e la distruzione delle ricevute

sottoscritte dai detentori delle carte falsificate (art. 69 CP).

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 aprile 2009;

indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al

quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore DI 1, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

prospettati richiamato l’art. 250 cpv. 1 CPP, i

reati di:

-

complicità in truffa per avere, a __________, nel periodo giugno /

luglio 2007, nella sua qualità di impiegato presso lo LESA 1, aiutato

intenzionalmente in via di omissione terze persone, allo scopo di procacciare

ad altri un indebito profitto, inserendo nell’apposito apparecchio le carte di

credito che gli erano state consegnate da queste terze persone in seguito

all’acquisto di diversi apparecchi di telefonia mobile, sapendo o dovendo

presumere che le stesse erano di illecita provenienza, segnatamente

falsificate, aiutato ad ingannare con astuzia gli organi ed i funzionari delle

società di emissione di carte di credito, facenti capo ad LESA 2, trasmettendo

loro i documenti falsi di cui sub 2, affermando cose false e confermandone

subdolamente l’errore, inducendoli ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio

per un importo di almeno fr. 15'688.-, posto inoltre che la merce non è stata

recuperata;

-

complicità in falsità di documenti, per avere a __________, nel periodo

giugno / luglio 2007, aiutato in via di omissione gli autori della truffa di

cui al punto 1 a confezionare documenti falsi, sapendo o dovendo presumere che

le firme apposte sulle ricevute erano false;

sentiti il difensore, il quale chiede il

proscioglimento da ogni accusa;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

truffa, ripetuta, per avere, a __________,

nel periodo giugno/luglio 2007, nella sua qualità di impiegato presso lo LESA 1,

agendo in correità con terze persone, ognuna con proprio ruolo, allo scopo di procacciare

ad altri un indebito profitto, inserendo nell’apposito apparecchio le carte di

credito che gli erano state consegnate da terzi in seguito all’acquisto di

diversi apparecchi di telefonia mobile, sapendo o dovendo presumere che le

stesse erano di illecita provenienza, segnatamente falsificate, ripetutamente

ingannato con astuzia gli organi ed i funzionari delle società di emissione di

carte di credito, facenti capo ad LESA 2, trasmettendo loro i documenti falsi

di cui sub 2, affermando cose false e confermandone subdolamente l’errore,

inducendoli ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio per un importo di

almeno fr. 15'688.-, posto inoltre che la merce non è stata recuperata?

1.2

falsità in documenti, ripetuta, per

avere, a __________, nel periodo giugno/luglio 2007, per procacciare ad altri

un indebito profitto, al fine di perpetrare le truffe di cui sub 1, fatto uso,

a scopo d’inganno, di un documento falso, in particola-re, per avere, trasmesso

alle società emittenti delle carte di credito le ricevute sottoscritte dai

detentori delle carte falsificate, per l’incasso, sapendo o dovendo presumere

che il pagamento era avvenuto tramite carte di credito falsificate?

2.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

2.1

complicità in truffa?

2.2

complicità in falsità in

documenti?

3.

In caso di condanna quale deve

essere la pena?

4.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

5.

Deve essere ordinata la

confisca e la distruzione delle ricevute sottoscritte dai detentori delle carte

falsificate?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub

1.1

, 1.2., 2.1., 2.2., come segue agli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dalle accuse di truffa

(art. 146 cpv. 1 CP) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP);

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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