10.2009.230
Aggressione fuori da una discoteca
10 novembre 2009Italiano54 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.230
Data decisione, Autorità:
10.11.2009, PRPEN
Titolo:
Aggressione fuori da una discoteca
AGGRESSIONE
art. 134 CPS
Incarto
n.
10.2009.230
10.2009.231
10.2009.237
DA 1509/2009
DA 1508/2009
DA
1507/2009
Bellinzona
10
novembre 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 studente
(difeso dalla DUF 1, Lugano)
ACCU 2
(difeso DI 3, Lugano)
ACCU 3 Pelloni 1
(difeso DI 1, Lugano)
ACCU 1prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, in data 2 luglio 2005, a __________, all’esterno della discoteca __________, partecipato unitamente a ACCU 2 e ACCU 3
e altre persone rimaste ignote all’aggressione di CIVI 2 e CIVI 1 e in specie,
colpendo in particolare con un calcio uno dei due aggrediti, ai quali a seguito
dell’aggressione subita sono state riscontrate lesioni attestate dal
certificato medico agli atti e le fotografie;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 134
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 30 marzo
2009 n. 1509/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'800.- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.-
(trenta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 600.- (seicento),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
ACCU 2,
pevenuto colpevole di aggressione,
per avere, in data 2 luglio 2005, a __________, all’esterno della discoteca __________, partecipato unitamente a ACCU 3 e ACCU 1
e altre persone rimaste ignote all’aggressione di CIVI 2 e CIVI 1 e in specie,
colpendo con dei pugni uno dei due aggrediti, ai quali a seguito
dell’aggressione subita sono state riscontrate lesioni attestate dal
certificato medico agli atti e le fotografie;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 134
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 30 marzo
2009 n. 1508/2009 del Procuratore pubblico AINQ 1, Lugano, che propone la
condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 6'000.00 (seimila), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 100.00
(cento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 600.-
(seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv.
2 CP).
3. Si rinviano le parti civili al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
ACCU 3,
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, in data 2 luglio 2005, a __________, all’esterno della discoteca __________, partecipato unitamente a ACCU 1, ACCU 2 e
altre persone rimaste ignote all’aggressione di CIVI 2 e CIVI 1 e in specie,
colpendo con un pugno CIVI 2 al volto, il quale veniva quindi successivamente
ancora colpito con pugni e calci da terzi, tanto che gli sono state riscontrate
le lesioni di cui al certificato medico agli di data 2.07.2005;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 134
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 30 marzo
2009 n. 1507/2009 del Procuratore pubblico AINQ 1, Lugano, che propone la
condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
6'600.- (seimilaseicento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 110.-
(centodieci).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 600.-
(seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv.
2 CP).
3. Si rinviano le parti civili
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 5 aprile 2009, 6 aprile 2009 e 14
aprile 2009 dagli accusati;
indetto il dibattimento 10 novembre 2009,
al quale sono comparsi gli accusati personalmente, i difensori, le parti
civili, il patrocinatore delle parti civili e il Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura dei decreti di accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati e
sentiti i testi;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
chiede la conferma dei decreti di accusa impugnati;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma dei decreti di accusa impugnati, il rinvio
della parte civile al foro civile con riconoscimento in questa sede del
principio della responsabilità e la rifusione delle ripetibili tenuto conto delle
note di onorario prodotte;
sentito il difensore di ACCU 2, il quale
chiede il proscioglimento del suo assistito;
sentito il difensore di ACCU 1, il quale
chiede il proscioglimento del suo assistito;
sentito il difensore di ACCU 3, il quale
chiede il proscioglimento del suo assistito;
sentiti da ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore di
aggressione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se ACCU 2 è autore di
aggressione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.1. Ha egli agito
subordinatamente come complice.
3. Se ACCU 3 è autore di
aggressione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
4. Sulla pena e sulle spese a
carico di ciascun accusato.
5. Se la parte civile deve essere
rinviata al foro civile con riconoscimento del principio della responsabilità;
6. Sulle ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.Verso le ore 4 di mattina di sabato 2 luglio 2005, fuori dalla
discoteca __________ di __________, si sono verificati degli episodi di
violenza che hanno causato il ferimento di CIVI 1 e CIVI 2 tanto che, a seguito
delle lesioni riportate, quest’ultimo è stato costretto a recarsi alcune ore
dopo al pronto soccorso dell’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, dove gli sono
state riscontrate le lesioni di cui al certificato medico agli atti (cfr.
allegato C ad act 1, denuncia penale del 12 agosto 2005).
2. Il Procuratore pubblico,
con decreti di accusa del 30 marzo 2009, rimprovera a ACCU 3, ACCU 1, ACCU 2 e ad
altre persone rimaste ignote di aver partecipato all’aggressione di CIVI 2 e CIVI
1 in data 2 luglio 2005, a __________, all’esterno della discoteca __________.
In particolare ritiene che ACCU
3 abbia colpito con un pugno al volto CIVI 2, il quale sarebbe stato
successivamente ancora colpito con pugni e calci da terzi; la pubblica accusa
ritiene inoltre che ACCU 2 abbia colpito con dei pugni uno dei due aggrediti e ACCU
1 in particolare con un calcio uno dei due aggrediti.
3.Per l’art. 134 CP chiunque prende parte a un’aggressione, a
danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un
aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o
con una pena pecuniaria.
4.Si parla di aggressione quando vi è un assalto fisico o la
minaccia di un’arma, ossia un atto di violenza da parte di almeno due persone
contro l’integrità corporale di una persona spinte da intenzioni ostili. A
differenza della rissa, che presuppone un assalto reciproco o una bagarre più o
meno confusa alla quale partecipano attivamente diverse persone, l’aggressione
si caratterizza come attacco unilaterale. Ciò significa che l’aggredito non
deve avere avuto al momento dell’attacco un’attitudine aggressiva (cfr. Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, N. 2 segg. all’art. 134 CP).
Il reato in esame è stato
introdotto nel codice penale per reprimere i casi in cui, di fronte a un
attacco unilaterale, vi è la morte o la lesione di una persona e non è
possibile identificarne l’autore. Questo risultato deve essere la conseguenza
dell’aggressione o degli avvenimenti che l’hanno immediatamente seguita (cfr. Corboz, op. cit., N. 11 all’art. 134
CP).
5.Occorre premettere in questa sede che se da un lato, non
soltanto nel Canton Ticino, il fenomeno delle aggressioni, delle risse e più in
generale delle violenze che vedono coinvolti soprattutto i giovani fuori dai
ritrovi pubblici diventa sempre più preoccupante, d’altro canto - nonostante nell’evenienza
concreta si sia in presenza di persone ferite - occorre valutare le
responsabilità oggettiva e soggettiva dei singoli imputati e in particolare se
vi siano in casu sufficienti prove della loro colpevolezza.
A questo proposito si deve purtroppo rilevare che il lavoro
effettuato dalla polizia cantonale nelle fasi iniziali dell’inchiesta non è
stato certo esemplare, ritenuto come è stato smarrito il foglietto dove era
stato annotato il numero di targa della vettura sulla quale sono saliti gli
aggressori e non sono state interrogate (subito) tutte le persone presenti -
gerente del locale e addetti alla sicurezza in primis - che avrebbero potuto
fornire indicazioni certamente utili ai fini delle indagini.
6a. Le parti civili hanno inoltrato al Ministero pubblico denuncia
penale contro ignoti il 12 agosto 2005, ovverosia 40 giorni dopo i fatti (cfr.
act 1).
Dalla stessa si evince che “il giorno di sabato 2 luglio
2005 verso le ore 4.15 di mattina i querelanti uscendo dalla discoteca __________
a __________ dopo aver effettuato un breve tratto di strada con il veicolo di
proprietà del signor CIVI 1 vennero aggrediti da quattro avventori della
discoteca che avevano sbarrato la strada impedendo al veicolo stesso di proseguire.
L’aggressione nei confronti dei querelati ed in particolare del signor CIVI 2
è stata brutale. Quest’ultimo dopo essere sceso dalla macchina venne colpito
all’inizio con alcuni pugni al viso. Successivamente egli venne scaraventato a
terra e picchiato con pugni e calci sia alla testa che alla schiena. Dopo
essere riuscito a sfuggire agli aggressori il signor CIVI 2 si rifugiò
nell’auto del proprio compagno CIVI 1. Questi intanto dopo aver tentato di
fermare l’aggressore di CIVI 2 venne a sua volta picchiato con pugni e calci
sia alla testa che alla schiena dagli altri tre avventori. Alla fine anche il
signor CIVI 1 riuscì a salire in macchina. Gli aggressori a questo punto
iniziarono a prendere a calci anche il veicolo del CIVI 1 rompendo lo specchietto
retrovisore e danneggiando il paraurti della vettura. Data la gravità
dell’aggressione il signor CIVI 2 viene portato al pronto soccorso
dell’Ospedale regionale Beata Vergine di Mendrisio. In tale circostanza vengono
accertati: trauma cranico, contusione al torace, ematoma sotto orbitale
sinistro, escoriazioni varie, rottura di due costole e taglio del labbro
sottonasale […] Anche per quanto riguarda il signor CIVI 1 la situazione
appare oltremodo grave. Egli sottovalutando le conseguenze dell’aggressione non
ha voluto recarsi al Pronto Soccorso per verificare la gravità dei danni
subiti. Tuttavia la documentazione fotografica allegata attesta che anch’egli è
stato vittima di una brutale aggressione. […] Per quanto concerne gli
accertamenti relativi alla identificazione degli aggressori i querelanti
osservano che essi hanno saputo che un dipendente dell’esercizio pubblico __________
ha già denunciato i fatti sopra citati alla polizia cantonale, fornendo il
numero di targa degli aggressori. L’interrogatorio di tale persona permetterà
di avere informazioni più precise al riguardo. Il nominativo di tale dipendente
dovrebbe essere il seguente: __________ c/o Discoteca __________, __________
[…]” (cfr. ibidem, sottolineature nostre).
6b. CIVI 2 - nella sua versione dei fatti allegata alla
denuncia citata, ma redatta dieci giorni prima di quest’ultima - ha affermato
in particolare che “io e CIVI 1 sabato 2 luglio 2005 ci siamo recati
alla discoteca __________ di __________. Alla chiusura quando io e CIVI 1 siamo
usciti dal locale, ci siamo intrattenuti a colloquiare tra di noi per diversi
minuti prima di prendere l’automobile di CIVI 1 per andare a casa. Alle
04.15 circa saliamo entrambi in auto, parcheggiata appena fuori dal __________,
per rientrare a casa. CIVI 1 alla guida fa una manovra e s’immette sulla strada
cantonale ma subito si ferma perché nota delle persone confabulare in mezzo
alla strada. Prendo occasione per scendere dall’auto per bisogni fisici e
nel giro di pochi secondi il tizio che stava parlando al finestrino di CIVI 1
corre intorno all’automobile e si scaraventa contro di me, sferrandomi tre
pugni al viso senza motivo; gli chiedo il motivo e invece di avere risposta
sento altre persone che mi aggrediscono alle spalle. CIVI 1 vedendo quello che
mi stava succedendo parcheggia l’auto e accorre in mio aiuto. Ma gli aggressori
mi scaraventano a terra e iniziano a tirarmi calci sulla schiena; rischiando di
spaccarmi la bottiglietta di vetro che avevo in tasca, grazie all’aiuto dei
buttafuori mi rialzo, getto la bottiglietta nel prato e salgo sull’auto di CIVI
1. Dall’agitazione mi chiudo in auto al posto di guida e non riesco ad aprire
le porte a CIVI 1 che cerca di salire. I tizi prendono a calci anche l’auto,
con danni documentati nelle fotografie. Salito CIVI 1 accendo l’auto ed
entrambi scappiamo confusi e andiamo alle nostre case. Tutta questa
vicenda si è svolta sotto gli occhi dei buttafuori della discoteca __________,
che sicuramente possono testimoniare. Dopo qualche ora di riposo mi alzo e mi
reco al pronto soccorso di Mendrisio scosso e con forti dolori, dove i
medici mi apprestano cure. Sabato pomeriggio io e CIVI 1 ci incontriamo e
tiriamo le somme dei danni fisici, all’automobile, ai vestiti, al morale. Poi
ci rechiamo al posto di polizia cantonale di Mendrisio per fare una denuncia,
scoprendo che invece dobbiamo noi stessi redigere una denuncia e inviarla al
Ministero pubblico di Lugano. Inoltre scopriamo dall’agente con cui parliamo
che una pattuglia della polizia si era recata sul posto poco dopo i fatti, ma
non aveva trovato più nessuno. Nei giorni a seguire io e CIVI 1 siamo venuti a
sapere che un buttafuori della discoteca __________, __________, ha denunciato
il fatto alla polizia fornendo il numero di targa di una vettura degli aggressori.
Con la presente intendo sporgere denuncia contro ignoti per aggressione
fisica nei miei confronti” (cfr. allegato C ad act 1, denuncia di
aggressione contro ignoti del 2 agosto 2005 allestita da CIVI 2, sottolineature
nostre).
6c. Dal canto suo CIVI 1 - nella sua versione “con lo
svolgimento dettagliato dei fatti” redatta anch’essa dieci giorni prima
della denuncia - ha affermato in particolare che “io e CIVI 2 sabato 2
luglio 2005 ci siamo recati alla discoteca __________ di __________. Poco prima
delle ore 04.00 di sabato (orario di chiusura della discoteca) ho notato che
all’interno della discoteca c’era un po’ di tensione tra alcuni clienti e i
buttafuori. Quando io e CIVI 2 siamo usciti dal locale ci siamo intrattenuti a
colloquiare tra di noi per diversi minuti prima di prendere l’automobile di CIVI
1 per andare a casa. Alle 04.15 circa saliamo entrambi in auto, parcheggiata
appena fuori dal __________, per rientrare a casa. Io alla guida faccio manovra
e m’immetto sulla strada cantonale ma subito mi fermo perché noto delle persone
confabulare in mezzo alla strada; in particolare tre persone e una quarta
leggermente discosta. Quest’ultima, senza un apparente motivo, si avvicina al
mio finestrino abbassato ed esclama: “volete botte?”. Io rispondo prontamente
che non abbiamo nulla contro di lui. Nel giro di pochi secondi il tizio corre
intorno all’automobile e si scaraventa contro CIVI 2 che nel frattempo era
sceso dal veicolo. Capita subito la situazione, tolgo l’auto dalla strada e mi
precipito verso CIVI 2 per cercare di calmare le persone. Tento di separare
l’aggressore che continua a picchiare CIVI 2, che non ho mai visto reagire, e
vengo a mia volta aggredito con diversi pugni al capo. Mentre ricevo botte da
una o più di queste persone, scorgo che anche CIVI 2 continuava ad esser
attaccato. In quel momento ricevo un fortissimo pugno sempre dal dietro e cado
a terra, perdo la vista per qualche secondo, ricevo botte alle costole, e
consapevole del rischio che correvo a rimanere a terra mi rialzo subito con la
vista ancora offuscata. Purtroppo per me, non è ancora finita; gli aggressori
non desistono, allora scappo in tondo continuando a prendere botte al capo,
finché mi avvicino all’auto, tento di aprirla, ma mi accorgo che CIVI 2 è
all’interno ed ha chiuso la serratura. Nell’agitazione, CIVI 2 che è al posto
di guida, non riesce ad aprirmi immediatamente le porte. I tizi prendono a
calci anche la mia auto, con danni documentati nelle fotografie allegate, prima
che CIVI 2 riesca ad aprirmi la porta e io possa salire dal lato passeggero. CIVI
2 accende l’auto ed entrambi scappiamo confusi e andiamo alle nostre case. Tutta
questa vicenda si è svolta sotto gli occhi dei buttafuori della discoteca __________,
che sicuramente possono testimoniare. Dopo qualche ora di riposo apprendo
che CIVI 2 si recherà al pronto soccorso, mentre io, seppur dolorante, decido
invece che non è necessario. Sabato pomeriggio io e CIVI 2 ci incontriamo e
tiriamo le somme dei danni fisici, all’automobile, ai vestiti, al morale. Poi
ci rechiamo al posto di Polizia Cantonale di Mendrisio per fare una denuncia,
scoprendo che invece dobbiamo noi stessi redigere una denuncia e inviarla al
Ministero pubblico di Lugano. Inoltre scopriamo dall’agente con cui parliamo
che una pattuglia della polizia si era recata sul posto poco dopo i fatti, ma
non aveva trovato più nessuno. Nei giorni a seguire io e CIVI 2 siamo venuti a
sapere che un buttafuori della discoteca __________, il signor __________, ha
denunciato il fatto alla polizia fornendo il numero di targa di una vettura
degli aggressori. Con la presente intendo sporgere denuncia contro
ignoti per aggressione fisica contro di me e contro la mia automobile” (cfr.
allegato D ad act 1, denuncia di aggressione contro ignoti del 2 agosto 2005
allestita da CIVI 1, sottolineature nostre).
7a. CIVI 2, interrogato dalla Polizia cantonale il 20
settembre 2005, oltre a riconfermare integralmente la querela inoltrata il 12
agosto 2005, ha aggiunto fra l’altro che “il tutto è avvenuto in pochi minuti
e sono stato aggredito mentre sortito dal veicolo mi stavo incamminando
verso il vicino prato per dei bisogni personali. [Da] un giovane presente sul
piazzale, si avvicinava velocemente alla mia persona e subito, senza proferire
parole, mi sferrava tre pugni al viso. Probabilmente vista anche la mia
stazza fisica, non vedendomi cadere, intervenivano suoi compari penso altri
tre, i quali alla fine riuscivano a buttarmi a terra riempiendomi di calci
sulla schiena. Da parte mia non ho potuto accennare nessuna reazione di difesa.
Devo precisare che tra gli aggressori non ho riconosciuto nessuna persona
notoria. Non sarei nemmeno in grado di riconoscere i miei aggressori, poiché il
primo pugno ricevuto all’occhio sinistro mi ha praticamente oscurato la vista.
[…] Sono stato assente dal lavoro per un mese, segnalando l’accaduto
alla SUVA a cui sono assicurato tramite la mia ditta, __________ Sagl di __________.
Non ho altro da aggiungere e mantengo pertanto la querela contro ignoti”
(cfr. act 2, verbale di interrogatorio di CIVI 2 del 20 settembre 2005
davanti alla polizia cantonale, sottolineature nostre).
7b. Successivamente CIVI 2 viene nuovamente interrogato in
quanto comunica al suo legale - il quale poi trasmette l’informazione agli
inquirenti nel corso del mese di febbraio del 2006 (cfr. act 6) - che la
persona responsabile del pestaggio nei suoi confronti sarebbe ACCU 3, noto
negli ambienti sportivi del pugilato.
Durante l’interrogatorio CIVI 2 afferma che “presso
la sede della Gendarmeria di Mendrisio ho potuto identificare, mediante vetro
specchio, una persona. Questa era stata da me segnalata al mio avvocato PR 1 di
Mendrisio, il quale ha fatto pervenire a voi il nominativo: ACCU 3. Questa è
stata da me riconosciuta al cento per cento quale uno degli autori
dell’aggressione da me subita il 2 luglio 2005 verso le ore 04.15 all’esterno
della discoteca __________ di __________. Nominativo che ho saputo per il
tramite della sorella della mia attuale compagna, che si chiama __________ di
__________. Questa era venuta a conoscenza del pestaggio da parte del suo ex
ragazzo __________ di __________. Quest’ultimo aveva infatti chiesto
informazioni al ACCU 3, suo amico, che gli ha confidato dell’accaduto
ammettendo che ha dovuto reagire per difendermi [probabilmente recte:
difendersi] dalla mia aggressione, cosa quest’ultima non veritiera. Pertanto
querelo il signor ACCU 3 per i reati già ascritti nella mia denuncia” (cfr.
act 13, verbale di interrogatorio di CIVI 2 del 21 marzo 2006 davanti alla
polizia cantonale, sottolineature nostre).
7c. Sentito per la terza volta in occasione del
contraddittorio con ACCU 3, CIVI 2, oltre a confermare previa lettura i due
precedenti verbali, ha precisato tra l’altro che “preliminarmente dichiaro
di [ri]conoscere il qui presente ACCU 3 nella persona che quella sera ha
partecipato all’aggressione a mio danno. Per tornare a quella sera del 2 luglio
2005 rammento di essermi recato alla discoteca __________ e questo in compagnia
del mio amico CIVI 1. Prima di recarci al __________ avevamo trascorso la
serata in un EP della zona, dove con CIVI 1 avevo bevuto circa 2 birre da 3 dl. Abbiamo quindi proseguito la serata alla discoteca __________, saranno state circa le 2.30
quando siamo arrivati. All’interno della discoteca preciso che sia io che CIVI
1 siamo rimasti tutto il tempo a conversare al bancone del bar con il gerente
della discoteca __________ di cui però non conosco il nome ma è mia abitudine
chiamarlo con un soprannome. Ci siamo quindi fermati fino alla chiusura della
discoteca. A memoria posso dire di aver bevuto unicamente una birra, cosa credo
abbia fatto anche il mio amico CIVI 1. Preciso che io quella sera non guidavo.
Durante la serata ho saputo dal gerente che vi erano stati dei litigi
all’interno della discoteca, non saprei però essere più preciso. Alla chiusura
io e CIVI 1 siamo quindi usciti e ci siamo diretti verso la vettura posteggiata
vicino all’entrata del locale, sita parimenti vicino alla strada cantonale.
Siamo saliti in macchina, abbiamo parlato per decidere dove proseguire la
serata. Inserita la retromarcia, iniziata la manovra CIVI 1 si è nuovamente
fermato al che io ho deciso di approfittare e uscire per espletare dei bisogni
fisiologici e mi sono diretto verso il prato. Appena uscito dalla macchina ho
visto ACCU 3 corrermi incontro, sferrarmi un pugno all’occhio, al naso e alla
bocca. Io non ho avuto nessuna reazione. Sono rimasto come pietrificato. ACCU 3
è stato quindi raggiunto da altri amici i quali mi hanno spintonato a terra da
dietro e hanno poi cominciato a colpirmi con calci e pugni. Nel mentre il mio
amico CIVI 1, che ha visto la scena, ha parcheggiato la macchina ed è poi sceso
in mio soccorso. Ho poi appreso da lui che è stato parimenti picchiato. Io non
ho visto la scena in quanto mi trovavo ancora a terra. Mi sembra che quando ero
a terra un Securitas mi abbia sollevato e fatto sedere nella vettura del mio
amico. Non sarei in grado di dire se a quel momento ACCU 3 fosse ancora
presente o meno e neppure se lo stesso mi abbia colpito ancora o meno quando
ero a terra perché, come già detto in polizia, a seguito dei primi pugni subiti
avevo la vista oscurata. Prima dei fatti del luglio 2005 io non avevo mai visto
ACCU 3. Non l’avevo neppure mai sentito nominare. Il nominativo l’ho appreso
da una mia amica il giorno seguente i fatti. La stessa mi disse che avrebbe
potuto essere stato ACCU 3 e la sua compagnia. Da parte mia non ho detto
immediatamente il nome alla polizia in quanto preferivo fare delle verifiche
per conto mio prima di incolpare ingiustamente qualcuno. (cfr. act 29,
verbale di interrogatorio di CIVI 2 del 9 maggio 2007 davanti al Ministero
pubblico, pagine 2 e 3, sottolineature nostre).
7d. Sentito come teste, CIVI 2 al dibattimento ha affermato in
particolare che “sono arrivato con il mio amico CIVI 1 verso la 1.30.
Siamo restati al bancone col padrone e le bariste che conoscevamo. Il __________
è il doppio di questo locale (l’aula del dibattimento, ndr). I
tafferugli vicino ai gabinetti c’erano. Siamo usciti tra gli ultimi se non gli
ultimi. La macchina era parcheggiata vicino all’entrata, saranno sei
o sette posteggi. Quando siamo usciti le persone erano avviate per la strada,
si sentiva rumore, erano circa 10 persone, un gruppo di 10 persone in strada,
nella zona della nostra auto non c’era più nessuno. Non so il motivo perché CIVI
1 si è fermato, forse per curiosità. Ha fatto retro e fa per mettere la prima e
si è fermato a parlare con altre persone. Io sono uscito per andare a fare
Fatti
i bisogni. Penso che CIVI 1 ha aperto il finestrino o era già aperto e ha
parlato con una persona che era appoggiata alla macchina. In quel mentre
slacciavo la cintura. Ho visto che la persona era quella che poi mi ha
colpito in viso. Sono uscito normalmente, ho fatto 3 o 4 passi, non ho
detto niente, la persona che mi ha colpito si è appoggiata sul cofano motore e
mi ha sferrato 3 pugni immediati (occhio, naso, bocca), non mi era mai capitato
una cosa del genere. È stata una sequenza immediata. Era il signor ACCU 3;
io ho chiesto il motivo e ho barcollato un pochino. Dopo mi hanno caricato. Noi
eravamo a 4, 5 metri dall’auto. In quel momento mi hanno aggredito le altre
persone, hanno iniziato a spingermi, ho cercato di difendermi e poi di
scappare. Io sono caduto, un buttafuori mi ha aiutato e mi ha fatto salire in
auto, dove mi sono chiuso dentro. Credo che erano in 4 o 5 che mi
strattonavano. Le persone fuori battevano i vetri e davano calci per farmi
uscire. Poi ho visto il CIVI 1 che voleva salire e gli ho aperto. Ho dovuto
mettere la retro per partire, guidavo io. Uno dei due, il signor ACCU 2,
dava dei colpi ed era intorno alla macchina. Prima di accusare qualcuno occorre
esser sicuri, io già il giorno dopo sapevo che era lui, mi sono informato. Le
persone che lavoravano lì avevano visto il ACCU 2 che faceva tafferugli coi
suoi amici. Volevo andare da un ragazzo che abita ad __________ in mezzo al
bosco dove c’era un Goa party; della festa ne avevamo sentito parlare quella
sera, non so se all’interno del locale o dopo […]” (cfr. verbale del
dibattimento del 10 novembre 2009, sottolineature nostre).
8a. CIVI 1, interrogato anch’egli dalla Polizia cantonale il
20 settembre 2005, oltre a riconfermare integralmente la querela e la sua
versione inoltrate il 12 agosto 2005, ha aggiunto fra l’altro che “improvvisamente, mentre ci troviamo nella mia auto, s’avvicina un tizio che esclama:
volete botte? Di seguito ho visto l’amico CIVI 2 sortire dall’abitacolo
e subito venire aggredito da una persona. […] Non sarei in grado di
riconoscere i facinorosi che ci hanno malmenato.[…] Al momento non ho
nessun indizio utile da portare e atto all’identificazione degli aggressori,
pertanto al momento attuale mantengo la querela contro ignoti” (cfr.
act 2, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 20 settembre 2005 davanti alla
polizia cantonale, sottolineature nostre).
8b. A seguito del presunto riconoscimento di uno degli autori
dell’aggressione anche CIVI 1 è stato nuovamente interrogato dalla polizia
cantonale e invitato a fare il confronto. Dal relativo verbale si evince in
particolare che “ero già al corrente del fatto, tramite l’amico CIVI 2,
perché questi mi aveva indicato quale uno dei probabili artefici, ACCU 3
di __________. All’agente interrogante avevo quindi risposto che non mi
presentavo al confronto diretto o con specchio, poiché avevo già saputo che
l’indiziato è un pugile e provveduto a visionare in internet, ove ho potuto
visionare delle sue foto. Inoltre avevo già visto di persona questo tizio,
poiché in occasione di un acquisto di un cellulare con relativo contratto __________
(del 6 dicembre 2005 a __________), era stato sottoscritto proprio con ACCU 3,
dipendente di detta società telefonica. In base quindi alle visioni delle foto
e sulla scorta di quanto sopra detto, non riconosco questa persona quale autore
del pestaggio da me subito e pertanto non avendo altri utili indizi da portare,
mantengo la querela contro ignoti” (cfr. act 13, verbale di
interrogatorio di CIVI 1 del 30 marzo 2006 davanti alla polizia cantonale,
sottolineature nostre).
8c. Sentito per la terza volta in occasione del
contraddittorio con ACCU 3, CIVI 1, in merito ai due precedenti verbali, ha
precisato tra l’altro che “quella sera, per quel che mi ricordo, presumo che
prima di recarmi al __________ con CIVI 2 siamo stati in qualche bar. Non
rammento cosa abbiamo fatto all’interno della discoteca __________. Ci siamo
comunque rimasti fino all’orario di chiusura. Rammento che mi era stato
comunque riferito che sempre quella sera, all’interno della discoteca, vi erano
stati dei tafferugli. Non saprei dire però chi fossero le persone coinvolte. All’orario
di chiusura siamo quindi usciti per andare a casa e ci siamo diretti alla mia
vettura che era parcheggiata a pochi metri dall’entrata. Quando mi ero
già avviato ho visto dei giovani che ostacolavano il passaggio sulla strada.
Saranno stati 2 o 3, non ricordo precisamente. Uno dei presenti si affacciò al
finestrino e mi disse la frase che ho riferito nel verbale di polizia “volete
botte?”. Al che io abbassai la testa e risposi di no. Il mio amico CIVI 2 nel
frattempo era sceso dalla vettura e si trovava sul marciapiede. Il ragazzo
che si era rivolto a me aggirò la vettura e si diresse verso CIVI 2 colpendolo.
Ho poi visto che il mio amico CIVI 2 è stato raggiunto da altre persone che
hanno iniziato a colpirlo. Non rammento se lo stesso era caduto a terra o meno.
Veduto la scena ho parcheggiato la macchina, sono sceso a mia volta e mi sono
diretto verso il gruppo che stava colpendo CIVI 2. A quel momento le persone erano almeno quattro. Mi rivolsi ad uno di loro e rammento di aver detto
“vediamo di stare calmi”. Per risposta venni a mia volta aggredito da più
persone con pugni e calci. Ricordo che però cercavo di scappare, che ad un
certo momento mi sono ritrovato a terra e mi sono alzato, finché sono riuscito
a raggiungere la macchina dove ho ritrovato il mio amico seduto al lato guida.
Dopo di che siamo scappati. Per quanto attiene al qui presente ACCU 3
preciso in questo senso il mio verbale di polizia di data 30.03.2006. Il
nominativo di ACCU 3 mi è stato fatto successivamente ai fatti come
successivamente ai fatti ho potuto vedere delle sue fotografie nonché di
vederlo di persona al negozio __________ shop. Prima dei fatti questa persona
non l’ho mai vista. Contrariamente al verbale non posso escludere che lui
non sia la persona che mi si è rivolta quando ero in macchina e che
successivamente ha colpito il mio amico. Oggettivamente quella sera, quando
questi mi ha rivolto la parola, il mio primo pensiero è stato di abbassare lo
sguardo per evitare problemi. Non avevo quindi focalizzato nella mia memoria il
viso di questa persona. Non è corretto dire che io escludo che ACCU 3 sia
coinvolto. Rammento che io e CIVI 2 siamo usciti per andare a casa, non
rammento oggi che dovessimo andare a un goa party”(cfr. act 30, verbale
di interrogatorio di CIVI 1 del 9 maggio 2007 davanti al Ministero pubblico,
pagina 2, sottolineature nostre).
8d. Sentito come teste, CIVI 1 al dibattimento ha affermato in
particolare che “anche se il locale è piccolo ho sentito che ci sono stati
tafferugli, ma non me ne sono occupato. Io ero al bancone col gerente. I
tafferugli all’interno del locale saranno stati verso le 3. Prima non posso
dire di aver visto i tre accusati all’interno della discoteca che era
abbastanza frequentata. Alle 4 alla chiusura c’erano ancora circa 50 persone.
Non mi ricordo se c’era ancora musica, di solito la spengono. Non mi ricordo se
siamo usciti insieme dal locale, però ci siamo incamminati insieme alla
macchina. È un po’ un posteggio selvaggio. Io quella sera non ho messo la
macchina sulla rampa di accesso alla discoteca. Io guidavo e mi sono
portato sulla cantonale dove c’erano 4 o 5 persone in mezzo alla strada; mi
sono fermato perché c’era gente in mezzo alla strada, presumo che il finestrino
era aperto. Uno di questi si è avvicinato e senza provocarlo mi ha detto se
volevamo botte. Io ho detto di no. Il mio amico è sceso dalla macchina nello
stesso momento. Quando è sceso in tre passi gli è volato addosso e ha dato
tre pugni. CIVI 2 è sceso dalla macchina senza dirmi il motivo, non ha
aperto bocca. Io avevo l’adrenalina a manetta; ho visto che CIVI 2 era
stato colpito al viso con dei pugni. In 10 secondi ho ingranato la prima, ho
fatto 15 metri e ho posteggiato l’auto e sono sceso per andare dal mio amico
che aveva tre persone addosso. Non so chi picchiava in quel momento. Io ad un
certo punto ho girato attorno alla mia auto e dentro ho visto il CIVI 2, che
non mi ricordo di averlo visto a terra. C’era gente che guardava e c’erano i
buttafuori. Dopo due o tre pugni ho provato ad entrare in auto, ma la portiera
era chiusa dall’interno. Dopo siamo andati a una fontanella a lavarci e non
abbiamo chiamato la polizia, io non volevo far denuncia contro ignoti. Non
sono in grado di riconoscere ACCU 1 e ACCU 3; riconosco con abbastanza
sicurezza ACCU 2 che tirava calci alla mia automobile. CIVI 2 aveva una
bottiglia di birra per berla che aveva preso al bar verso la fine; può darsi
che avevamo deciso di andare al Goa party. Io sono caduto per terra e ho perso
conoscenza per due o tre secondi e mi è diventata nera la vista, mi ricordo dei
buttafuori che sono intervenuti” (cfr. verbale del dibattimento del 10
novembre 2009, sottolineature nostre).
9a. I tre accusati dal canto loro negano i fatti e tutti gli
addebiti mossi nei loro confronti.
9b. ACCU 3 conferma sostanzialmente la sua presenza quella
sera alla discoteca __________, ma nega di aver partecipato all’aggressione,
limitandosi a dire che già all’interno ha cercato di adoperarsi per calmare gli
animi di coloro che stavano venendo alle mani (cfr. act 13, verbali di
interrogatorio di ACCU 3 del 21 marzo 2006 e del 13 settembre 2006 davanti alla
Polizia cantonale). Oltre ad escludere di aver colpito CIVI 2 nega pure
categoricamente di aver rivolto la parola a CIVI 1 quella sera dicendogli
“volete botte?” (cfr. act 30, verbale di interrogatorio di ACCU 3 del 9 maggio
2007 davanti alla Polizia cantonale, pagina 3).
9c. ACCU 2 - coinvolto nella vicenda poiché era stata chiesta
dal legale di ACCU 3 la sua audizione in quanto la sera dei fatti era una delle
persone che accompagnava il suo assistito (cfr. act 42, richiesta di audizione
testi del 3 luglio 2007) - ha dichiarato in sostanza di non aver partecipato e
quindi la sua estraneità all’aggressione di CIVI 1 e CIVI 2 (cfr. act 54,
verbale del 5 agosto 2009 davanti al Ministero pubblico e act 77, verbale di
interrogatorio di ACCU 2 davanti al Ministero pubblico del 4 febbraio 2009).
9d. Dal canto suo ACCU 1 - coinvolto in un secondo tempo nell’inchiesta
in quanto riconosciuto da __________, buttafuori del locale, solo parecchio
tempo dopo sulla scorta di fotografie segnaletiche della Polizia cantonale - oltre
ad affermare di non aver mai partecipato a risse o aggressioni a terzi presso
la discoteca __________, non è nemmeno sicuro a differenza degli altri
accusati, di esser stato presente la sera dei fatti qui in oggetto (cfr. act 73
verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 15 gennaio 2009 davanti al Ministero
pubblico e act 78, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 4 febbraio 2009
davanti al Ministero pubblico).
10a. Le versioni, rese nel tempo e nel corso degli
interrogatori, delle parti civili non sono - come invece ha sostenuto in aula la
pubblica accusa - del tutto lineari, credibili e prive di contraddizioni; ad
un’attenta analisi delle stesse infatti si possono in particolare trarre le
seguenti considerazioni.
10b. Innanzitutto vi è discrepanza fra loro stesse sulla
posizione in cui era stazionata la vettura del CIVI 1 prima dei fatti; se da un
lato va dato atto a CIVI 2 di aver sempre affermato che il veicolo era
posteggiato appena fuori l’entrata della discoteca sulla rampa di accesso,
dall’altro CIVI 1 in un primo tempo (ma si tratta della stessa identica frase)
ha affermato la medesima cosa nella denuncia, per poi contraddirsi al
dibattimento affermando esplicitamente che quella sera non ha messo la macchina
sulla rampa di accesso alla discoteca (cfr. supra, consid. 8d). Se ora, a
quattro anni dai fatti, la parte civile CIVI 1 non fosse stata sicura o non si
fosse più ricordata di tale circostanza avrebbe solo dovuto dirlo senza remore;
la posizione del veicolo posteggiato non è di secondaria importanza per capire
meglio cosa sia effettivamente successo fuori e del resto non era un particolare
insignificante per lo svolgersi della vicenda.
10c. Non è in alcun modo plausibile che quando una persona ti
dice, sicuramente non sottovoce e in tono gentile, “volete botte?” si possa - CIVI
1 dice chiaramente “di seguito” ! (cfr. consid. 8a) - scender tranquillamente
dal veicolo per andare a fare pipì, oltretutto senza dire niente al compagno
alla guida. E questo a maggior ragione ove appena si consideri -
indipendentemente dal fatto che il finestrino fosse, come del resto sembra,
abbassato - che i due stavano già circolando sulla strada cantonale! (cfr.
supra, consid. 6b, 6c e 8d).
E visto che le parti civili si sono intrattenute a colloquiare
per diversi minuti prima di prendere l’auto per tornare a casa (cfr. supra,
consid. 6b e 6c), perché i bisogni fisiologici CIVI 2 non li ha espletati in
quei frangenti o addirittura prima di uscire dalla discoteca al momento della
sua chiusura?
Che CIVI 2 non è credibile per il fatto di essere uscito dal
veicolo come se niente fosse per fare pipì, lo si evince dal CIVI 1 stesso,
che, vistosi ostruire la strada e sentitosi dire se volevano botte, al
dibattimento ha affermato testualmente di avere avuto “l’adrenalina a manetta”
(cfr. supra, consid. 8d).
10d. Il teste __________, durante la sua audizione al
dibattimento, con particolare riferimento ai motivi per i quali le parti civili
sono scesi dal veicolo, ha dichiarato che “il giorno seguente i fatti ho
parlato con il fratello del signor CIVI 1 e sono venuto a conoscenza che una
delle persone coinvolte era suo fratello. Ne ho poi parlato con CIVI 1, il
quale era venuto a sapere tramite il fratello che anche io quella sera ero
presente. Egli mi ha detto che quella sera dopo avere fermato il veicolo in
mezzo alla strada sia lui sia il suo amico CIVI 2 sono scesi
dall’automobile. […] Quella sera non ho visto in discoteca le parti civili. Non
posso escludere che fossero presenti, anche perché conoscevo solo CIVI 1. La
discoteca fra l’altro era abbastanza frequentata. Ricordo che nel corso
della discussione avuta con CIVI 1 questi ebbe a dirmi che quella sera assieme
all’amico CIVI 2 aveva fatto una cazzata. Non sono in grado di dire a cosa si
riferisse. Ho pensato che si trattasse del fatto di essere scesi dall’automobile”
(cfr. verbale di audizione al dibattimento del 10 novembre 2009 di __________,
pagina 1, sottolineature nostre).
Queste affermazioni possono dare conferma indiretta di
quanto detto al punto precedente, per cui la verità non sembrerebbe così
semplice bensì un po’ diversa, e ciò anche se il teste non conosceva esattamente
i motivi per i quali le parti civili sono scese dal veicolo e a prescindere da
quello che lui stesso ha pensato.
10e. Le parti civili hanno discusso tra loro per diversi minuti
prima di prendere l’auto (cfr. supra, consid. 6b e 6c) oppure hanno parlato per
decidere dove proseguire la serata una volta saliti in macchina, come ha
affermato in un secondo tempo CIVI 2 (cfr. supra, consid. 7c) ?
Riguardo alla questione sul dove andare dopo la chiusura della
discoteca, erano intenzionati a rientrare a casa, come sembrava in un primo
momento (cfr. supra, consid. 6b), oppure si sarebbero dovuti recare ad un Goa
party, come è emerso, in particolare dalle verbalizzazioni di CIVI 2, a anni di distanza?
10f. Se la discoteca, a seguito della tensione creatasi
e degli spintonamenti avvenuti all’interno, ha chiuso in anticipo e in tutta
fretta come si evince dalla deposizione del teste __________ al dibattimento - circostanza
questa mai emersa prima ma quanto mai significativa per i motivi che verranno
esposti in seguito (cfr. infra, consid. 12c) - come mai CIVI 2, nonostante abbia
asserito di conoscere il gerente (non per nome ma per soprannome), ha potuto tranquillamente
acquistare alla chiusura una bottiglia di birra da portare via ?
10g. Appare perlomeno strano, per non dire incomprensibile, che CIVI
Considerandi
2.
non ha fatto subito, quantomeno tra i presunti o possibili aggressori, il
nome di ACCU 3, dal momento che - per sua stessa ammissione (cfr. supra,
consid. 7c e 7d) - già il giorno dopo lo aveva identificato grazie alle
informazioni raccolte per il tramite della sua amica __________, circostanza di
cui si dirà ancora in seguito (cfr. infra, consid. 11c).
Al riguardo si noti che la denuncia è stata inoltrata
unicamente 40 giorni dopo i fatti, per di più già tramite un legale, il quale
sicuramente - dal momento che ha colloquiato a lungo con lui il 2 agosto 2005
(cfr. elenco prestazioni allegata a nota attività e spese prodotta al
dibattimento) - avrà detto a CIVI 2 che tutti gli indizi (utili o meno)
raccolti nei primi momenti dopo episodi di questo genere sono determinanti per riuscire
a ricostruire i fatti e le responsabilità, o quantomeno a scartare delle
ipotesi.
E ciò a maggior ragione è ancor più incomprensibile ove appena
si consideri che CIVI 2 è stato ferito al punto da dover andare, con relativo
annuncio del caso alla SUVA, in infortunio al 100% per un mese!
Altrettanto strano è il fatto che la parte civile CIVI 2 ha riconosciuto ACCU 3 allo specchio in Polizia molto tempo dopo i fatti, nonostante in un primo
tempo avesse dichiarato di non essere in grado di riconoscere i suoi aggressori
poiché non ha più visto nulla già dopo il primo pugno ricevuto al volto (cfr.
supra, consid. 7a).
Infine CIVI 2 ha dichiarato, dopo aver saputo dalla sua amica __________
il nominativo, di non aver detto immediatamente alla polizia il nome del ACCU 3 in quanto preferiva fare delle verifiche per conto suo prima di incolpare ingiustamente qualcuno
(cfr. supra, consid. 7c); ma dopo aver ricevuto l’informazione dalla sua amica
e prima di segnalare il nome del ACCU 3 al suo avvocato quali altri verifiche
ha fatto? Agli atti in ogni caso non risulta nulla e anche tale circostanza di
conseguenza è abbastanza strana.
10h. La parte civile CIVI 2 che, come si vedrà meglio in
seguito, è l’unico dei presenti ad affermare che è stato il ACCU 3 a picchiarlo inizialmente, inoltre si contraddice incomprensibilmente anche sulla posizione della
persona che gli ha tirato i primi tre pugni.
In effetti in un primo tempo ha dichiarato che questi si
trovava vicino al finestrino anteriore, lato conducente, del veicolo e poi,
correndo attorno all’auto, si è scaraventato contro di lui medesimo (cfr.
supra, consid. 6b), mentre nel primo interrogatorio in polizia, nonostante
avesse confermato integralmente la sua denuncia, ha detto che “un giovane
presente sul piazzale si avvicinava velocemente alla mia persona e subito,
senza proferir parole, mi sferrava tre pugni al viso” (cfr. supra, consid.
7a).
Ma, se le due vittime dell’aggressione si trovavano già
in auto sulla strada cantonale in direzione di Mendrisio, la persona che
parlava con CIVI 1 doveva trovarsi per forza di cose verso il centro della
carreggiata e comunque sul campo stradale e non poteva provenire velocemente
dal piazzale, posto tra la strada cantonale e lo stabile in cui ha sede la
discoteca.
11a. In merito alla posizione dell’imputato ACCU 3 si possono in
particolare fare le seguenti considerazioni.
11b. Innanzitutto da un attento esame degli atti emerge che la
parte civile CIVI 2 è l’unico a sostenere, nelle circostanze particolari già
espresse in precedenza (cfr. supra, consid. 10g e 10h), che il ACCU 3 ha commesso un’aggressione dando dei pugni e che la stessa sarebbe avvenuta in primis nei suoi
confronti.
Tutte le altre testimonianze di coloro che quella sera hanno
visto ACCU 3 riportano invece che l’imputato era tranquillo e si è limitato a
cercare di calmare gli animi già all’interno della discoteca allorquando si
sono surriscaldati; al riguardo vedasi ad esempio le testimonianze di __________
(cfr. verbale di audizione dibattimentale del 10 novembre 2009 e act 27,
verbale di interrogatorio del 9 maggio 2007 davanti al Ministero pubblico,
pagina 2 in alto), __________ (cfr. verbale di audizione dibattimentale del 10
novembre 2009) e __________ (act 26, verbale di interrogatorio del 4 giugno
2007.
davanti al Ministero pubblico, pagina 3 in alto).
Anche __________, uno dei tre agenti di sicurezza attivi quella
notte in discoteca, ha a più riprese escluso il coinvolgimento attivo di ACCU 3
non solo nell’aggressione, ma anche nella rissa e nelle tensioni verificatesi
già all’interno del locale (cfr. in particolare allegato ad act 13, verbale di
interrogatorio del 17 agosto 2006 di __________ davanti alla polizia cantonale;
act 40, verbale di interrogatorio del 17 agosto 2006 di __________ davanti alla
polizia cantonale; verbale di audizione dibattimentale di __________ del 10
novembre 2009, pagina 1 in fine e 2 in fine).
Nemmeno l’altra parte civile CIVI 1, che in ogni caso avrebbe
dovuto perlomeno vedere ACCU 3 appena fuori dal finestrino della sua vettura, non
conferma che sia questi l’autore dell’aggressione all’amico, nonostante il
fatto che oltretutto lo dovrebbe avere visto a pochi centimetri da lui poco prima
che la situazione precipitasse, quindi ancora in un momento di apparente calma;
e questo nonostante avesse abbassato la testa per evitare i problemi.
Il tutto non senza dimenticare che in seguito non lo ha
riconosciuto personalmente come autore dei fatti rimproveratigli né al momento
di acquistare il nuovo cellulare proprio da, allora impiegato allo Swisscom
shop di __________ e neppure al dibattimento!
11c. Nonostante le costatazioni di cui al precedente
considerando, a prima vista sembrerebbe esserci a carico di ACCU 3 un elemento
indiziario, ovverosia il fatto che non si comprende come il teste __________,
che quella sera se n’era andato dal __________ quando ancora nulla si era
verificato, possa sapere dell’auto e del pugno se non da ACCU 3 stesso,
peraltro suo amico in quanto anch’egli pugile professionista, come sembra emergere
dalla sua dichiarazione anche se alla fine della stessa afferma altresì di aver
“commesso un errore di valutazione” (cfr. allegato ad act 13, verbale di
interrogatorio di __________ del 12 aprile 2006, pagina 2).
Tuttavia la spiegazione data dalla difesa nell’arringa è
molto plausibile; in effetti, ritenuto come __________ non ha assistito in
prima persona alla scena, è molto probabile che sia stata la teste __________
(sua ex fidanzata e sorella della fidanzata di CIVI 2) a influenzarlo
erroneamente su come si son svolti i fatti dopo aver parlato con quest’ultimo,
come si può evincere dalla documentazione agli atti.
A ben vedere - oltre alla rettifica giunta nella seconda
deposizione, nella quale __________ afferma esplicitamente di aver mal
interpretato le parole del ACCU 3 (cfr. act 41, verbale di interrogatorio del
25.
giugno 2007 davanti al Ministero pubblico, pagina 2 in alto) - vi è poi un ulteriore indizio che sgombra il campo da ogni dubbio: la prima deposizione
di __________ data del 12 aprile 2006, mentre già in precedenza ACCU 3 aveva dichiarato
in polizia con riferimento a CIVI 2 che “affermo ancora una volta che io non
entro assolutamente in discussione e che probabilmente il querelante abbia
saputo il mio nome attraverso la mia notorietà, sono anche un pugile
professionista. O perché ho parlato con l’amico __________, anche lui
pugile, al quale avevo confidato che ero in quel locale nel momento che era
scoppiata all’esterno la rissa. Premetto che quella sera Loris era stato da me
visto nella stessa discoteca e probabilmente lui l’aveva già lasciata prima del
tafferuglio. Infatti mi aveva contattato telefonicamente il giorno seguente, dicendomi
se ero al corrente di quanto successo, poiché era stato picchiato un suo amico.
Gli confermavo che ero stato presente, ma che nulla avevo fatto” (cfr.
verbale di interrogatorio di ACCU 3 del 21 marzo 2006 davanti alla Polizia
cantonale, pagina 2, sottolineature nostre).
11d. Appare inoltre perlomeno strano che ACCU 3, persona nota -
vedi oltretutto le dichiarazioni rese dall’accusato, secondo cui si era
intrattenuto all’interno della discoteca con diverse persone - e abbastanza
conosciuta soprattutto tra i giovani, si mettesse in cattiva luce davanti a tutte
le persone presenti quella sera al __________, oltretutto senza che fosse
alterato dall’alcool o da altro motivo risultante dall’incarto. E questo a
maggior ragione ove appena si consideri che di li a pochi mesi avrebbe
combattuto per il titolo di campione svizzero di boxe professionistica, per il
cui combattimento era sicuramente in piena preparazione fisica.
11e. Infine ACCU 3 ha diversi precedenti penali: è stato in
effetti condannato per sommossa nel 2001, per violenza o minaccia contro le
autorità e i funzionari nel 2001, per violazione di domicilio, lesioni semplici
e vie di fatto nel 2003. A parte gli ultimi due reati, commessi per di più a
danno di minorenni, tutte le altre sanzioni si riferiscono a episodi che lo
hanno visto coinvolto come tifoso dell’Hockey Club __________. Tutte queste
vicende si sono concluse con la crescita in giudicato dei rispettivi decreti di
accusa, contro i quali egli non ha interposto opposizione, ritenuto come ha
ammesso le sue colpe.
Tuttavia il solo fatto di aver in passato commesso diversi
atti di violenza non è di per sé elemento sufficiente per poter giungere a una
condanna nella fattispecie in esame.
11f. Vero che nei verbali di ACCU 3 - a parte la circostanza,
affermata da più parti ma sempre negata dal diretto interessato, secondo cui
lui, pur senza avere un ruolo attivo, faceva parte del gruppo di persone che
quella sera facevano casino - vi sono pure all’inizio delle reticenze, in
seguito delle piccole incongruenze, rispettivamente a diversi anni dai fatti
delle amnesie su che cosa sia successo esattamente quella sera; tutto ciò
posto, alla luce degli atti e delle considerazioni espresse, vi sono comunque
forti e ragionevoli dubbi che ACCU 3 abbia partecipato all’aggressione e in
particolare abbia colpito con un pugno al volto CIVI 2, come riportato -
non si capisce per quale motivo - nel decreto di accusa; di conseguenze, in
virtù del principio in dubio pro reo, egli va prosciolto dall’imputazione
rimproveratagli.
12a. Quo all’imputato ACCU 2 si possono in particolare fare le
seguenti considerazioni.
12b. ACCU 2, coinvolto nella presente inchiesta dal legale di ACCU
3.
(cfr. supra, consid. 9c), viene riconosciuto dal già citato agente di sicurezza
del __________ __________, il quale in un primo tempo ha dichiarato di averlo
sentito gridare “hooligans” e partecipare alla rissa tirando qualche pugno e/o
calcio (cfr. verbale di interrogatorio del 5 agosto 2008 davanti al Ministero
pubblico, pagina 2 in fine e 3 in alto).
Al dibattimento tuttavia __________ ha confermato unicamente di
aver udito il ACCU 2 gridare “hooligans” o “forza hooligans”,
aggiungendo tra l’altro che “non ho per contro visto ACCU 2 colpire
qualcuno, ma ho solo sentito la frase di cui sopra” (cfr. verbale di
audizione di __________ al dibattimento del 10 novembre 2009, pagina 2,
sottolineature nostre). Orbene l’incitazione fatta dall’accusato non
costituisce certo, se presa autonomamente e di per sé, la fattispecie
dell’aggressione.
12c. Indipendentemente da quanto sopra durante l’audizione in
aula di __________ questo giudice ha avuto l’impressione che egli si sia
parzialmente costruito nel tempo una sua dinamica dei fatti mettendoci del suo,
con la conseguenza che la sua versione non collima sempre con altre risultanze
e con sue precedenti affermazioni.
Ad esempio ha dichiarato - circostanza mai emersa prima,
ritenuto oltretutto che ha riconosciuto il ACCU 2 unicamente al momento del
confronto presso il Ministero pubblico (cfr. act 54) - di aver avuto “conferma
del fatto che la persona con la bandana facesse parte del gruppo anche perché un
certo tempo dopo i fatti ho avuto modo di notare ACCU 2 assieme allo
stesso ad un incontro di pugilato a Lugano” (cfr. verbale di audizione
di __________ al dibattimento del 10 novembre 2009, pagina 2, sottolineature
nostre).
Altre circostanze - che non erano mai venute alla luce
prima del dibattimento, né da lui né da altri, rispettivamente non emerse sin
da subito - sono la chiusura anticipata della discoteca quella sera e la
presenza di un personaggio con la bandana, il quale era perdipiù l’attore
principale delle spinte all’interno del locale (cfr. ibidem). Non va nemmeno
dimenticato che quanto successo fuori dal locale notturno viene definito per la
prima volta “un macello, sembrava si picchiassero tutti” (cfr. ibidem).
Il culmine viene però raggiunto allorquando __________ ha
dichiarato che “ad un certo momento ho visto una persona a terra, che oggi
posso dire essere il signor CIVI 1, e mentre stavo cercando di rialzarla la
stessa è stata colpita con una forte pedata all’altezza del fianco, tanto
che a causa della stessa è stata sollevata e ribaltata. Può darsi
che sono uscito dalla discoteca perché chiamato da un mio collega. Devo dire
che a distanza di anni mi ricordo solo i fatti essenziali e non tutti i
dettagli.” (cfr. ibidem). Per fortuna che oggi il teste si ricorda
solo i fatti essenziali: ma allora una pedata che ti solleva e ti ribalta non
era degna di essere descritta nei particolari in precedenza?
12d. ACCU 2 è riconosciuto immediatamente al confronto del 4
febbraio 2009, ovverosia a quasi quattro anni dai fatti, dalla parte civile CIVI
2, secondo cui “vedendo oggi ACCU 2 riconosco in lui una delle persone che
mentre io mi ero nascosto in auto tirava calci alla portiera e mi intimava di
uscire” (cfr. verbale di interrogatorio del 4 febbraio 2009 davanti al
ministero pubblico, pagina 2). Nel corso dello stesso verbale __________,
contrariamente a quanto riferito in aula (cfr. supra, consid. 12b), dichiarava
dal canto suo che “non sono in grado di dire se ACCU 2 faceva parte delle
persone che picchiavano sulla vettura dove vi erano CIVI 2 e CIVI 1”, aggiungendo poi fra
l’altro che la persona che ha tirato un calcio ad una delle vittime “non
era né ACCU 3, né il qui presente ACCU 2” e infine di essere “sicuro di aver
visto il qui presente ACCU 2 presente all’aggressione. Non dico di avere una
memoria di ferro, evidentemente, ma ricordo che ACCU 2 era presente, ricordo
che ha tirato dei pugni. Non posso evidentemente descrivere nel dettaglio la
scena […]” (cfr. ibidem, pagine 3 e 4).
Dal canto suo l’altra parte civile CIVI 1 al dibattimento ha
dichiarato di non riconoscere gli imputati presenti ACCU 1 e ACCU 3, ma con
abbastanza sicurezza il ACCU 2 che secondo lui tirava calci alla sua automobile
(cfr. verbale del dibattimento del 10 novembre 2009).
Di conseguenza secondo CIVI 2 - che nel primo verbale di
polizia del 20 settembre 2005, ovverosia due mesi e mezzo dopo i fatti, ma ben tre
anni e mezzo prima del confronto del 4 febbraio 2009, aveva riferito di non
essere nemmeno in grado di riconoscere i suoi aggressori poiché il primo pugno
ricevuto all’occhio sinistro gli aveva praticamente oscurato la vista - ACCU 2
tirava calci alla portiera.
Anche il CIVI 1 riconosce il ACCU 2 quale autore dei calci al suo
veicolo; nessuna delle parti civili riconosce però l’accusato quale autore dei pugni
nei confronti di uno di loro. Che ACCU 2 ha tirato - genericamente e senza nemmeno esplicitare se a una delle due parti civili! - dei pugni, senza tuttavia essere
più preciso lo afferma solo __________ a quasi quattro anni dai fatti.
12e. Risulta però incomprensibile che ACCU 2 sia stato chiamato
come teste da ACCU 3, per il tramite del legale di quest’ultimo, se il pugile
professionista qui accusato sapeva che lo stesso era coinvolto attivamente nei
fatti, rispettivamente avesse commesso il delitto, col rischio concreto quindi di
farsi riconoscere, in corso di indagine e in particolare nell’ambito dei
confronti di polizia, sia dalle parti civili che da altre persone presenti
quella sera a __________.
12f. ACCU 2, che ha sempre contestato i fatti di
rilevanza penale a lui ascritti, è riconosciuto per quanto attiene i pugni
solo da uno dei presenti; tutto ciò posto, alla luce degli atti ma soprattutto
delle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria che hanno portato alle
considerazioni espresse ai precedenti considerandi, vi sono comunque forti e
ragionevoli dubbi che ACCU 2 abbia partecipato all’aggressione e in particolare
abbia colpito con pugni uno dei due aggrediti come riportato nel decreto di
accusa; di conseguenze, in virtù del principio in dubio pro reo, anch’egli va
prosciolto dall’imputazione rimproveratagli.
13a. In merito alla posizione dell’imputato ACCU 1, il quale
anch’egli contesta tutti gli addebiti rivoltigli, si possono in particolare
fare le seguenti considerazioni.
13b. Il ACCU 1 è coinvolto nell’inchiesta da __________ in
quanto viene riconosciuto anch’egli - come ACCU 2 - da quest’ultimo (cfr. supra,
consid. 9d).
Al
dibattimento __________ ha dichiarato che nell’ambito dei fatti verificatisi
fuori dalla discoteca “ad un dato punto ho sentito dietro di me qualcuno
gridare “no la bottiglia no!”, mi sono voltato e ho visto ACCU 1 dare un calcio
a una persona che presumo fosse la persona che aveva in mano la bottiglia.
Ritengo che sia stato ACCU 1 a dire “no la bottiglia no!”. Non ho visto chi era
la persona che ha preso la pedata ma sono venuto a sapere più tardi che si
tratta di CIVI 2 Devo dire che conoscevo già ACCU 1 perché è attivo anche
lui nell’ambiente del pugilato, ma di non averlo notato all’interno della
discoteca quella sera e di avere costatato la sua presenza solo all’esterno al
momento della pedata.
Non ho menzionato ACCU 1 in occasione del primo interrogatorio (17 agosto 2006), perché il fatto della pedata era un fatto
isolato fra i tanti successi in quei frangenti. Mi sono poi ricordato della
presenza di ACCU 1 dopo aver visto una fotografia durante un susseguente
interrogatorio di polizia” (cfr. verbale di audizione di __________ del
10.
novembre 2009, sottolineature nostre).
Egli ha poi aggiunto che “mi viene mostrata dal difensore di ACCU 1
una rivista di pugilato dell’ottobre 2005. Prendo atto che sulla stessa sulla
medesima pagina vi è una fotografia mia e una fotografia di ACCU 1. Conosco
questa rivista e avevo già visto in precedenza queste fotografie” (cfr.
ibidem, sottolineature nostre).
Sulla scorta
di quanto testé riportato, __________ non è credibile quando sostiene di
essersi dimenticato - per poi ricordarsi improvvisamente solo tempo dopo - del
calcio, è vero uno fra i molti episodi accaduti quella sera, tuttavia l’unico
rimproverato esplicitamente nei decreti di accusa, non senza dimenticare che è
stato comunque dato da una persona che conosceva già allora.
Inoltre del
riconoscimento di ACCU 1, avvenuto sulla scorta di foto segnaletiche presso
l’agente delle polizia cantonale che si occupa di hooliganismo, non vi è inspiegabilmente
traccia alcuna agli atti; di conseguenza non si sa di preciso quando l’allora
addetto alla sicurezza della discoteca è stato convocato e nemmeno il perché.
Posti a
confronto con l’accusato, a precisa domanda se lo riconoscevano, CIVI 2, che ha
ricevuto il calcio in questione, e CIVI 1 hanno dichiarato rispettivamente “l’ho
già visto ma sinceramente non so dire né dove né quanto” e “potrei
averlo già visto ma non sono in grado di dire né dove né quando”. (cfr.
act 73, verbale di interrogatorio del 15 gennaio 2009 davanti al ministero
pubblico, pagina 2, sottolineature nostre).
CIVI 1
inoltre al dibattimento ha confermato di non essere in grado di riconoscere ACCU
1.
(cfr. supra, consid. 8d).
Ciò posto il
riconoscimento di ACCU 1 quale autore della pedata la sera dei fatti è tuttavia
molto dubbio; è infatti del tutto incomprensibile il motivo per il quale __________
non si sia ricordato di lui prima di vedere una foto in polizia, nonostante il
fatto che lo conosceva già da tempo come affermato da lui stesso al
dibattimento e come si evince pure dalla rivista prodotta dalla difesa in aula
e che il teste ha ammesso di aver visto. Al riguardo si rileva oltretutto come la
manifestazione svoltasi a __________ propagandata dalla citata rivista - alla
quale hanno partecipato sia il __________ sia il ACCU 1, oltretutto ritratti mediante
fotografia con tanto di nome e cognome sulla medesima pagina centrale - si è
svolta nell’ottobre 2005, ovverosia poco tempo dopo i fatti accaduti alla
discoteca __________ di __________.
Il tutto non
senza dimenticare che __________ aveva a suo tempo dichiarato che “tra il
gruppetto di rissosi non ho riconosciuto nessuna persona nota, se non di vista.
Premetto che ho una grande memoria e se dovessi rivederli sarei in grado di
riconoscerli” (cfr. allegato ad act 13, verbale di interrogatorio di __________
del 17 agosto 2006 davanti alla polizia cantonale, pagina 2 in fine, sottolineature nostre).
13c. Infine ACCU 1 ha un precedente penale: è stato in effetti
condannato nel 2002 per lesioni semplici aggravate commessa con un cinturone
(cfr. estratto del casellario giudiziale agli atti e decreto di accusa prodotto
al dibattimento dal Procuratore pubblico). La sanzione si riferisce a un episodio
avvenuto a __________ al termine di una partita che lo ha visto coinvolto come tifoso
dell’Hockey Club __________. La vicenda si è conclusa con la crescita in giudicato
del decreto di accusa, contro il quale egli non ha interposto opposizione,
ritenuto come ha ammesso la sua colpa.
Tuttavia il solo fatto di aver in passato commesso un
atto di violenza non è di per sé elemento sufficiente per poter giungere a una
condanna nella fattispecie in esame.
13d. ACCU 1, che ha sempre contestato i fatti di rilevanza
penale a lui ascritti, è riconosciuto per quanto attiene il calcio solo da uno
dei presenti; tutto ciò posto, alla luce degli atti ma soprattutto delle
circostanze emerse nel corso dell’istruttoria che hanno portato alle
considerazioni espresse ai precedenti considerandi, vi sono comunque forti e
ragionevoli dubbi che ACCU 1 abbia partecipato all’aggressione e in particolare
abbia colpito con un calcio uno dei due aggrediti come riportato nel decreto di
accusa; di conseguenze, in virtù del principio in dubio pro reo, anch’egli va
prosciolto dall’imputazione rimproveratagli.
14.
Abbondanzialmente si rileva come il reato di lesioni
semplici sollevato di transenna dal patrocinatore di parte civile non viene
preso in considerazione da questo giudice in quanto sollevato unicamente dopo
la chiusura dell’istruttoria dibattimentale. Del resto non era nemmeno
contemplato nei quesiti e nessuna delle parti ha eccepito alcunché.
15.
Stante il proscioglimento dei tre imputati non ci si deve
esprimere sulle pretese di parte civile, mentre le tasse e le spese vanno poste
a carico dello Stato, il quale rifonderà a ACCU 1, ACCU 2 e ACCU 3 l’importo di
fr. 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.
visti gli art. 134 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1, ACCU 2 e ACCU
3,
dalle imputazioni di
aggressione per i fatti descritti nei decreti di accusa n. 1509/2009, 1508/2009
e 1507/2009 del 30 marzo 2009.
carica tasse e spese allo Stato,
il quale rifonderà a ACCU 1, ACCU 2 e ACCU 3 l’importo di fr. 2'000.- ciascuno
a titolo di ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 1'500.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 testi
fr. 2'050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster