10.2009.23
Offendere l'onore di una persona tacciandola di "barbona" e "stronza"
27 maggio 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.23
Data decisione, Autorità:
27.05.2009, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore di una persona tacciandola di "barbona" e "stronza"
INGIURIA
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2009.23
DA
4865/2008
Bellinzona
27
maggio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Paola Belloli per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________, il __________,
offeso l’onore di CIVI 1, proferendo al suo indirizzo i termini di “barbona” e
“stronza”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4865/2008 di
data 15 dicembre 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr.
90.- (novanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.-
(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
4.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) mesi, decretata
nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino l’__________, ma
l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).
5.
La parte civile CIVI 1 è
rinviata al competente foro per le pretese di natura civile;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 29 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 maggio 2009,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 7 aprile 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 mesi, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino l’__________.__________6.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34, 42, 46, 47, 177
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
4865/2008 del 15 dicembre 2008.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 450.-
(quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 100.-
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 3 mesi, decretata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino l’__________, ma l’ammonisce
formalmente.
dà atto che nel decreto di accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese
di corrispondente natura.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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