10.2009.227
Diffamazione; esposizione di sospetti di malversazione durante una riunione di un consiglio d'amministrazione; contesto generale di critica; cautela nelle affermazioni
9 marzo 2010Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.227
Data decisione, Autorità:
09.03.2010, PRPEN
Titolo:
Diffamazione; esposizione di sospetti di malversazione durante una riunione di un consiglio d'amministrazione; contesto generale di critica; cautela nelle affermazioni
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
10.2009.227
DA
1636/2009
Bellinzona
9
marzo 2010
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di diffamazione
per
avere, a __________ __________, alla riunione del Consiglio di amministrazione
di __________, incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole e,
meglio, per aver dichiarato che CIVI 1 aveva ordinato a __________ di attendere
prima di effettuare un versamento a favore di __________ a seguito della fiera
di __________, che l’esistenza della doppia cassa al __________ di __________
aveva una valenza penale e che lo stesso aveva agito per interessi personali
invece che per gli interessi di __________;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reato
previsto dall'art. 173 CP; richiamato l’art. 42 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 30 marzo 2009 n. 1636/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento),
corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 120.- (centoventi) (art. 34 e seg.
CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 4 giorni (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr.
100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo
previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 31 marzo
2009;
indetto il
dibattimento il 9 marzo 2010, al quale sono comparsi:
-
l’accusato, ,
- il
difensore, ,
, ,
- la
patrocinatrice di parte civile,;
il Sostituto
Procuratore pubblico con lettera 26 novembre 2009 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
proceduto all’audizione
dei testi __________ e __________;
sentiti la
patrocinatrice della parte civile, la quale ha chiesto la conferma del decreto
d’accusa nonché la rifusione di un risarcimento per torto morale per fr.
30'000.- e di oneri di patrocinio legale per fr. 1'882.70 (nota d’onorario
prodotta posteriormente alla chiusura dell’istruttoria);
il
difensore, il quale ha da parte sua postulato il proscioglimento del proprio
assistito, opponendosi alla produzione, a sua mente tardiva, della nota
d’onorario e postulando infine la reiezione di ogni domanda risarcitoria;
per
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1
autore colpevole di diffamazione, per avere, a __________
__________, alla riunione del Consiglio di amministrazione di __________,
incolpato o reso sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole e, meglio, per aver
dichiarato che CIVI 1 aveva ordinato a __________ di attendere prima di
effettuare un versamento a favore di __________ a seguito della fiera di __________,
che l’esistenza della doppia cassa al __________ di __________ aveva una
valenza penale e che lo stesso aveva agito per interessi personali invece che
per gli interessi di __________?
2. In caso di
risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4. Devono
essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o
deve esservi rinvio al competente foro civile?
5. A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
dato atto che con
scritto 12/15 marzo 2010 la parte civile, per il tramite della propria
patrocinatrice, ha chiesto la motivazione della sentenza, inoltrando nel
contempo dichiarazione di ricorso;
considerato in fatto ed
Considerandi
1.
ACCU 1, classe __________, ha frequentato,
dopo le scuole dell’obbligo, il Liceo a __________ per poi diplomarsi alla
Scuola __________ di __________.
Ritornato in __________, gestisce dal __________
un albergo a __________, il “__________”, da lui acquistato l’anno seguente.
Nello stesso albergo lavora la moglie, sua sostituta e capo ricevimento.
All’inizio degli anni Duemila, ACCU 1 è
stato nominato cassiere di __________ nonché membro del Consiglio
d’amministrazione.
A quel momento CIVI 1, qui parte civile, era
segretario generale di __________, con, tra l’altro, mansione di responsabile
della gestione del personale, nonché direttore della scuola esercenti.
Le stesse funzioni erano ricoperte da ACCU
1.
e da CIVI 1 allorquando nel settembre __________ si è svolto il __________ di
__________, di cui si dirà più oltre, con la precisazione che allora si
cominciava a preparare la successione del presidente cantonale __________, in
carica dal __________ e che avrebbe lasciato di lì a poco.
Dal __________, tale funzione direttiva è
ricoperta proprio dall’accusato; la parte civile non è più alle dipendenze di __________.
Atti e dibattimento hanno evidenziato forti
frizioni fra i vertici di __________, in particolare al momento dei fatti,
risalenti a fine __________, ma già da almeno un anno prima.
2.
Nel mese di settembre __________ si è svolto
a __________ il __________, tradizionale fiera alla quale il Cantone Ticino era
invitato come ospite d’onore. La __________ si occupava tra l’altro di
organizzare la presenza di personale qualificato e di sua fiducia presso il
bar-ristorante, da lei gestito e che offriva specialità ticinesi; per l’occasione
era stato previsto l’uso di due casse registratrici.
Nessuna delle parti è stata personalmente
presente al __________ (lo sostiene la stessa parte civile nella propria
querela, pag. 1); testi, presenti a __________, hanno confermato che CIVI 1 è
comparso solamente durante la giornata dedicata al Cantone Ticino (cfr. verbali
di Polizia __________ del 6.7.07 e __________ del 19.11.07).
Terminata la fiera, (almeno) uno dei
dipendenti di __________ che vi aveva preso parte, il cuoco __________, aveva esposto
a ACCU 1 “pesanti critiche circa la gestione del personale da parte del CIVI
1”
(verbale Polizia ACCU 1 del 24.1.2008), evidenziando lacune organizzative oltre
a perplessità sui motivi alla base della tenuta delle due casse.
__________, da parte sua, ha confermato di
aver parlato con l’accusato “di problemi generali concernenti la __________,
problemi che non hanno riguardato il denaro” (verbale Polizia __________
del 4.12.2007).
3.
Divenuto presidente di __________ nel
maggio __________, l’accusato ha ritenuto di dover perorare qualche mese dopo
davanti ai membri del Consiglio d’amministrazione la necessità di un
cambiamento di rotta nella gestione in cui sosteneva di non rispecchiarsi, in
particolare focalizzando le proprie critiche sull’operato del segretario CIVI 1,
rimproverato principalmente per le sue lacune nell’organizzazione e nella
gestione del personale nonché per le sue carenze nell’informazione.
Così, dopo che già i membri del Consiglio
d’amministrazione erano stati edotti sulla sua visione delle cose, in occasione
della riunione del Consiglio d’amministrazione di __________ tenutasi __________,
ACCU 1 si è detto contrario all’idea di sostenere ufficialmente la candidatura
di CIVI 1 al Gran Consiglio, elencando di seguito una serie di episodi nei
quali a suo dire il segretario si era comportato in maniera criticabile nell’esercizio
delle proprie funzioni. Messe in risalto dal presidente undici diverse censure
su aspetti concreti, vi era stato l’intervento di un membro del Consiglio
d’amministrazione su una questione contabile (relativa alla fiera di __________),
a seguito del quale il qui accusato aveva fatto riferimento a quanto era
avvenuto al __________ di __________.
Il verbale della riunione così riporta: “Presidente:
riprende la questione __________ informando su una questione di doppia cassa
nella contabilità di cui egli era a conoscenza. Valenza penale della situazione”.
Dopo discussione, improntata anche ad un
certo stupore, il Consiglio d’amministrazione seguiva il presidente nell’idea
di interrompere il rapporto di lavoro con il segretario, che nemmeno - a quel
punto, ovviamente - sarebbe stato sostenuto nella sua campagna elettorale.
CIVI 1 veniva quindi richiamato in sala e gli
venivano esposte, da parte di ACCU 1, le censure sul suo operato e le relative motivazioni,
di cui il verbale dà atto, nonché gli veniva comunicata la volontà di porre
fine al rapporto di lavoro.
4.
In data __________ CIVI 1 ha sporto querela penale nei confronti di ACCU 1 per titolo di calunnia, subordinatamente di
diffamazione, per le affermazioni proferite da quest’ultimo in data __________
davanti al Consiglio d’amministrazione di __________ relativamente (e
limitatamente) a quanto sarebbe avvenuto al __________ di __________ del __________.
Nella propria querela, l’ex segretario di __________,
costituitosi parte civile, indica che durante la riunione di cui sopra “il
querelato sosteneva che durante una manifestazione svoltasi a __________ nel __________
il Segretario cantonale di __________ sarebbe stato a conoscenza dell’esistenza
di doppia contabilità di cassa, grazie al quale avrebbe incamerato introiti non
dichiarati”.
Esperita
l’istruttoria predibattimentale, la AINQ 1 ha ritenuto che l’accusato andasse condannato per diffamazione per avere, a __________ __________, alla
riunione del Consiglio di amministrazione di __________, incolpato o reso
sospetto CIVI 1 di condotta disonorevole e, meglio, per aver dichiarato che CIVI
1.
aveva ordinato a __________ di attendere prima di effettuare un versamento a
favore di __________ a seguito della fiera di __________, che l’esistenza della
doppia cassa al __________ di __________ aveva una valenza penale e che lo
stesso aveva agito per interessi personali invece che per gli interessi di __________
L’accusa
ha quindi ravvisato compiuto il reato nell’agire, o meglio nel dire, di ACCU 1
su tre aspetti differenti, e meglio sui pronunciati relativi ad un versamento
per la fiera di __________, alla valenza penale della doppia cassa in funzione
al __________ di __________ e sulla dichiarazione che CIVI 1 avrebbe agito per
interessi personali invece che per gli interessi di __________.
Al decreto
d’accusa del 30 marzo 2009, l’accusato, per il tramite del suo legale, ha
interposto opposizione il giorno seguente; da qui il dibattimento.
5.
In aula ACCU 1 ha tenuto a precisare che il suo dire davanti al Consiglio d’amministrazione in data __________ era
dettato dal fatto che non poteva sottoscrivere il modo di (non) agire di CIVI 1
nei compiti professionali che gli incombevano, soprattutto nell’organizzazione
e nella gestione del personale, ma anche nella mancata informazione agli organi
preposti, come al Consiglio d’amministrazione, i cui membri, difatti, di fronte
alle sue parole, erano rimasti assai stupiti per non essere stati messi a
conoscenza di certe situazioni.
L’accusato ha ricordato che
l’improvvisazione di CIVI 1 era oggetto di numerose lamentele da parte dei
collaboratori di __________.
L’attuale presidente di __________, di fronte a
quanto riferitogli di __________, si era ulteriormente allertato poiché
risultava che il personale si era fatto opinioni sbagliate, dimostrando che non
sapeva i motivi che stavano alla base della decisione, non usuale ma non per
questo in sé criticabile, di tenere due casse per registrare gli incassi:
sarebbe stato compito del responsabile del personale, cioè CIVI 1, informare
compiutamente chi lavorava a __________, evitando così dicerie che avrebbero
potuto portare nocumento all’immagine di __________. L’accusato ha indicato
essere stata una “fortuna” che __________ si sia sfogato con lui “anziché
andare alla redazione del __________” (verbale Polizia ACCU 1 del 24.1.08),
ribadendo che i propri timori fossero relativi all’immagine della __________
verso l’esterno.
ACCU 1 ha sostenuto poi di aver riferito al
Consiglio d’amministrazione in qualità di responsabile della federazione sulle
manchevolezze che avrebbe avuto il responsabile del personale CIVI 1, atteso
che ricerche da lui effettuate a più livelli avrebbero confermato numerose
inadempienze professionali.
L’accusato ha infine respinto con decisione di
aver mai affermato che CIVI 1 avesse preso dei soldi in nero o anche solo che
ne avesse il disegno. Del resto – dice ACCU 1 – CIVI 1 non era presente e non
poteva certo aver prelevato dalle casse del __________, “in mano” ad altri.
6.
Assente l’accusa, la parte civile ha
postulato la conferma del decreto d’accusa nonché la rifusione di un
risarcimento per torto morale per fr. 30'000.- e di oneri di patrocinio legale
per fr. 1'882.70.
Essa ha argomentato che l’onore, inteso
come rispettabilità e onestà, sarebbe stato leso dalle esternazioni a terze
persone dell’accusato, così pronunciatosi benché non sussistesse un interesse
pubblico preponderante. Per la parte civile, l’accusato l’ha ripetutamente
incolpata di aver organizzato un sistema di doppia cassa al fine di incassare
in nero, anteponendo gli interessi personali a quelli professionali, pur
conoscendo l’accusato i motivi alla base della doppia cassa e già sapendo che non
erano state commesse irregolarità; in ogni caso, prima di riferire a terzi,
egli avrebbe potuto e dovuto informarsi maggiormente.
La parte civile ha infine ricordato che è
pendente presso la Pretura di __________ una causa civile volta al risarcimento
per il torto morale patìto.
Essa ha chiosato riconoscendo che il
Sostituto procuratore pubblico ha commesso un errore ritenendo nel decreto
d’accusa quanto afferente la fiera di __________.
Da parte sua la difesa ha tenuto ad
evidenziare che la querela riguarda unicamente la questione __________ e
null’altro e che, in ogni caso, la stessa, come la pronuncia dell’accusa, è
infondata.
A suo dire le critiche, numerose e che non
toccano solo quanto avvenuto a __________, si limitano all’onorabilità
professionale, non tutelata dall’art. 173 CP. Inoltre il contesto in cui ACCU 1
si è pronunciato, con cautela, era quello corretto, viste le competenze del
Consiglio d’amministrazione, che poi ha seguito le proposte dell’accusato.
Sulle frasi proferite dal presidente in
quella riunione occorre limitarsi a quanto risulta dal verbale e dalle parole
di chi era presente: da nessuna parte emerge che ACCU 1 sia stato accusato di
avere incassato soldi in nero tramite un sistema di doppia cassa da lui
architettato.
La difesa ha ribadito infine che all’accusato
stava a cuore l’immagine di __________, che poteva essere lesa se le voci dei
collaboratori insoddisfatti fossero uscite all’esterno; la “valenza penale”
della questione non è riferita alla persona di CIVI 1.
Non sussistendo a sua mente dichiarazioni
diffamatorie, la difesa ha postulato il proscioglimento del proprio assistito.
7.
Per l’art. 173 cifra 1 CP chiunque,
comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta
disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei
oppure divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di
parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
L’onore protetto
giusta gli art. 173 segg. CP é il diritto di ognuno di non essere considerato
una persona da disprezzare (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44 e 117 IV 27; Riklin, Basler Kommentar, Basilea 2003,
n. 5 segg. ad art. 173 segg. CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
Zurigo 1997, n. 1 ad art. 173 segg. CP). La vittima di un reato contro
l’onore può essere una persona fisica o una persona giuridica o un’altra entità
giuridica avente capacità di stare in giudizio, non invece un’autorità o una
collettività pubblica (Rehberg/Schmid/Donatsch,
Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, pag. 320 seg.; Trechsel, op. cit., nn. 13, 15 ad art. 173 segg. CP). Gli
art. 173 segg. CP proteggono solo l’onore personale, la reputazione ed il
sentimento di essere uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi
riconosciuti; sfuggono invece alla protezione penale quelle espressioni che,
senza far apparire spregevole la persona attaccata, offuscano la reputazione di
cui quest'ultima gode nell'ambito professionale o politico o l'opinione che
essa ha di sé stessa (cfr. DTF 119 IV 44; Rep.
1995, n. 9; Trechsel, op. cit., n.
3.
ad art. 173 segg. CP;
Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., pag. 318).
Per poter
ammettere una lesione dell’onore occorre che l’offesa sia diretta contro una
persona determinata o determinabile, in ogni caso chiaramente riconoscibile
(DTF 100 IV 43); non è necessario che la persona presa di mira venga designata
con esattezza, nominalmente, essendo sufficiente che sia possibile identificarla
(cfr. Trechsel, op. cit. n. 13 ad
art. 173 segg. CP).
Se l’allegazione sia tale da nuocere alla
reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che
essa ha in base ad un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che,
nelle circostanze concrete, le attribuisce l’uditore o il lettore non
prevenuto; il contesto va in ogni caso tenuto in particolare considerazione se
le dichiarazioni sono state rese nell’ambito di una procedura, di fronte ad una
cerchia ristretta di persone, perfettamente coscienti del particolare contesto
in cui sono state formulate e del fatto che le stesse fossero soggette a vaglio
critico, purché non si siano travalicati i limiti di quanto necessario e
pertinente per l’accertamento dei fatti (DTF 128 Iv 53, 119 Iv 44; Rep. 1995, n. 9; Riklin, op. cit., nn. 23 segg. ad art.
173.
segg. CP; Corboz,
Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Vol. I, n. 42 ad art. 173 CP; Trechsel, op. cit., n. 11 ad art. 173
segg. CP).
8.
Come sopra
ricordato il reato di diffamazione è perseguibile solo a querela di parte (art.
173.
cifra 1 CP).
Orbene,
invano si cercherebbe nella querela 2/5 febbraio 2007 (annessa al doc. 2) sporta
da CIVI 1 anche solo un accenno a due affermazioni ritenute diffamatorie nel
decreto d’accusa: l’aver detto che CIVI 1 aveva ordinato a __________ di
attendere prima di effettuare un versamento a favore di __________ a seguito
della fiera di __________ rispettivamente che lo stesso aveva agito per
interessi personali invece che per gli interessi di __________. La querela si
limita infatti a chiedere “l’apertura di un’inchiesta penale”
relativamente alla dichiarazione resa da ACCU 1 durante il Consiglio di
amministrazione di __________ tenutosi __________ ove “in tale occasione il
querelato sosteneva parimenti che durante una manifestazione svoltasi a __________
nel __________ il Segretario cantonale di __________ sarebbe stato a conoscenza
dell’esistenza di un sistema di doppia contabilità di cassa, grazie al quale
avrebbe incamerato introiti non dichiarati. Tale asserzione, peraltro già
sostenuta in occasione del consiglio direttivo allargato di __________ __________,
costituisce manifestamente una calunnia. ACCU 1 è infatti perfettamente a
conoscenza del fatto che CIVI 1 non aveva nemmeno presenziato a tale
manifestazione, rispettivamente che la supervisione degli incassi e la tenuta
delle registrazioni di cassa erano state affidate alla ditta __________ di __________,
rappresentata dal signor __________”.
Nemmeno al
dibattimento la parte civile ha sostenuto il contrario, incentrando la propria
presa di posizione sulla sola questione del __________ di __________. Anzi,
addirittura essa ha evidenziato l’errore dell’accusa riguardo le affermazioni
sulla fiera di __________.
Nello stesso
senso, del resto, tutta l’istruttoria predibattimentale.
Ne deriva
che, già solo per difetto di querela, l’accusato va prosciolto relativamente
alle accuse di diffamazione “per aver dichiarato che CIVI 1 aveva ordinato a
__________ di attendere prima di effettuare un versamento a favore di __________
a seguito della fiera di __________” rispettivamente che CIVI 1 “aveva
agito per interessi personali invece che per gli interessi di __________”.
9.
Focalizzati
l’affermazione e il contesto da esaminare, occorre ritornare
sull’organizzazione del __________, stand __________, e su quanto ne è seguito.
L’allestimento
della struttura da parte del Cantone Ticino, ospite della rassegna, era affidato
alla ditta __________ di __________ diretta da __________ (verbale Polizia CIVI
1.
del __________), che aveva il compito di “far funzionare e gestire nel
miglior modo, per meglio rappresentare la qualità della gastronomia ticinese,
il ristorante/bar adiacente” (verbale Polizia __________ del __________).
All’interno
il ristorante era gestito da __________, la quale forniva il personale, si
occupava della sua sistemazione e del pagamento dell’alloggio. Al termine della
manifestazione l’eventuale utile sarebbe stato suddiviso fra __________ e __________;
i conti finali registreranno un utile di fr. 10'806.--, effettivamente diviso.
Responsabile
per __________ a __________, e quindi anche per gli incassi, poiché così
incaricato da CIVI 1, era __________, il quale ogni sera procedeva, con __________,
alla “lettura” delle casse. __________ medesimo e __________, persone di
fiducia si occupavano delle registrazioni giornaliere alle due casse (cfr. verbali
Polizia CIVI 1 del __________ e __________ del __________).
__________
ha confermato di essere stato presente a __________ quale responsabile del
servizio e della vendita, che era lui che leggeva e __________ che incassava i
totali a fine giornata e che sempre lui organizzava i turni delle persone alle
casse, a seconda delle esigenze (verbale Polizia __________ del __________).
Non è il
caso di soffermarsi troppo sugli scopi per cui era stato istituito il sistema
delle doppie casse, atteso che quanto agli atti permette di delinearli con
sufficiente charezza: una per gli incassi del bar, una per quelli del
ristorante, anche se poi per problemi di funzionamento della prima è stata a
volte utilizzata solo la seconda. Così hanno riferito sia __________ (verbale
Polizia del __________) che __________ (verbale di Polizia del __________). L’istruttoria
non ha messo in evidenza irregolarità e/o secondi malevoli fini, in fin dei
conti, almeno a detta di ACCU 1, sottintesi solo da __________ e da nessun
altro, nemmeno dall’accusato.
Come già riferito, nell’autunno del __________,
ACCU 1 ha ricevuto la visita di __________, da quasi due decenni attivo quale
cuoco-insegnante presso la __________ e responsabile della cucina alla fiera di
__________. Così si è espresso l’accusato nel verbale reso il __________
davanti alla Polizia, il cui contenuto è stato ribadito al dibattimento: “In
quell’occasione mi ha esternato pesanti critiche circa la gestione del
personale da parte del CIVI 1. Mi indicò che si era trovato nella posizione di
dover contattare i genitori degli apprendisti il venerdì sera per dire loro che
da sabato, giorno dopo, sarebbero stati assenti da casa per dieci giorni perché
dovevano andare a __________ con lui. Ha inoltre aggiunto che, sempre a __________,
hanno dormito in baracche fatiscenti, in camere doppie, non avevano un franco a
disposizione neanche per potersi comperare un caffè, e quando ha postulato a __________
di farsi dare del denaro, quest’ultimo gli ha consegnato franchi mille. (…)
Ebbe pure a dirmi d’aver avuto occasione di guardare le cifre d’affari che
venivano generate, costatando che un giorno aspettandosi un incremento
sensibile, visto il maggior volume di lavoro svolto, contrariamente alla sua
aspettativa la cifra d’affari era di gran lunga inferiore, ed in questo
contesto mi confermò che erano presenti due distinte casse. Oggi che non
ricordo con esattezza le cifre proferite dal __________ durante il nostro
colloquio, ricordo che parlò di franchi cinquemila e rotti contro oltre
novemila del giorno precedente, una somma pertanto sensibile in quel contesto e
non ho alcun motivo di ritenere che __________ stesse inventando qualcosa.
Inoltre __________ mi confermò di avere chiesto i motivi del perché di questa
differenza, la risposta che gli fu resa era del tenore che dal momento che si
pagava l’affitto in base alla cifra d’affari dopo un certo orario non si tipava
o si tipava su un’altra cassa. In quella vicenda la perplessità di __________
era avvalorata dal fatto che mi ha detto che vi erano due casse, e quando un
quadro è messo nella condizione di non sapere per certo i motivi o i perché si
agisca in un determinato modo, lo ritengo grave perché insinua evidentemente
dei sospetti che possono avere pesanti conseguenze, Ho costatato con tristezza
che anziché disporre nel signor __________ di una forza di lavoro motivata,
questo era frustrato dalla non considerazione che gli si attestava e dalla
faciloneria da parte del suo diretto superiore che era il CIVI 1”.
Nel __________ sia __________ che __________,
addetta alla cassa a __________, pur con motivazioni diverse e non legate
direttamente alla “questione __________”, sono stati licenziati dal Consiglio
di amministrazione.
10.
Oggetto
della querela, e dell’esame in casu, è, come visto, unicamente l’affermazione
- per stare al decreto d’accusa - “che l’esistenza della doppia cassa al __________
di __________ aveva una valenza penale”, pronunciata a __________ __________
durante la riunione del Consiglio d’amministrazione di __________ attraverso la
quale CIVI 1 sarebbe stato “incolpato o reso sospetto di condotta
disonorevole”.
Agli atti
v’è copia del verbale della citata riunione alla quale hanno presenziato tutti
i membri (“il signor __________, scusato, arriverà”).
Vi si
evince che all’inizio CIVI 1 si è presentato a postulare sostegno alla propria
personale candidatura in Gran Consiglio.
Poi,
uscito il segretario, ha preso la parola il presidente ACCU 1 che sostenendo
che “non si può andare avanti così” ed elencando in ca. due ore e mezzo una
serie di questioni a suo avviso deprecabili nell’attività della parte civile ha
invitato il Consiglio d’amministrazione ad assumersi le proprie responsabilità.
Nell’ordine,
l’accusato ha esposto (le argomentazioni, non sempre pienamente comprensibili,
sono forzatamente limitate a quanto risulta dal verbale):
- il fatto che CIVI 1 non avesse chiesto
l’accordo degli albergatori, a suo dire conditio sine qua non, per il
progetto __________, partito nel __________ e “gestito male” nonché che nello
stesso contesto non fosse stato onorato un accordo da parte di __________ ciò
che aveva comportato che contro la stessa venisse fatto spiccare dal creditore
un precetto esecutivo;
- il fatto che l’estratto dell’Ufficio di
esecuzione a nome della __________ presentasse numerose procedure, le più
vecchie risalenti al __________, che potevano essere in massima parte
cancellate, concludendo che “un simile elenco non onora l’associazione di
categoria”;
- il fatto che “in merito ad una questione
ipotecaria” CIVI 1 abbia usato in uno scritto toni e forma non consoni;
informazioni prese successivamente presso la banca avrebbero mostrato che non
sussisteva in realtà alcun problema;
- il fatto che per una questione di disdette da
un contratto di locazione con la __________, la __________ abbia perso, non
incassando più pigioni, importi assai considerevoli e che non sia stato cercato
un inquilino in sostituzione; ACCU 1 rammenta che “secondo l’art. 17 degli
Statuti il Segretario aveva la mansione della gestione”, riservandosi “su
questo punto il diritto e il dovere di procedere nelle dovute sedi per
accertare o escludere fatti di rilevanza penale” (qui, per la prima volta,
l’accusato richiama la possibilità di agire in giustizia pur facendo
riferimento all’ambito sbagliato del diritto applicabile, civile piuttosto che
penale);
- il fatto, da poco scoperto, che CIVI 1 non si
presentasse “praticamente mai” ai consessi di __________, la quale ha
deplorato in forma scritta “la continua assenza” del segretario
ticinese, ancora all’ultimo corso, benché “annunciato con diversi mesi
d’anticipo”;
- il fatto che __________ avesse criticato __________
per l’assenza allo __________ di __________;
- il fatto che il Cancelliere dello Stato avesse
chiesto lumi su come fosse stato possibile aver causato una perdita alla fiera
di __________ di fr. 55'000.-- sull’arco di soli 10 giorni, specificando che “nel
frattempo non era più intenzionato a dare incarichi diretti a GT”;
- il fatto che la Divisione per la formazione professionale avesse atteso per tre anni che la __________
presentasse la documentazione richiesta per il caso __________, tanto che i
fondi di finanziamento erano rimasti sospesi per due anni; inoltre che il
dossier presentato avesse mostrato lacune in 25 dei 26 punti richiesti, il
livello dei docenti fosse considerato insoddisfacente e che fossero state
espresse “gravi critiche all’indirizzo di GT”;
- il fatto che nella questione __________ vi fosse
stata una lettera di scuse a nome di __________ firmata da CIVI 1, su cui poi
si era basata la pretesa (con precetto esecutivo) di un creditore per fr. 15'000.--;
dopo transazione bonale per importo inferiore, CIVI 1 aveva “bloccato il
pagamento” disposto dal presidente e dal cassiere “con l’argomento di
non volere creare un precedente”;
- il fatto che fosse “stato il comune di __________,
e non l’amministratore, che aveva proposto una tabella di ammortamento per lo
stabile sull’arco di trent’anni”;
- il fatto che malgrado “la competenza della
cessione spettasse all’assemblea dei delegati”, “il sito “ristoranti” fosse
stato venduto con il __________ sebbene non appartenesse a GT, bensì a __________.
Tramite questo accordo emerge uno sponsoring supplementare di 48'000 franchi
sui cui benefici si potrebbero ravvisare dei fondi da campagna elettorale, non
essendo del tutto chiari”;
- il fatto che fosse stato dato permesso da CIVI
1.
a un dipendente di __________ affinché questi ottenesse un mandato a tempo
parziale da __________, senza preventivamente informare il Consiglio
d’amministrazione, laddove il presidente indica due possibilità: CIVI 1 “ha
autorizzato e/o lo sapeva ma non ha informato il CDA” oppure “non lo
sapeva, dimostrando di non essere all’altezza di un funzionario dirigente”.
Presentate
queste undici questioni, fra le quali non si ritrova quella relativa al __________,
ACCU 1 si è fermato, ritenendo “di aver formulato sufficienti motivi”
per concludere all’allontanamento di CIVI 1 dalla funzione di segretario.
Solo dopo
l’intervento del membro del Consiglio d’amministrazione __________ che ha fatto
riferimento alla “questione di __________”, l’accusato si è soffermato su
quella che è verbalizzata come la “questione __________”, ponendo già così l’accento
su quanto da questi riferito e che in tal modo doveva essere percepita anche da
chi ascoltava.
L’accusa
ha ravvisato gli estremi della diffamazione proprio in questo intervento, così
verbalizzato: “Presidente: riprende la questione __________ informando su
una questione di doppia cassa nella contabilità di cui egli era a conoscenza. __________
penale della situazione”.
Ebbene,
ciò che subito si nota è che non v’è alcun riferimento espresso a situazioni di
“nero” né che di ciò abbia profittato il segretario.
Gli
interventi dalla sala che seguono non riguardano più tale questione, limitata a
poche righe di verbale, quando altre hanno preso ben più spazio, e si presume,
quindi, anche di discussione.
La maggior
parte degli interventi dei membri è improntata allo stupore per la
misconoscenza di come siano state gestite le questioni citate dal presidente.
Dopo lunga
discussione, cui non si fa più accenno alla “questione __________”, il
Consiglio d’amministrazione giunge a decidere di licenziare CIVI 1 qualora
questi “non dovesse accettare di inoltrare le dimissioni”.
Richiamata
nel consesso la parte civile, l’accusato le ha spiegato che il Consiglio
d’amministrazione era giunto alla conclusione che “l’amministrazione e
l’informazione è stata alquanto lacunosa”, esponendo di seguito gli esempi
sopraccitati, fra cui “la questione del signor __________ che lo ha
informato su una questione di doppia cassa alle fiere”.
Non
risulta dal verbale che la parte civile abbia preso posizione al proposito.
11.
L’intera
riunione, introduzione sulla candidatura politica a parte, è stata improntata
alla critica sull’operato professionale del segretario; ACCU 1, nella sua
esposizione, ha citato oltre una decina di fatti laddove, a suo parere (poi
condiviso dal Consiglio d’amministrazione), CIVI 1 non aveva agito,
professionalmente parlando, come avrebbe dovuto. Solo in un secondo tempo egli
ha citato, a titolo abbondanziale, quanto riferitogli sull’esperienza al __________
definendola (e così anche il verbalizzante) “questione __________”, col nome
cioè di chi, quale dipendente di lungo corso, aveva messo in evidenza la
cattiva organizzazione riguardo al personale, al suo alloggio, alla sua
gestione e alla sua (mancanza di) informazione.
Così del
resto anche __________ che ha negato di aver sostenuto “che la funzione
della seconda cassa aveva lo scopo di malversazioni” e che con ACCU 1, dopo
il __________ aveva “parlato di problemi generali concernenti la __________”.
Il cuoco ha confermato così che le sue esternazioni vertevano su “problemi
generali”, da intendere sulla gestione in generale, proprio come riferito
dall’accusato, che ha censurato l’agire di CIVI 1 per la cattiva gestione,
organizzazione e, ancor di più, informazione, sia ai propri dipendenti (nel
caso sui motivi che giustificavano la tenuta di due casse) sia al Consiglio
d’amministrazione.
Nemmeno __________
ha mai discusso con __________ del fatto “che CIVI 1 avrebbe operato con del
denaro nero” (verbale di Pretura __________).
Non solo
come detto, dal verbale, ma nemmeno dall’incarto risulta che le dichiarazioni
oggetto di querela si siano spinte sino ad accusare CIVI 1 o anche solo
renderlo espressamente sospetto di aver architettato un sistema d’incasso “in
nero”. Non lo afferma nemmeno, expressis verbis, il decreto d’accusa.
ACCU 1 poi
l’ha sempre negato, sapendo del resto che il segretario non era presente a __________.
Vero è che
il verbale della riunione dell’__________ __________ riporta la locuzione “valenza
penale”, ciò che, di per sé, nulla permette di comprendere su cosa sia
stato effettivamente detto.
E’ allora
utile riprendere quanto riferito da chi era presente a quella riunione.
Così __________,
a quel tempo membro del Consiglio d’amministrazione
(verbale
Pretura __________): “Quando CIVI 1 è rientrato nel CdA il presidente gli ha
riferito dapprima dell’opinione negativa del CdA in relazione alla sua
candidatura politica, poi gli ha elencato tutti gli addebiti elencati nel
verbale e alla fine gli ha detto che stando così le cose era meglio se la
collaborazione fra CIVI 1 e __________ fosse cessata dal momento che la fiducia
in CIVI 1 era venuta a cadere”.
Rilevante,
poi, il dire di __________ che ha contestualizzato lo spirito delle
informazioni - per come percepite da chi era presente - fornite dal presidente
sulla faccenda del __________: “Il presidente ha messo al corrente il CdA di
voci che circolavano tra i collaboratori di __________ i quali riferivano che
durante una fiera a __________ vi erano in funzione due casse. Il personale si
chiedeva se vi era un secondo fine nel disporre di due casse oppure no. Il
presidente si diceva preoccupato perché queste voci potevano danneggiare
l’immagine di __________ e riteneva che fosse necessario approfondire la
questione. (...) Se il personale di __________ che lavorava sulle casse aveva
queste preoccupazioni, era compito di __________ verificare. Queste voci erano
state riportate al presidente dal signor __________ (...). Il rimprovero di ACCU
1.
a __________ era riferito al fatto che __________ era responsabile del
personale impiegato a __________ e che capo del personale di __________ era il
direttore ossia CIVI 1. Se il personale metteva in giro la voce; perché due
casse? Forse per una doppia contabilità? E’ vero che si trattava pur sempre di
una voce, ma che andava verificata. La manchevolezza rimproverata al direttore
era la non corretta gestione del personale, nel senso che non c’era
comunicazione tra il direttore e il personale.
La
valenza penale indicata nel verbale si riferisce presumibilmente al fatto che
se la voce avesse trovato un qualche fondamento, allora avrebbe potuto avere
una valenza penale”.
Dalle
parole di __________ non traspare alcun riferimento ad incassi in nero
percepiti da CIVI 1, del quale l’accusato ha rimproverato davanti a terzi la “non
corretta gestione del personale” che, per mancanza d’informazione, si
poneva delle domande che, se esternate, potevano danneggiare l’immagine di.
L’altra
persona che era presente __________ e che ha potuto quindi fornire
delucidazioni su quanto e come detto da ACCU 1, è __________, che
nell’occasione ha funto anche da verbalista (verbale Pretura __________): “Posso
confermare che quello che ho scritto nel verbale corrisponde a ciò che è stato
detto. ACCU 1 ha elencato tutte le cose che non andavano, non facendo
apprezzamenti sulle persone, ma sulle capacità dirigenziali, concludendo che
così non si poteva andare avanti”. __________, insomma, ha escluso si
volesse criticare il CIVI 1 uomo, ma (solo) il CIVI 1 dirigente, per le sue
(in)capacità professionali. __________ riferisce su diversi problemi
riguardanti l’agire professionale di CIVI 1 ed evidenziati da __________
davanti al Consiglio di amministrazione “rendendolo formalmente responsabile
dei suoi compiti”.
Riguardo
all’indicazione “valenza penale”, il verbalista __________ ha indicato
che si riferiva “al fatto che qualcuno deve aver detto che il tenere una
doppia cassa può avere una valenza penale”.
Insomma,
né da __________ né da __________, gli unici due presenti, fra gli interrogati
“neutri”, alla riunione __________, nemmeno risulta cristallino chi abbia fatto
accenno alla “valenza penale” della situazione.
Pur del
tutto abbondanzialmente, su cosa si possa intendere per “valenza penale
della situazione” occorre infine ricordare l’accezione che l’accusato, non
giurista, sembra darvi, ritenuto che già in precedenza, in quella riunione,
egli - senza che ciò suscitasse reazione né negli astanti prima né in CIVI 1 dopo
- già aveva richiamato, a torto, le norme penali, pur trattando un contesto di
diritto civile (quello della locazione degli spazi alla __________), come a far
credere che, per lui, sia “penale” ogni questione giuridica.
Di più, se
secondo l’accusato la questione delle doppie casse avesse avuto una “valenza
penale” nel senso di un comportamento illecito di __________, il presidente,
che mirava col suo discorso al di lui allontanamento, l’avrebbe fatta valere
come argomentazione principe per sottolineare la sua proposta e non certo solo ad
abundantiam, come dodicesima censura. Se non vi fosse stato l’intervento
del membro __________ sulla fiera di __________, probabilmente ACCU 1 nemmeno
avrebbe toccato il tema __________, quel giorno, bastando a suo parere (come
risulta dal verbale) i casi elencati in precedenza.
12.
Alle
medesime conclusioni, pur se su un piano giuridico diverso, giunge il Pretore
della Giurisdizione di __________, presso cui è pendente una procedura civile
(azione contro lesioni illecite della personalità) promossa da CIVI 1, nella
sua pronuncia __________ (consid. 4):
“Nel
caso concreto, le critiche rivolte all’attore sono state esternate nell’ambito
di una riunione del Consiglio d’amministrazione, nella quale il convenuto ha
esposto l’attività di CIVI 1 all’attenzione dei membri dell’organo
dell’associazione, al quale compete, tra l’altro, il controllo finanziario, la
nomina o la revoca delle persona incaricate della gestione e la loro
sorveglianza.
Dalla
documentazione agli atti, in particolare dal verbale __________ del Consiglio
d’amministrazione, traspare che le critiche mosse verso CIVI 1 riguardano
unicamente le sue qualità lavorative e rientrano pertanto in un campo che
spetta al datore di lavoro di vegliare e controllare. Nel verbale non si
riscontrano a ben vedere affermazioni ingiuriose o vessatorie da parte del
presidente, che laddove ravvisa fattispecie che potrebbero avere rilevanza
penale, non omette di far presente che si tratta di asserzioni che devono
ancora essere verificate”.
13.
Infine va
considerato il contesto in cui l’affermazione è stata pronunciata: ACCU 1 ha riferito, con la dovuta cautela, indicando che si sarebbe dovuto verificare (le conseguenze di)
quanto riferitogli, a chi era preposto a ricevere e a vagliare tali
segnalazioni, di mero carattere professionale, rispettivamente a deciderne le
conseguenze: il Consiglio d’amministrazione, il quale, per contro, non risulta
abbia nemmeno abbozzato la discussione sull’opportunità di sottoporre la
questione alla giustizia.
14.
Richiamato
quanto esposto al considerando 7 e ritenuto che quanto riferito dall’accusato ha
toccato unicamente capacità e reputazione professionale della parte civile, senza
che questa venisse mostrata come spregevole, si deve concludere che ACCU 1 va
prosciolto dall’accusa di aver diffamato CIVI 1 per quanto detto davanti al
Consiglio d’amministrazione di __________ __________.
Le tasse e
le spese vanno poste a carico dello Stato.
P.q.m.,
visti gli art. 1
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai
quesiti posti sub 1. e 4., come segue agli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di diffamazione;
assegna le tasse
e le spese allo Stato;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
avverte che la
motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,
in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,
con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono
lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello
Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 110.-- testi
fr. 310.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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