10.2009.222
Uso di carte di credito falsificate
16 marzo 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2009.222
Data decisione, Autorità:
16.03.2010, PRPEN
Titolo:
Uso di carte di credito falsificate
FALSITÀ IN DOCUMENTI
TRUFFA
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.222
1511/2009
Bellinzona
16
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da:
prevenuto colpevole di 1. truffa, ripetuta
per avere, a __________,
nel periodo giugno / luglio 2007, nella sua qualità di impiegato presso lo LESA
1, agendo in correità con terze persone, ognuna con proprio ruolo, allo scopo
di procacciare ad altri un indebito profitto, inserendo nell’apposito
apparecchio le carte di credito che gli erano state consegnate da terzi in
seguito all’acquisto di diversi apparecchi di telefonia mobile, sapendo o
dovendo presumere che le stesse erano di illecita provenienza, segnatamente
falsificate, ripetutamente ingannato con astuzia gli organi ed i funzionari
delle società di emissione di carte di credito, facenti capo ad LESA 2,
trasmettendo loro i documenti falsi di cui sub 2, affermando cose false e
confermandone subdolamente l’errore, inducendoli ad atti pregiudizievoli del
proprio patrimonio per un importo di almeno fr. 15'688.-, posto inoltre che la
merce non è stata recuperata;
2. falsità
in documenti, ripetuta
per avere, a __________,
nel periodo giugno / luglio 2007, per procacciare ad altri un indebito
profitto, al fine di perpetrare le truffe di cui sub 1, fatto uso, a scopo
d’inganno, di un documento falso, in particolare, per avere, trasmesso alle
società emittenti delle carte di credito le ricevute sottoscritte dai detentori
delle carte falsificate, per l’incasso, sapendo o dovendo presumere che il
pagamento era avvenuto tramite carte di credito falsificate,
fatti avvenuti nelle
surriferite circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli art. 146
cpv. 1 CP e art. 251 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 30 marzo
Fatti
2009 n. 1511/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'950.-
(quattromilanovecentocinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote
da fr. 110.- (centodieci) - (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 0
(cinque) - (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4.
Ordina, ad avvenuta crescita in
giudicato della presente decisione, la confisca e la distruzione delle ricevute
sottoscritte dai detentori delle carte falsificate (art. 69 CP).
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 aprile 2009;
indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al
quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore DI 1, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2010 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
prospettati richiamato l’art. 250 cpv. 1 CPP, i
reati di:
-
complicità in truffa per avere, a __________, nel periodo giugno /
luglio 2007, nella sua qualità di impiegato presso lo LESA 1, aiutato
intenzionalmente in via di omissione terze persone, allo scopo di procacciare
ad altri un indebito profitto, inserendo nell’apposito apparecchio le carte di
credito che gli erano state consegnate da queste terze persone in seguito
all’acquisto di diversi apparecchi di telefonia mobile, sapendo o dovendo
presumere che le stesse erano di illecita provenienza, segnatamente
falsificate, aiutato ad ingannare con astuzia gli organi ed i funzionari delle
società di emissione di carte di credito, facenti capo ad LESA 2, trasmettendo
loro i documenti falsi di cui sub 2, affermando cose false e confermandone
subdolamente l’errore, inducendoli ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio
per un importo di almeno fr. 15'688.-, posto inoltre che la merce non è stata
recuperata;
-
complicità in falsità di documenti, per avere a __________, nel periodo
giugno / luglio 2007, aiutato in via di omissione gli autori della truffa di
cui al punto 1 a confezionare documenti falsi, sapendo o dovendo presumere che
le firme apposte sulle ricevute erano false;
sentiti il difensore, il quale chiede il
proscioglimento da ogni accusa;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
truffa, ripetuta, per avere, a __________,
nel periodo giugno/luglio 2007, nella sua qualità di impiegato presso lo LESA 1,
agendo in correità con terze persone, ognuna con proprio ruolo, allo scopo di procacciare
ad altri un indebito profitto, inserendo nell’apposito apparecchio le carte di
credito che gli erano state consegnate da terzi in seguito all’acquisto di
diversi apparecchi di telefonia mobile, sapendo o dovendo presumere che le
stesse erano di illecita provenienza, segnatamente falsificate, ripetutamente
ingannato con astuzia gli organi ed i funzionari delle società di emissione di
carte di credito, facenti capo ad LESA 2, trasmettendo loro i documenti falsi
di cui sub 2, affermando cose false e confermandone subdolamente l’errore,
inducendoli ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio per un importo di
almeno fr. 15'688.-, posto inoltre che la merce non è stata recuperata?
1.2
falsità in documenti, ripetuta, per
avere, a __________, nel periodo giugno/luglio 2007, per procacciare ad altri
un indebito profitto, al fine di perpetrare le truffe di cui sub 1, fatto uso,
a scopo d’inganno, di un documento falso, in particola-re, per avere, trasmesso
alle società emittenti delle carte di credito le ricevute sottoscritte dai
detentori delle carte falsificate, per l’incasso, sapendo o dovendo presumere
che il pagamento era avvenuto tramite carte di credito falsificate?
2.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
2.1
complicità in truffa?
2.2
complicità in falsità in
documenti?
3.
In caso di condanna quale deve
essere la pena?
4.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
5.
Deve essere ordinata la
confisca e la distruzione delle ricevute sottoscritte dai detentori delle carte
falsificate?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti sub
1.1
, 1.2., 2.1., 2.2., come segue agli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1 dalle accuse di truffa
(art. 146 cpv. 1 CP) e di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP);
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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