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Decisione

10.2009.227

Diffamazione; esposizione di sospetti di malversazione durante una riunione di un consiglio d'amministrazione; contesto generale di critica; cautela nelle affermazioni

9 marzo 2010Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reato

previsto dall'art. 173 CP; richiamato l’art. 42 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 30 marzo 2009 n. 1636/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento),

corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 120.- (centoventi) (art. 34 e seg.

CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 4 giorni (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr.

100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo

previsto dall’art. 369 CP;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 31 marzo

2009;

indetto il

dibattimento il 9 marzo 2010, al quale sono comparsi:

-

l’accusato, ,

- il

difensore, ,

, ,

- la

patrocinatrice di parte civile,;

il Sostituto

Procuratore pubblico con lettera 26 novembre 2009 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità

dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

proceduto all’audizione

dei testi __________ e __________;

sentiti la

patrocinatrice della parte civile, la quale ha chiesto la conferma del decreto

d’accusa nonché la rifusione di un risarcimento per torto morale per fr.

30'000.- e di oneri di patrocinio legale per fr. 1'882.70 (nota d’onorario

prodotta posteriormente alla chiusura dell’istruttoria);

il

difensore, il quale ha da parte sua postulato il proscioglimento del proprio

assistito, opponendosi alla produzione, a sua mente tardiva, della nota

d’onorario e postulando infine la reiezione di ogni domanda risarcitoria;

per

ultimo l'accusato;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1

autore colpevole di diffamazione, per avere, a __________

__________, alla riunione del Consiglio di amministrazione di __________,

incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole e, meglio, per aver

dichiarato che CIVI 1 aveva ordinato a __________ di attendere prima di

effettuare un versamento a favore di __________ a seguito della fiera di __________,

che l’esistenza della doppia cassa al __________ di __________ aveva una

valenza penale e che lo stesso aveva agito per interessi personali invece che

per gli interessi di __________?

2. In caso di

risposta affermativa quale deve essere la pena?

3. Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

4. Devono

essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o

deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

dato atto che con

scritto 12/15 marzo 2010 la parte civile, per il tramite della propria

patrocinatrice, ha chiesto la motivazione della sentenza, inoltrando nel

contempo dichiarazione di ricorso;

considerato in fatto ed

Considerandi

1.

ACCU 1, classe __________, ha frequentato,

dopo le scuole dell’obbligo, il Liceo a __________ per poi diplomarsi alla

Scuola __________ di __________.

Ritornato in __________, gestisce dal __________

un albergo a __________, il “__________”, da lui acquistato l’anno seguente.

Nello stesso albergo lavora la moglie, sua sostituta e capo ricevimento.

All’inizio degli anni Duemila, ACCU 1 è

stato nominato cassiere di __________ nonché membro del Consiglio

d’amministrazione.

A quel momento CIVI 1, qui parte civile, era

segretario generale di __________, con, tra l’altro, mansione di responsabile

della gestione del personale, nonché direttore della scuola esercenti.

Le stesse funzioni erano ricoperte da ACCU

1.

e da CIVI 1 allorquando nel settembre __________ si è svolto il __________ di

__________, di cui si dirà più oltre, con la precisazione che allora si

cominciava a preparare la successione del presidente cantonale __________, in

carica dal __________ e che avrebbe lasciato di lì a poco.

Dal __________, tale funzione direttiva è

ricoperta proprio dall’accusato; la parte civile non è più alle dipendenze di __________.

Atti e dibattimento hanno evidenziato forti

frizioni fra i vertici di __________, in particolare al momento dei fatti,

risalenti a fine __________, ma già da almeno un anno prima.

2.

Nel mese di settembre __________ si è svolto

a __________ il __________, tradizionale fiera alla quale il Cantone Ticino era

invitato come ospite d’onore. La __________ si occupava tra l’altro di

organizzare la presenza di personale qualificato e di sua fiducia presso il

bar-ristorante, da lei gestito e che offriva specialità ticinesi; per l’occasione

era stato previsto l’uso di due casse registratrici.

Nessuna delle parti è stata personalmente

presente al __________ (lo sostiene la stessa parte civile nella propria

querela, pag. 1); testi, presenti a __________, hanno confermato che CIVI 1 è

comparso solamente durante la giornata dedicata al Cantone Ticino (cfr. verbali

di Polizia __________ del 6.7.07 e __________ del 19.11.07).

Terminata la fiera, (almeno) uno dei

dipendenti di __________ che vi aveva preso parte, il cuoco __________, aveva esposto

a ACCU 1 “pesanti critiche circa la gestione del personale da parte del CIVI

1”

(verbale Polizia ACCU 1 del 24.1.2008), evidenziando lacune organizzative oltre

a perplessità sui motivi alla base della tenuta delle due casse.

__________, da parte sua, ha confermato di

aver parlato con l’accusato “di problemi generali concernenti la __________,

problemi che non hanno riguardato il denaro” (verbale Polizia __________

del 4.12.2007).

3.

Divenuto presidente di __________ nel

maggio __________, l’accusato ha ritenuto di dover perorare qualche mese dopo

davanti ai membri del Consiglio d’amministrazione la necessità di un

cambiamento di rotta nella gestione in cui sosteneva di non rispecchiarsi, in

particolare focalizzando le proprie critiche sull’operato del segretario CIVI 1,

rimproverato principalmente per le sue lacune nell’organizzazione e nella

gestione del personale nonché per le sue carenze nell’informazione.

Così, dopo che già i membri del Consiglio

d’amministrazione erano stati edotti sulla sua visione delle cose, in occasione

della riunione del Consiglio d’amministrazione di __________ tenutasi __________,

ACCU 1 si è detto contrario all’idea di sostenere ufficialmente la candidatura

di CIVI 1 al Gran Consiglio, elencando di seguito una serie di episodi nei

quali a suo dire il segretario si era comportato in maniera criticabile nell’esercizio

delle proprie funzioni. Messe in risalto dal presidente undici diverse censure

su aspetti concreti, vi era stato l’intervento di un membro del Consiglio

d’amministrazione su una questione contabile (relativa alla fiera di __________),

a seguito del quale il qui accusato aveva fatto riferimento a quanto era

avvenuto al __________ di __________.

Il verbale della riunione così riporta: “Presidente:

riprende la questione __________ informando su una questione di doppia cassa

nella contabilità di cui egli era a conoscenza. Valenza penale della situazione”.

Dopo discussione, improntata anche ad un

certo stupore, il Consiglio d’amministrazione seguiva il presidente nell’idea

di interrompere il rapporto di lavoro con il segretario, che nemmeno - a quel

punto, ovviamente - sarebbe stato sostenuto nella sua campagna elettorale.

CIVI 1 veniva quindi richiamato in sala e gli

venivano esposte, da parte di ACCU 1, le censure sul suo operato e le relative motivazioni,

di cui il verbale dà atto, nonché gli veniva comunicata la volontà di porre

fine al rapporto di lavoro.

4.

In data __________ CIVI 1 ha sporto querela penale nei confronti di ACCU 1 per titolo di calunnia, subordinatamente di

diffamazione, per le affermazioni proferite da quest’ultimo in data __________

davanti al Consiglio d’amministrazione di __________ relativamente (e

limitatamente) a quanto sarebbe avvenuto al __________ di __________ del __________.

Nella propria querela, l’ex segretario di __________,

costituitosi parte civile, indica che durante la riunione di cui sopra “il

querelato sosteneva che durante una manifestazione svoltasi a __________ nel __________

il Segretario cantonale di __________ sarebbe stato a conoscenza dell’esistenza

di doppia contabilità di cassa, grazie al quale avrebbe incamerato introiti non

dichiarati”.

Esperita

l’istruttoria predibattimentale, la AINQ 1 ha ritenuto che l’accusato andasse condannato per diffamazione per avere, a __________ __________, alla

riunione del Consiglio di amministrazione di __________, incolpato o reso

sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole e, meglio, per aver dichiarato che CIVI

1.

aveva ordinato a __________ di attendere prima di effettuare un versamento a

favore di __________ a seguito della fiera di __________, che l’esistenza della

doppia cassa al __________ di __________ aveva una valenza penale e che lo

stesso aveva agito per interessi personali invece che per gli interessi di __________

L’accusa

ha quindi ravvisato compiuto il reato nell’agire, o meglio nel dire, di ACCU 1

su tre aspetti differenti, e meglio sui pronunciati relativi ad un versamento

per la fiera di __________, alla valenza penale della doppia cassa in funzione

al __________ di __________ e sulla dichiarazione che CIVI 1 avrebbe agito per

interessi personali invece che per gli interessi di __________.

Al decreto

d’accusa del 30 marzo 2009, l’accusato, per il tramite del suo legale, ha

interposto opposizione il giorno seguente; da qui il dibattimento.

5.

In aula ACCU 1 ha tenuto a precisare che il suo dire davanti al Consiglio d’amministrazione in data __________ era

dettato dal fatto che non poteva sottoscrivere il modo di (non) agire di CIVI 1

nei compiti professionali che gli incombevano, soprattutto nell’organizzazione

e nella gestione del personale, ma anche nella mancata informazione agli organi

preposti, come al Consiglio d’amministrazione, i cui membri, difatti, di fronte

alle sue parole, erano rimasti assai stupiti per non essere stati messi a

conoscenza di certe situazioni.

L’accusato ha ricordato che

l’improvvisazione di CIVI 1 era oggetto di numerose lamentele da parte dei

collaboratori di __________.

L’attuale presidente di __________, di fronte a

quanto riferitogli di __________, si era ulteriormente allertato poiché

risultava che il personale si era fatto opinioni sbagliate, dimostrando che non

sapeva i motivi che stavano alla base della decisione, non usuale ma non per

questo in sé criticabile, di tenere due casse per registrare gli incassi:

sarebbe stato compito del responsabile del personale, cioè CIVI 1, informare

compiutamente chi lavorava a __________, evitando così dicerie che avrebbero

potuto portare nocumento all’immagine di __________. L’accusato ha indicato

essere stata una “fortuna” che __________ si sia sfogato con lui “anziché

andare alla redazione del __________” (verbale Polizia ACCU 1 del 24.1.08),

ribadendo che i propri timori fossero relativi all’immagine della __________

verso l’esterno.

ACCU 1 ha sostenuto poi di aver riferito al

Consiglio d’amministrazione in qualità di responsabile della federazione sulle

manchevolezze che avrebbe avuto il responsabile del personale CIVI 1, atteso

che ricerche da lui effettuate a più livelli avrebbero confermato numerose

inadempienze professionali.

L’accusato ha infine respinto con decisione di

aver mai affermato che CIVI 1 avesse preso dei soldi in nero o anche solo che

ne avesse il disegno. Del resto – dice ACCU 1 – CIVI 1 non era presente e non

poteva certo aver prelevato dalle casse del __________, “in mano” ad altri.

6.

Assente l’accusa, la parte civile ha

postulato la conferma del decreto d’accusa nonché la rifusione di un

risarcimento per torto morale per fr. 30'000.- e di oneri di patrocinio legale

per fr. 1'882.70.

Essa ha argomentato che l’onore, inteso

come rispettabilità e onestà, sarebbe stato leso dalle esternazioni a terze

persone dell’accusato, così pronunciatosi benché non sussistesse un interesse

pubblico preponderante. Per la parte civile, l’accusato l’ha ripetutamente

incolpata di aver organizzato un sistema di doppia cassa al fine di incassare

in nero, anteponendo gli interessi personali a quelli professionali, pur

conoscendo l’accusato i motivi alla base della doppia cassa e già sapendo che non

erano state commesse irregolarità; in ogni caso, prima di riferire a terzi,

egli avrebbe potuto e dovuto informarsi maggiormente.

La parte civile ha infine ricordato che è

pendente presso la Pretura di __________ una causa civile volta al risarcimento

per il torto morale patìto.

Essa ha chiosato riconoscendo che il

Sostituto procuratore pubblico ha commesso un errore ritenendo nel decreto

d’accusa quanto afferente la fiera di __________.

Da parte sua la difesa ha tenuto ad

evidenziare che la querela riguarda unicamente la questione __________ e

null’altro e che, in ogni caso, la stessa, come la pronuncia dell’accusa, è

infondata.

A suo dire le critiche, numerose e che non

toccano solo quanto avvenuto a __________, si limitano all’onorabilità

professionale, non tutelata dall’art. 173 CP. Inoltre il contesto in cui ACCU 1

si è pronunciato, con cautela, era quello corretto, viste le competenze del

Consiglio d’amministrazione, che poi ha seguito le proposte dell’accusato.

Sulle frasi proferite dal presidente in

quella riunione occorre limitarsi a quanto risulta dal verbale e dalle parole

di chi era presente: da nessuna parte emerge che ACCU 1 sia stato accusato di

avere incassato soldi in nero tramite un sistema di doppia cassa da lui

architettato.

La difesa ha ribadito infine che all’accusato

stava a cuore l’immagine di __________, che poteva essere lesa se le voci dei

collaboratori insoddisfatti fossero uscite all’esterno; la “valenza penale”

della questione non è riferita alla persona di CIVI 1.

Non sussistendo a sua mente dichiarazioni

diffamatorie, la difesa ha postulato il proscioglimento del proprio assistito.

7.

Per l’art. 173 cifra 1 CP chiunque,

comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta

disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei

oppure divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di

parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

L’onore protetto

giusta gli art. 173 segg. CP é il diritto di ognuno di non essere considerato

una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV 27; Riklin, Basler Kommentar, Basilea 2003,

n. 5 segg. ad art. 173 segg. CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

Zurigo 1997, n. 1 ad art. 173 segg. CP). La vittima di un reato contro

l’onore può essere una persona fisica o una persona giuridica o un’altra entità

giuridica avente capacità di stare in giudizio, non invece un’autorità o una

collettività pubblica (Rehberg/Schmid/Donatsch,

Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, pag. 320 seg.; Trechsel, op. cit., nn. 13, 15 ad art. 173 segg. CP). Gli

art. 173 segg. CP proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il

sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi

riconosciuti; sfuggono invece alla protezione penale quelle espressioni che,

senza far apparire spregevole la persona attaccata, offuscano la reputazione di

cui quest'ultima gode nell'ambito professionale o politico o l'opinione che

essa ha di sé stessa (cfr. DTF 119 IV 44; Rep.

1995, n. 9; Trechsel, op. cit., n.

3.

ad art. 173 segg. CP;

Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., pag. 318).

Per poter

ammettere una lesione dell’onore occorre che l’offesa sia diretta contro una

persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile

(DTF 100 IV 43); non è necessario che la persona presa di mira venga designata

con esattezza, nominalmente, essendo sufficiente che sia possibile identificarla

(cfr. Trechsel, op. cit. n. 13 ad

art. 173 segg. CP).

Se l’allegazione sia tale da nuocere alla

reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che

essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che,

nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non

prevenuto; il contesto va in ogni caso tenuto in particolare considerazione se

le dichiarazioni sono state rese nell’ambito di una procedura, di fronte ad una

cerchia ristretta di persone, perfettamente coscienti del particolare contesto

in cui sono state formulate e del fatto che le stesse fossero soggette a vaglio

critico, purché non si siano travalicati i limiti di quanto necessario e

pertinente per l’accertamento dei fatti (DTF 128 Iv 53, 119 Iv 44; Rep. 1995, n. 9; Riklin, op. cit., nn. 23 segg. ad art.

173.

segg. CP; Corboz,

Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Vol. I, n. 42 ad art. 173 CP; Trechsel, op. cit., n. 11 ad art. 173

segg. CP).

8.

Come sopra

ricordato il reato di diffamazione è perseguibile solo a querela di parte (art.

173.

cifra 1 CP).

Orbene,

invano si cercherebbe nella querela 2/5 febbraio 2007 (annessa al doc. 2) sporta

da CIVI 1 anche solo un accenno a due affermazioni ritenute diffamatorie nel

decreto d’accusa: l’aver detto che CIVI 1 aveva ordinato a __________ di

attendere prima di effettuare un versamento a favore di __________ a seguito

della fiera di __________ rispettivamente che lo stesso aveva agito per

interessi personali invece che per gli interessi di __________. La querela si

limita infatti a chiedere “l’apertura di un’inchiesta penale”

relativamente alla dichiarazione resa da ACCU 1 durante il Consiglio di

amministrazione di __________ tenutosi __________ ove “in tale occasione il

querelato sosteneva parimenti che durante una manifestazione svoltasi a __________

nel __________ il Segretario cantonale di __________ sarebbe stato a conoscenza

dell’esistenza di un sistema di doppia contabilità di cassa, grazie al quale

avrebbe incamerato introiti non dichiarati. Tale asserzione, peraltro già

sostenuta in occasione del consiglio direttivo allargato di __________ __________,

costituisce manifestamente una calunnia. ACCU 1 è infatti perfettamente a

conoscenza del fatto che CIVI 1 non aveva nemmeno presenziato a tale

manifestazione, rispettivamente che la supervisione degli incassi e la tenuta

delle registrazioni di cassa erano state affidate alla ditta __________ di __________,

rappresentata dal signor __________”.

Nemmeno al

dibattimento la parte civile ha sostenuto il contrario, incentrando la propria

presa di posizione sulla sola questione del __________ di __________. Anzi,

addirittura essa ha evidenziato l’errore dell’accusa riguardo le affermazioni

sulla fiera di __________.

Nello stesso

senso, del resto, tutta l’istruttoria predibattimentale.

Ne deriva

che, già solo per difetto di querela, l’accusato va prosciolto relativamente

alle accuse di diffamazione “per aver dichiarato che CIVI 1 aveva ordinato a

__________ di attendere prima di effettuare un versamento a favore di __________

a seguito della fiera di __________” rispettivamente che CIVI 1 “aveva

agito per interessi personali invece che per gli interessi di __________”.

9.

Focalizzati

l’affermazione e il contesto da esaminare, occorre ritornare

sull’organizzazione del __________, stand __________, e su quanto ne è seguito.

L’allestimento

della struttura da parte del Cantone Ticino, ospite della rassegna, era affidato

alla ditta __________ di __________ diretta da __________ (verbale Polizia CIVI

1.

del __________), che aveva il compito di “far funzionare e gestire nel

miglior modo, per meglio rappresentare la qualità della gastronomia ticinese,

il ristorante/bar adiacente” (verbale Polizia __________ del __________).

All’interno

il ristorante era gestito da __________, la quale forniva il personale, si

occupava della sua sistemazione e del pagamento dell’alloggio. Al termine della

manifestazione l’eventuale utile sarebbe stato suddiviso fra __________ e __________;

i conti finali registreranno un utile di fr. 10'806.--, effettivamente diviso.

Responsabile

per __________ a __________, e quindi anche per gli incassi, poiché così

incaricato da CIVI 1, era __________, il quale ogni sera procedeva, con __________,

alla “lettura” delle casse. __________ medesimo e __________, persone di

fiducia si occupavano delle registrazioni giornaliere alle due casse (cfr. verbali

Polizia CIVI 1 del __________ e __________ del __________).

__________

ha confermato di essere stato presente a __________ quale responsabile del

servizio e della vendita, che era lui che leggeva e __________ che incassava i

totali a fine giornata e che sempre lui organizzava i turni delle persone alle

casse, a seconda delle esigenze (verbale Polizia __________ del __________).

Non è il

caso di soffermarsi troppo sugli scopi per cui era stato istituito il sistema

delle doppie casse, atteso che quanto agli atti permette di delinearli con

sufficiente charezza: una per gli incassi del bar, una per quelli del

ristorante, anche se poi per problemi di funzionamento della prima è stata a

volte utilizzata solo la seconda. Così hanno riferito sia __________ (verbale

Polizia del __________) che __________ (verbale di Polizia del __________). L’istruttoria

non ha messo in evidenza irregolarità e/o secondi malevoli fini, in fin dei

conti, almeno a detta di ACCU 1, sottintesi solo da __________ e da nessun

altro, nemmeno dall’accusato.

Come già riferito, nell’autunno del __________,

ACCU 1 ha ricevuto la visita di __________, da quasi due decenni attivo quale

cuoco-insegnante presso la __________ e responsabile della cucina alla fiera di

__________. Così si è espresso l’accusato nel verbale reso il __________

davanti alla Polizia, il cui contenuto è stato ribadito al dibattimento: “In

quell’occasione mi ha esternato pesanti critiche circa la gestione del

personale da parte del CIVI 1. Mi indicò che si era trovato nella posizione di

dover contattare i genitori degli apprendisti il venerdì sera per dire loro che

da sabato, giorno dopo, sarebbero stati assenti da casa per dieci giorni perché

dovevano andare a __________ con lui. Ha inoltre aggiunto che, sempre a __________,

hanno dormito in baracche fatiscenti, in camere doppie, non avevano un franco a

disposizione neanche per potersi comperare un caffè, e quando ha postulato a __________

di farsi dare del denaro, quest’ultimo gli ha consegnato franchi mille. (…)

Ebbe pure a dirmi d’aver avuto occasione di guardare le cifre d’affari che

venivano generate, costatando che un giorno aspettandosi un incremento

sensibile, visto il maggior volume di lavoro svolto, contrariamente alla sua

aspettativa la cifra d’affari era di gran lunga inferiore, ed in questo

contesto mi confermò che erano presenti due distinte casse. Oggi che non

ricordo con esattezza le cifre proferite dal __________ durante il nostro

colloquio, ricordo che parlò di franchi cinquemila e rotti contro oltre

novemila del giorno precedente, una somma pertanto sensibile in quel contesto e

non ho alcun motivo di ritenere che __________ stesse inventando qualcosa.

Inoltre __________ mi confermò di avere chiesto i motivi del perché di questa

differenza, la risposta che gli fu resa era del tenore che dal momento che si

pagava l’affitto in base alla cifra d’affari dopo un certo orario non si tipava

o si tipava su un’altra cassa. In quella vicenda la perplessità di __________

era avvalorata dal fatto che mi ha detto che vi erano due casse, e quando un

quadro è messo nella condizione di non sapere per certo i motivi o i perché si

agisca in un determinato modo, lo ritengo grave perché insinua evidentemente

dei sospetti che possono avere pesanti conseguenze, Ho costatato con tristezza

che anziché disporre nel signor __________ di una forza di lavoro motivata,

questo era frustrato dalla non considerazione che gli si attestava e dalla

faciloneria da parte del suo diretto superiore che era il CIVI 1”.

Nel __________ sia __________ che __________,

addetta alla cassa a __________, pur con motivazioni diverse e non legate

direttamente alla “questione __________”, sono stati licenziati dal Consiglio

di amministrazione.

10.

Oggetto

della querela, e dell’esame in casu, è, come visto, unicamente l’affermazione

- per stare al decreto d’accusa - “che l’esistenza della doppia cassa al __________

di __________ aveva una valenza penale”, pronunciata a __________ __________

durante la riunione del Consiglio d’amministrazione di __________ attraverso la

quale CIVI 1 sarebbe stato “incolpato o reso sospetto di condotta

disonorevole”.

Agli atti

v’è copia del verbale della citata riunione alla quale hanno presenziato tutti

i membri (“il signor __________, scusato, arriverà”).

Vi si

evince che all’inizio CIVI 1 si è presentato a postulare sostegno alla propria

personale candidatura in Gran Consiglio.

Poi,

uscito il segretario, ha preso la parola il presidente ACCU 1 che sostenendo

che “non si può andare avanti così” ed elencando in ca. due ore e mezzo una

serie di questioni a suo avviso deprecabili nell’attività della parte civile ha

invitato il Consiglio d’amministrazione ad assumersi le proprie responsabilità.

Nell’ordine,

l’accusato ha esposto (le argomentazioni, non sempre pienamente comprensibili,

sono forzatamente limitate a quanto risulta dal verbale):

- il fatto che CIVI 1 non avesse chiesto

l’accordo degli albergatori, a suo dire conditio sine qua non, per il

progetto __________, partito nel __________ e “gestito male” nonché che nello

stesso contesto non fosse stato onorato un accordo da parte di __________ ciò

che aveva comportato che contro la stessa venisse fatto spiccare dal creditore

un precetto esecutivo;

- il fatto che l’estratto dell’Ufficio di

esecuzione a nome della __________ presentasse numerose procedure, le più

vecchie risalenti al __________, che potevano essere in massima parte

cancellate, concludendo che “un simile elenco non onora l’associazione di

categoria”;

- il fatto che “in merito ad una questione

ipotecaria” CIVI 1 abbia usato in uno scritto toni e forma non consoni;

informazioni prese successivamente presso la banca avrebbero mostrato che non

sussisteva in realtà alcun problema;

- il fatto che per una questione di disdette da

un contratto di locazione con la __________, la __________ abbia perso, non

incassando più pigioni, importi assai considerevoli e che non sia stato cercato

un inquilino in sostituzione; ACCU 1 rammenta che “secondo l’art. 17 degli

Statuti il Segretario aveva la mansione della gestione”, riservandosi “su

questo punto il diritto e il dovere di procedere nelle dovute sedi per

accertare o escludere fatti di rilevanza penale” (qui, per la prima volta,

l’accusato richiama la possibilità di agire in giustizia pur facendo

riferimento all’ambito sbagliato del diritto applicabile, civile piuttosto che

penale);

- il fatto, da poco scoperto, che CIVI 1 non si

presentasse “praticamente mai” ai consessi di __________, la quale ha

deplorato in forma scritta “la continua assenza” del segretario

ticinese, ancora all’ultimo corso, benché “annunciato con diversi mesi

d’anticipo”;

- il fatto che __________ avesse criticato __________

per l’assenza allo __________ di __________;

- il fatto che il Cancelliere dello Stato avesse

chiesto lumi su come fosse stato possibile aver causato una perdita alla fiera

di __________ di fr. 55'000.-- sull’arco di soli 10 giorni, specificando che “nel

frattempo non era più intenzionato a dare incarichi diretti a GT”;

- il fatto che la Divisione per la formazione professionale avesse atteso per tre anni che la __________

presentasse la documentazione richiesta per il caso __________, tanto che i

fondi di finanziamento erano rimasti sospesi per due anni; inoltre che il

dossier presentato avesse mostrato lacune in 25 dei 26 punti richiesti, il

livello dei docenti fosse considerato insoddisfacente e che fossero state

espresse “gravi critiche all’indirizzo di GT”;

- il fatto che nella questione __________ vi fosse

stata una lettera di scuse a nome di __________ firmata da CIVI 1, su cui poi

si era basata la pretesa (con precetto esecutivo) di un creditore per fr. 15'000.--;

dopo transazione bonale per importo inferiore, CIVI 1 aveva “bloccato il

pagamento” disposto dal presidente e dal cassiere “con l’argomento di

non volere creare un precedente”;

- il fatto che fosse “stato il comune di __________,

e non l’amministratore, che aveva proposto una tabella di ammortamento per lo

stabile sull’arco di trent’anni”;

- il fatto che malgrado “la competenza della

cessione spettasse all’assemblea dei delegati”, “il sito “ristoranti” fosse

stato venduto con il __________ sebbene non appartenesse a GT, bensì a __________.

Tramite questo accordo emerge uno sponsoring supplementare di 48'000 franchi

sui cui benefici si potrebbero ravvisare dei fondi da campagna elettorale, non

essendo del tutto chiari”;

- il fatto che fosse stato dato permesso da CIVI

1.

a un dipendente di __________ affinché questi ottenesse un mandato a tempo

parziale da __________, senza preventivamente informare il Consiglio

d’amministrazione, laddove il presidente indica due possibilità: CIVI 1 “ha

autorizzato e/o lo sapeva ma non ha informato il CDA” oppure “non lo

sapeva, dimostrando di non essere all’altezza di un funzionario dirigente”.

Presentate

queste undici questioni, fra le quali non si ritrova quella relativa al __________,

ACCU 1 si è fermato, ritenendo “di aver formulato sufficienti motivi”

per concludere all’allontanamento di CIVI 1 dalla funzione di segretario.

Solo dopo

l’intervento del membro del Consiglio d’amministrazione __________ che ha fatto

riferimento alla “questione di __________”, l’accusato si è soffermato su

quella che è verbalizzata come la “questione __________”, ponendo già così l’accento

su quanto da questi riferito e che in tal modo doveva essere percepita anche da

chi ascoltava.

L’accusa

ha ravvisato gli estremi della diffamazione proprio in questo intervento, così

verbalizzato: “Presidente: riprende la questione __________ informando su

una questione di doppia cassa nella contabilità di cui egli era a conoscenza. __________

penale della situazione”.

Ebbene,

ciò che subito si nota è che non v’è alcun riferimento espresso a situazioni di

“nero” né che di ciò abbia profittato il segretario.

Gli

interventi dalla sala che seguono non riguardano più tale questione, limitata a

poche righe di verbale, quando altre hanno preso ben più spazio, e si presume,

quindi, anche di discussione.

La maggior

parte degli interventi dei membri è improntata allo stupore per la

misconoscenza di come siano state gestite le questioni citate dal presidente.

Dopo lunga

discussione, cui non si fa più accenno alla “questione __________”, il

Consiglio d’amministrazione giunge a decidere di licenziare CIVI 1 qualora

questi “non dovesse accettare di inoltrare le dimissioni”.

Richiamata

nel consesso la parte civile, l’accusato le ha spiegato che il Consiglio

d’amministrazione era giunto alla conclusione che “l’amministrazione e

l’informazione è stata alquanto lacunosa”, esponendo di seguito gli esempi

sopraccitati, fra cui “la questione del signor __________ che lo ha

informato su una questione di doppia cassa alle fiere”.

Non

risulta dal verbale che la parte civile abbia preso posizione al proposito.

11.

L’intera

riunione, introduzione sulla candidatura politica a parte, è stata improntata

alla critica sull’operato professionale del segretario; ACCU 1, nella sua

esposizione, ha citato oltre una decina di fatti laddove, a suo parere (poi

condiviso dal Consiglio d’amministrazione), CIVI 1 non aveva agito,

professionalmente parlando, come avrebbe dovuto. Solo in un secondo tempo egli

ha citato, a titolo abbondanziale, quanto riferitogli sull’esperienza al __________

definendola (e così anche il verbalizzante) “questione __________”, col nome

cioè di chi, quale dipendente di lungo corso, aveva messo in evidenza la

cattiva organizzazione riguardo al personale, al suo alloggio, alla sua

gestione e alla sua (mancanza di) informazione.

Così del

resto anche __________ che ha negato di aver sostenuto “che la funzione

della seconda cassa aveva lo scopo di malversazioni” e che con ACCU 1, dopo

il __________ aveva “parlato di problemi generali concernenti la __________”.

Il cuoco ha confermato così che le sue esternazioni vertevano su “problemi

generali”, da intendere sulla gestione in generale, proprio come riferito

dall’accusato, che ha censurato l’agire di CIVI 1 per la cattiva gestione,

organizzazione e, ancor di più, informazione, sia ai propri dipendenti (nel

caso sui motivi che giustificavano la tenuta di due casse) sia al Consiglio

d’amministrazione.

Nemmeno __________

ha mai discusso con __________ del fatto “che CIVI 1 avrebbe operato con del

denaro nero” (verbale di Pretura __________).

Non solo

come detto, dal verbale, ma nemmeno dall’incarto risulta che le dichiarazioni

oggetto di querela si siano spinte sino ad accusare CIVI 1 o anche solo

renderlo espressamente sospetto di aver architettato un sistema d’incasso “in

nero”. Non lo afferma nemmeno, expressis verbis, il decreto d’accusa.

ACCU 1 poi

l’ha sempre negato, sapendo del resto che il segretario non era presente a __________.

Vero è che

il verbale della riunione dell’__________ __________ riporta la locuzione “valenza

penale”, ciò che, di per sé, nulla permette di comprendere su cosa sia

stato effettivamente detto.

E’ allora

utile riprendere quanto riferito da chi era presente a quella riunione.

Così __________,

a quel tempo membro del Consiglio d’amministrazione

(verbale

Pretura __________): “Quando CIVI 1 è rientrato nel CdA il presidente gli ha

riferito dapprima dell’opinione negativa del CdA in relazione alla sua

candidatura politica, poi gli ha elencato tutti gli addebiti elencati nel

verbale e alla fine gli ha detto che stando così le cose era meglio se la

collaborazione fra CIVI 1 e __________ fosse cessata dal momento che la fiducia

in CIVI 1 era venuta a cadere”.

Rilevante,

poi, il dire di __________ che ha contestualizzato lo spirito delle

informazioni - per come percepite da chi era presente - fornite dal presidente

sulla faccenda del __________: “Il presidente ha messo al corrente il CdA di

voci che circolavano tra i collaboratori di __________ i quali riferivano che

durante una fiera a __________ vi erano in funzione due casse. Il personale si

chiedeva se vi era un secondo fine nel disporre di due casse oppure no. Il

presidente si diceva preoccupato perché queste voci potevano danneggiare

l’immagine di __________ e riteneva che fosse necessario approfondire la

questione. (...) Se il personale di __________ che lavorava sulle casse aveva

queste preoccupazioni, era compito di __________ verificare. Queste voci erano

state riportate al presidente dal signor __________ (...). Il rimprovero di ACCU

1.

a __________ era riferito al fatto che __________ era responsabile del

personale impiegato a __________ e che capo del personale di __________ era il

direttore ossia CIVI 1. Se il personale metteva in giro la voce; perché due

casse? Forse per una doppia contabilità? E’ vero che si trattava pur sempre di

una voce, ma che andava verificata. La manchevolezza rimproverata al direttore

era la non corretta gestione del personale, nel senso che non c’era

comunicazione tra il direttore e il personale.

La

valenza penale indicata nel verbale si riferisce presumibilmente al fatto che

se la voce avesse trovato un qualche fondamento, allora avrebbe potuto avere

una valenza penale”.

Dalle

parole di __________ non traspare alcun riferimento ad incassi in nero

percepiti da CIVI 1, del quale l’accusato ha rimproverato davanti a terzi la “non

corretta gestione del personale” che, per mancanza d’informazione, si

poneva delle domande che, se esternate, potevano danneggiare l’immagine di.

L’altra

persona che era presente __________ e che ha potuto quindi fornire

delucidazioni su quanto e come detto da ACCU 1, è __________, che

nell’occasione ha funto anche da verbalista (verbale Pretura __________): “Posso

confermare che quello che ho scritto nel verbale corrisponde a ciò che è stato

detto. ACCU 1 ha elencato tutte le cose che non andavano, non facendo

apprezzamenti sulle persone, ma sulle capacità dirigenziali, concludendo che

così non si poteva andare avanti”. __________, insomma, ha escluso si

volesse criticare il CIVI 1 uomo, ma (solo) il CIVI 1 dirigente, per le sue

(in)capacità professionali. __________ riferisce su diversi problemi

riguardanti l’agire professionale di CIVI 1 ed evidenziati da __________

davanti al Consiglio di amministrazione “rendendolo formalmente responsabile

dei suoi compiti”.

Riguardo

all’indicazione “valenza penale”, il verbalista __________ ha indicato

che si riferiva “al fatto che qualcuno deve aver detto che il tenere una

doppia cassa può avere una valenza penale”.

Insomma,

né da __________ né da __________, gli unici due presenti, fra gli interrogati

“neutri”, alla riunione __________, nemmeno risulta cristallino chi abbia fatto

accenno alla “valenza penale” della situazione.

Pur del

tutto abbondanzialmente, su cosa si possa intendere per “valenza penale

della situazione” occorre infine ricordare l’accezione che l’accusato, non

giurista, sembra darvi, ritenuto che già in precedenza, in quella riunione,

egli - senza che ciò suscitasse reazione né negli astanti prima né in CIVI 1 dopo

- già aveva richiamato, a torto, le norme penali, pur trattando un contesto di

diritto civile (quello della locazione degli spazi alla __________), come a far

credere che, per lui, sia “penale” ogni questione giuridica.

Di più, se

secondo l’accusato la questione delle doppie casse avesse avuto una “valenza

penale” nel senso di un comportamento illecito di __________, il presidente,

che mirava col suo discorso al di lui allontanamento, l’avrebbe fatta valere

come argomentazione principe per sottolineare la sua proposta e non certo solo ad

abundantiam, come dodicesima censura. Se non vi fosse stato l’intervento

del membro __________ sulla fiera di __________, probabilmente ACCU 1 nemmeno

avrebbe toccato il tema __________, quel giorno, bastando a suo parere (come

risulta dal verbale) i casi elencati in precedenza.

12.

Alle

medesime conclusioni, pur se su un piano giuridico diverso, giunge il Pretore

della Giurisdizione di __________, presso cui è pendente una procedura civile

(azione contro lesioni illecite della personalità) promossa da CIVI 1, nella

sua pronuncia __________ (consid. 4):

“Nel

caso concreto, le critiche rivolte all’attore sono state esternate nell’ambito

di una riunione del Consiglio d’amministrazione, nella quale il convenuto ha

esposto l’attività di CIVI 1 all’attenzione dei membri dell’organo

dell’associazione, al quale compete, tra l’altro, il controllo finanziario, la

nomina o la revoca delle persona incaricate della gestione e la loro

sorveglianza.

Dalla

documentazione agli atti, in particolare dal verbale __________ del Consiglio

d’amministrazione, traspare che le critiche mosse verso CIVI 1 riguardano

unicamente le sue qualità lavorative e rientrano pertanto in un campo che

spetta al datore di lavoro di vegliare e controllare. Nel verbale non si

riscontrano a ben vedere affermazioni ingiuriose o vessatorie da parte del

presidente, che laddove ravvisa fattispecie che potrebbero avere rilevanza

penale, non omette di far presente che si tratta di asserzioni che devono

ancora essere verificate”.

13.

Infine va

considerato il contesto in cui l’affermazione è stata pronunciata: ACCU 1 ha riferito, con la dovuta cautela, indicando che si sarebbe dovuto verificare (le conseguenze di)

quanto riferitogli, a chi era preposto a ricevere e a vagliare tali

segnalazioni, di mero carattere professionale, rispettivamente a deciderne le

conseguenze: il Consiglio d’amministrazione, il quale, per contro, non risulta

abbia nemmeno abbozzato la discussione sull’opportunità di sottoporre la

questione alla giustizia.

14.

Richiamato

quanto esposto al considerando 7 e ritenuto che quanto riferito dall’accusato ha

toccato unicamente capacità e reputazione professionale della parte civile, senza

che questa venisse mostrata come spregevole, si deve concludere che ACCU 1 va

prosciolto dall’accusa di aver diffamato CIVI 1 per quanto detto davanti al

Consiglio d’amministrazione di __________ __________.

Le tasse e

le spese vanno poste a carico dello Stato.

P.q.m.,

visti gli art. 1

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai

quesiti posti sub 1. e 4., come segue agli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di diffamazione;

assegna le tasse

e le spese allo Stato;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

avverte che la

motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,

in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,

con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono

lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello

Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 110.-- testi

fr. 310.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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