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Decisione

10.2009.230

Aggressione fuori da una discoteca

10 novembre 2009Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i bisogni. Penso che CIVI 1 ha aperto il finestrino o era già aperto e ha

parlato con una persona che era appoggiata alla macchina. In quel mentre

slacciavo la cintura. Ho visto che la persona era quella che poi mi ha

colpito in viso. Sono uscito normalmente, ho fatto 3 o 4 passi, non ho

detto niente, la persona che mi ha colpito si è appoggiata sul cofano motore e

mi ha sferrato 3 pugni immediati (occhio, naso, bocca), non mi era mai capitato

una cosa del genere. È stata una sequenza immediata. Era il signor ACCU 3;

io ho chiesto il motivo e ho barcollato un pochino. Dopo mi hanno caricato. Noi

eravamo a 4, 5 metri dall’auto. In quel momento mi hanno aggredito le altre

persone, hanno iniziato a spingermi, ho cercato di difendermi e poi di

scappare. Io sono caduto, un buttafuori mi ha aiutato e mi ha fatto salire in

auto, dove mi sono chiuso dentro. Credo che erano in 4 o 5 che mi

strattonavano. Le persone fuori battevano i vetri e davano calci per farmi

uscire. Poi ho visto il CIVI 1 che voleva salire e gli ho aperto. Ho dovuto

mettere la retro per partire, guidavo io. Uno dei due, il signor ACCU 2,

dava dei colpi ed era intorno alla macchina. Prima di accusare qualcuno occorre

esser sicuri, io già il giorno dopo sapevo che era lui, mi sono informato. Le

persone che lavoravano lì avevano visto il ACCU 2 che faceva tafferugli coi

suoi amici. Volevo andare da un ragazzo che abita ad __________ in mezzo al

bosco dove c’era un Goa party; della festa ne avevamo sentito parlare quella

sera, non so se all’interno del locale o dopo […]” (cfr. verbale del

dibattimento del 10 novembre 2009, sottolineature nostre).

8a. CIVI 1, interrogato anch’egli dalla Polizia cantonale il

20 settembre 2005, oltre a riconfermare integralmente la querela e la sua

versione inoltrate il 12 agosto 2005, ha aggiunto fra l’altro che “improvvisamente, mentre ci troviamo nella mia auto, s’avvicina un tizio che esclama:

volete botte? Di seguito ho visto l’amico CIVI 2 sortire dall’abitacolo

e subito venire aggredito da una persona. […] Non sarei in grado di

riconoscere i facinorosi che ci hanno malmenato.[…] Al momento non ho

nessun indizio utile da portare e atto all’identificazione degli aggressori,

pertanto al momento attuale mantengo la querela contro ignoti” (cfr.

act 2, verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 20 settembre 2005 davanti alla

polizia cantonale, sottolineature nostre).

8b. A seguito del presunto riconoscimento di uno degli autori

dell’aggressione anche CIVI 1 è stato nuovamente interrogato dalla polizia

cantonale e invitato a fare il confronto. Dal relativo verbale si evince in

particolare che “ero già al corrente del fatto, tramite l’amico CIVI 2,

perché questi mi aveva indicato quale uno dei probabili artefici, ACCU 3

di __________. All’agente interrogante avevo quindi risposto che non mi

presentavo al confronto diretto o con specchio, poiché avevo già saputo che

l’indiziato è un pugile e provveduto a visionare in internet, ove ho potuto

visionare delle sue foto. Inoltre avevo già visto di persona questo tizio,

poiché in occasione di un acquisto di un cellulare con relativo contratto __________

(del 6 dicembre 2005 a __________), era stato sottoscritto proprio con ACCU 3,

dipendente di detta società telefonica. In base quindi alle visioni delle foto

e sulla scorta di quanto sopra detto, non riconosco questa persona quale autore

del pestaggio da me subito e pertanto non avendo altri utili indizi da portare,

mantengo la querela contro ignoti” (cfr. act 13, verbale di

interrogatorio di CIVI 1 del 30 marzo 2006 davanti alla polizia cantonale,

sottolineature nostre).

8c. Sentito per la terza volta in occasione del

contraddittorio con ACCU 3, CIVI 1, in merito ai due precedenti verbali, ha

precisato tra l’altro che “quella sera, per quel che mi ricordo, presumo che

prima di recarmi al __________ con CIVI 2 siamo stati in qualche bar. Non

rammento cosa abbiamo fatto all’interno della discoteca __________. Ci siamo

comunque rimasti fino all’orario di chiusura. Rammento che mi era stato

comunque riferito che sempre quella sera, all’interno della discoteca, vi erano

stati dei tafferugli. Non saprei dire però chi fossero le persone coinvolte. All’orario

di chiusura siamo quindi usciti per andare a casa e ci siamo diretti alla mia

vettura che era parcheggiata a pochi metri dall’entrata. Quando mi ero

già avviato ho visto dei giovani che ostacolavano il passaggio sulla strada.

Saranno stati 2 o 3, non ricordo precisamente. Uno dei presenti si affacciò al

finestrino e mi disse la frase che ho riferito nel verbale di polizia “volete

botte?”. Al che io abbassai la testa e risposi di no. Il mio amico CIVI 2 nel

frattempo era sceso dalla vettura e si trovava sul marciapiede. Il ragazzo

che si era rivolto a me aggirò la vettura e si diresse verso CIVI 2 colpendolo.

Ho poi visto che il mio amico CIVI 2 è stato raggiunto da altre persone che

hanno iniziato a colpirlo. Non rammento se lo stesso era caduto a terra o meno.

Veduto la scena ho parcheggiato la macchina, sono sceso a mia volta e mi sono

diretto verso il gruppo che stava colpendo CIVI 2. A quel momento le persone erano almeno quattro. Mi rivolsi ad uno di loro e rammento di aver detto

“vediamo di stare calmi”. Per risposta venni a mia volta aggredito da più

persone con pugni e calci. Ricordo che però cercavo di scappare, che ad un

certo momento mi sono ritrovato a terra e mi sono alzato, finché sono riuscito

a raggiungere la macchina dove ho ritrovato il mio amico seduto al lato guida.

Dopo di che siamo scappati. Per quanto attiene al qui presente ACCU 3

preciso in questo senso il mio verbale di polizia di data 30.03.2006. Il

nominativo di ACCU 3 mi è stato fatto successivamente ai fatti come

successivamente ai fatti ho potuto vedere delle sue fotografie nonché di

vederlo di persona al negozio __________ shop. Prima dei fatti questa persona

non l’ho mai vista. Contrariamente al verbale non posso escludere che lui

non sia la persona che mi si è rivolta quando ero in macchina e che

successivamente ha colpito il mio amico. Oggettivamente quella sera, quando

questi mi ha rivolto la parola, il mio primo pensiero è stato di abbassare lo

sguardo per evitare problemi. Non avevo quindi focalizzato nella mia memoria il

viso di questa persona. Non è corretto dire che io escludo che ACCU 3 sia

coinvolto. Rammento che io e CIVI 2 siamo usciti per andare a casa, non

rammento oggi che dovessimo andare a un goa party”(cfr. act 30, verbale

di interrogatorio di CIVI 1 del 9 maggio 2007 davanti al Ministero pubblico,

pagina 2, sottolineature nostre).

8d. Sentito come teste, CIVI 1 al dibattimento ha affermato in

particolare che “anche se il locale è piccolo ho sentito che ci sono stati

tafferugli, ma non me ne sono occupato. Io ero al bancone col gerente. I

tafferugli all’interno del locale saranno stati verso le 3. Prima non posso

dire di aver visto i tre accusati all’interno della discoteca che era

abbastanza frequentata. Alle 4 alla chiusura c’erano ancora circa 50 persone.

Non mi ricordo se c’era ancora musica, di solito la spengono. Non mi ricordo se

siamo usciti insieme dal locale, però ci siamo incamminati insieme alla

macchina. È un po’ un posteggio selvaggio. Io quella sera non ho messo la

macchina sulla rampa di accesso alla discoteca. Io guidavo e mi sono

portato sulla cantonale dove c’erano 4 o 5 persone in mezzo alla strada; mi

sono fermato perché c’era gente in mezzo alla strada, presumo che il finestrino

era aperto. Uno di questi si è avvicinato e senza provocarlo mi ha detto se

volevamo botte. Io ho detto di no. Il mio amico è sceso dalla macchina nello

stesso momento. Quando è sceso in tre passi gli è volato addosso e ha dato

tre pugni. CIVI 2 è sceso dalla macchina senza dirmi il motivo, non ha

aperto bocca. Io avevo l’adrenalina a manetta; ho visto che CIVI 2 era

stato colpito al viso con dei pugni. In 10 secondi ho ingranato la prima, ho

fatto 15 metri e ho posteggiato l’auto e sono sceso per andare dal mio amico

che aveva tre persone addosso. Non so chi picchiava in quel momento. Io ad un

certo punto ho girato attorno alla mia auto e dentro ho visto il CIVI 2, che

non mi ricordo di averlo visto a terra. C’era gente che guardava e c’erano i

buttafuori. Dopo due o tre pugni ho provato ad entrare in auto, ma la portiera

era chiusa dall’interno. Dopo siamo andati a una fontanella a lavarci e non

abbiamo chiamato la polizia, io non volevo far denuncia contro ignoti. Non

sono in grado di riconoscere ACCU 1 e ACCU 3; riconosco con abbastanza

sicurezza ACCU 2 che tirava calci alla mia automobile. CIVI 2 aveva una

bottiglia di birra per berla che aveva preso al bar verso la fine; può darsi

che avevamo deciso di andare al Goa party. Io sono caduto per terra e ho perso

conoscenza per due o tre secondi e mi è diventata nera la vista, mi ricordo dei

buttafuori che sono intervenuti” (cfr. verbale del dibattimento del 10

novembre 2009, sottolineature nostre).

9a. I tre accusati dal canto loro negano i fatti e tutti gli

addebiti mossi nei loro confronti.

9b. ACCU 3 conferma sostanzialmente la sua presenza quella

sera alla discoteca __________, ma nega di aver partecipato all’aggressione,

limitandosi a dire che già all’interno ha cercato di adoperarsi per calmare gli

animi di coloro che stavano venendo alle mani (cfr. act 13, verbali di

interrogatorio di ACCU 3 del 21 marzo 2006 e del 13 settembre 2006 davanti alla

Polizia cantonale). Oltre ad escludere di aver colpito CIVI 2 nega pure

categoricamente di aver rivolto la parola a CIVI 1 quella sera dicendogli

“volete botte?” (cfr. act 30, verbale di interrogatorio di ACCU 3 del 9 maggio

2007 davanti alla Polizia cantonale, pagina 3).

9c. ACCU 2 - coinvolto nella vicenda poiché era stata chiesta

dal legale di ACCU 3 la sua audizione in quanto la sera dei fatti era una delle

persone che accompagnava il suo assistito (cfr. act 42, richiesta di audizione

testi del 3 luglio 2007) - ha dichiarato in sostanza di non aver partecipato e

quindi la sua estraneità all’aggressione di CIVI 1 e CIVI 2 (cfr. act 54,

verbale del 5 agosto 2009 davanti al Ministero pubblico e act 77, verbale di

interrogatorio di ACCU 2 davanti al Ministero pubblico del 4 febbraio 2009).

9d. Dal canto suo ACCU 1 - coinvolto in un secondo tempo nell’inchiesta

in quanto riconosciuto da __________, buttafuori del locale, solo parecchio

tempo dopo sulla scorta di fotografie segnaletiche della Polizia cantonale - oltre

ad affermare di non aver mai partecipato a risse o aggressioni a terzi presso

la discoteca __________, non è nemmeno sicuro a differenza degli altri

accusati, di esser stato presente la sera dei fatti qui in oggetto (cfr. act 73

verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 15 gennaio 2009 davanti al Ministero

pubblico e act 78, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 4 febbraio 2009

davanti al Ministero pubblico).

10a. Le versioni, rese nel tempo e nel corso degli

interrogatori, delle parti civili non sono - come invece ha sostenuto in aula la

pubblica accusa - del tutto lineari, credibili e prive di contraddizioni; ad

un’attenta analisi delle stesse infatti si possono in particolare trarre le

seguenti considerazioni.

10b. Innanzitutto vi è discrepanza fra loro stesse sulla

posizione in cui era stazionata la vettura del CIVI 1 prima dei fatti; se da un

lato va dato atto a CIVI 2 di aver sempre affermato che il veicolo era

posteggiato appena fuori l’entrata della discoteca sulla rampa di accesso,

dall’altro CIVI 1 in un primo tempo (ma si tratta della stessa identica frase)

ha affermato la medesima cosa nella denuncia, per poi contraddirsi al

dibattimento affermando esplicitamente che quella sera non ha messo la macchina

sulla rampa di accesso alla discoteca (cfr. supra, consid. 8d). Se ora, a

quattro anni dai fatti, la parte civile CIVI 1 non fosse stata sicura o non si

fosse più ricordata di tale circostanza avrebbe solo dovuto dirlo senza remore;

la posizione del veicolo posteggiato non è di secondaria importanza per capire

meglio cosa sia effettivamente successo fuori e del resto non era un particolare

insignificante per lo svolgersi della vicenda.

10c. Non è in alcun modo plausibile che quando una persona ti

dice, sicuramente non sottovoce e in tono gentile, “volete botte?” si possa - CIVI

1 dice chiaramente “di seguito” ! (cfr. consid. 8a) - scender tranquillamente

dal veicolo per andare a fare pipì, oltretutto senza dire niente al compagno

alla guida. E questo a maggior ragione ove appena si consideri -

indipendentemente dal fatto che il finestrino fosse, come del resto sembra,

abbassato - che i due stavano già circolando sulla strada cantonale! (cfr.

supra, consid. 6b, 6c e 8d).

E visto che le parti civili si sono intrattenute a colloquiare

per diversi minuti prima di prendere l’auto per tornare a casa (cfr. supra,

consid. 6b e 6c), perché i bisogni fisiologici CIVI 2 non li ha espletati in

quei frangenti o addirittura prima di uscire dalla discoteca al momento della

sua chiusura?

Che CIVI 2 non è credibile per il fatto di essere uscito dal

veicolo come se niente fosse per fare pipì, lo si evince dal CIVI 1 stesso,

che, vistosi ostruire la strada e sentitosi dire se volevano botte, al

dibattimento ha affermato testualmente di avere avuto “l’adrenalina a manetta”

(cfr. supra, consid. 8d).

10d. Il teste __________, durante la sua audizione al

dibattimento, con particolare riferimento ai motivi per i quali le parti civili

sono scesi dal veicolo, ha dichiarato che “il giorno seguente i fatti ho

parlato con il fratello del signor CIVI 1 e sono venuto a conoscenza che una

delle persone coinvolte era suo fratello. Ne ho poi parlato con CIVI 1, il

quale era venuto a sapere tramite il fratello che anche io quella sera ero

presente. Egli mi ha detto che quella sera dopo avere fermato il veicolo in

mezzo alla strada sia lui sia il suo amico CIVI 2 sono scesi

dall’automobile. […] Quella sera non ho visto in discoteca le parti civili. Non

posso escludere che fossero presenti, anche perché conoscevo solo CIVI 1. La

discoteca fra l’altro era abbastanza frequentata. Ricordo che nel corso

della discussione avuta con CIVI 1 questi ebbe a dirmi che quella sera assieme

all’amico CIVI 2 aveva fatto una cazzata. Non sono in grado di dire a cosa si

riferisse. Ho pensato che si trattasse del fatto di essere scesi dall’automobile”

(cfr. verbale di audizione al dibattimento del 10 novembre 2009 di __________,

pagina 1, sottolineature nostre).

Queste affermazioni possono dare conferma indiretta di

quanto detto al punto precedente, per cui la verità non sembrerebbe così

semplice bensì un po’ diversa, e ciò anche se il teste non conosceva esattamente

i motivi per i quali le parti civili sono scese dal veicolo e a prescindere da

quello che lui stesso ha pensato.

10e. Le parti civili hanno discusso tra loro per diversi minuti

prima di prendere l’auto (cfr. supra, consid. 6b e 6c) oppure hanno parlato per

decidere dove proseguire la serata una volta saliti in macchina, come ha

affermato in un secondo tempo CIVI 2 (cfr. supra, consid. 7c) ?

Riguardo alla questione sul dove andare dopo la chiusura della

discoteca, erano intenzionati a rientrare a casa, come sembrava in un primo

momento (cfr. supra, consid. 6b), oppure si sarebbero dovuti recare ad un Goa

party, come è emerso, in particolare dalle verbalizzazioni di CIVI 2, a anni di distanza?

10f. Se la discoteca, a seguito della tensione creatasi

e degli spintonamenti avvenuti all’interno, ha chiuso in anticipo e in tutta

fretta come si evince dalla deposizione del teste __________ al dibattimento - circostanza

questa mai emersa prima ma quanto mai significativa per i motivi che verranno

esposti in seguito (cfr. infra, consid. 12c) - come mai CIVI 2, nonostante abbia

asserito di conoscere il gerente (non per nome ma per soprannome), ha potuto tranquillamente

acquistare alla chiusura una bottiglia di birra da portare via ?

10g. Appare perlomeno strano, per non dire incomprensibile, che CIVI

Considerandi

2.

non ha fatto subito, quantomeno tra i presunti o possibili aggressori, il

nome di ACCU 3, dal momento che - per sua stessa ammissione (cfr. supra,

consid. 7c e 7d) - già il giorno dopo lo aveva identificato grazie alle

informazioni raccolte per il tramite della sua amica __________, circostanza di

cui si dirà ancora in seguito (cfr. infra, consid. 11c).

Al riguardo si noti che la denuncia è stata inoltrata

unicamente 40 giorni dopo i fatti, per di più già tramite un legale, il quale

sicuramente - dal momento che ha colloquiato a lungo con lui il 2 agosto 2005

(cfr. elenco prestazioni allegata a nota attività e spese prodotta al

dibattimento) - avrà detto a CIVI 2 che tutti gli indizi (utili o meno)

raccolti nei primi momenti dopo episodi di questo genere sono determinanti per riuscire

a ricostruire i fatti e le responsabilità, o quantomeno a scartare delle

ipotesi.

E ciò a maggior ragione è ancor più incomprensibile ove appena

si consideri che CIVI 2 è stato ferito al punto da dover andare, con relativo

annuncio del caso alla SUVA, in infortunio al 100% per un mese!

Altrettanto strano è il fatto che la parte civile CIVI 2 ha riconosciuto ACCU 3 allo specchio in Polizia molto tempo dopo i fatti, nonostante in un primo

tempo avesse dichiarato di non essere in grado di riconoscere i suoi aggressori

poiché non ha più visto nulla già dopo il primo pugno ricevuto al volto (cfr.

supra, consid. 7a).

Infine CIVI 2 ha dichiarato, dopo aver saputo dalla sua amica __________

il nominativo, di non aver detto immediatamente alla polizia il nome del ACCU 3 in quanto preferiva fare delle verifiche per conto suo prima di incolpare ingiustamente qualcuno

(cfr. supra, consid. 7c); ma dopo aver ricevuto l’informazione dalla sua amica

e prima di segnalare il nome del ACCU 3 al suo avvocato quali altri verifiche

ha fatto? Agli atti in ogni caso non risulta nulla e anche tale circostanza di

conseguenza è abbastanza strana.

10h. La parte civile CIVI 2 che, come si vedrà meglio in

seguito, è l’unico dei presenti ad affermare che è stato il ACCU 3 a picchiarlo inizialmente, inoltre si contraddice incomprensibilmente anche sulla posizione della

persona che gli ha tirato i primi tre pugni.

In effetti in un primo tempo ha dichiarato che questi si

trovava vicino al finestrino anteriore, lato conducente, del veicolo e poi,

correndo attorno all’auto, si è scaraventato contro di lui medesimo (cfr.

supra, consid. 6b), mentre nel primo interrogatorio in polizia, nonostante

avesse confermato integralmente la sua denuncia, ha detto che “un giovane

presente sul piazzale si avvicinava velocemente alla mia persona e subito,

senza proferir parole, mi sferrava tre pugni al viso” (cfr. supra, consid.

7a).

Ma, se le due vittime dell’aggressione si trovavano già

in auto sulla strada cantonale in direzione di Mendrisio, la persona che

parlava con CIVI 1 doveva trovarsi per forza di cose verso il centro della

carreggiata e comunque sul campo stradale e non poteva provenire velocemente

dal piazzale, posto tra la strada cantonale e lo stabile in cui ha sede la

discoteca.

11a. In merito alla posizione dell’imputato ACCU 3 si possono in

particolare fare le seguenti considerazioni.

11b. Innanzitutto da un attento esame degli atti emerge che la

parte civile CIVI 2 è l’unico a sostenere, nelle circostanze particolari già

espresse in precedenza (cfr. supra, consid. 10g e 10h), che il ACCU 3 ha commesso un’aggressione dando dei pugni e che la stessa sarebbe avvenuta in primis nei suoi

confronti.

Tutte le altre testimonianze di coloro che quella sera hanno

visto ACCU 3 riportano invece che l’imputato era tranquillo e si è limitato a

cercare di calmare gli animi già all’interno della discoteca allorquando si

sono surriscaldati; al riguardo vedasi ad esempio le testimonianze di __________

(cfr. verbale di audizione dibattimentale del 10 novembre 2009 e act 27,

verbale di interrogatorio del 9 maggio 2007 davanti al Ministero pubblico,

pagina 2 in alto), __________ (cfr. verbale di audizione dibattimentale del 10

novembre 2009) e __________ (act 26, verbale di interrogatorio del 4 giugno

2007.

davanti al Ministero pubblico, pagina 3 in alto).

Anche __________, uno dei tre agenti di sicurezza attivi quella

notte in discoteca, ha a più riprese escluso il coinvolgimento attivo di ACCU 3

non solo nell’aggressione, ma anche nella rissa e nelle tensioni verificatesi

già all’interno del locale (cfr. in particolare allegato ad act 13, verbale di

interrogatorio del 17 agosto 2006 di __________ davanti alla polizia cantonale;

act 40, verbale di interrogatorio del 17 agosto 2006 di __________ davanti alla

polizia cantonale; verbale di audizione dibattimentale di __________ del 10

novembre 2009, pagina 1 in fine e 2 in fine).

Nemmeno l’altra parte civile CIVI 1, che in ogni caso avrebbe

dovuto perlomeno vedere ACCU 3 appena fuori dal finestrino della sua vettura, non

conferma che sia questi l’autore dell’aggressione all’amico, nonostante il

fatto che oltretutto lo dovrebbe avere visto a pochi centimetri da lui poco prima

che la situazione precipitasse, quindi ancora in un momento di apparente calma;

e questo nonostante avesse abbassato la testa per evitare i problemi.

Il tutto non senza dimenticare che in seguito non lo ha

riconosciuto personalmente come autore dei fatti rimproveratigli né al momento

di acquistare il nuovo cellulare proprio da, allora impiegato allo Swisscom

shop di __________ e neppure al dibattimento!

11c. Nonostante le costatazioni di cui al precedente

considerando, a prima vista sembrerebbe esserci a carico di ACCU 3 un elemento

indiziario, ovverosia il fatto che non si comprende come il teste __________,

che quella sera se n’era andato dal __________ quando ancora nulla si era

verificato, possa sapere dell’auto e del pugno se non da ACCU 3 stesso,

peraltro suo amico in quanto anch’egli pugile professionista, come sembra emergere

dalla sua dichiarazione anche se alla fine della stessa afferma altresì di aver

“commesso un errore di valutazione” (cfr. allegato ad act 13, verbale di

interrogatorio di __________ del 12 aprile 2006, pagina 2).

Tuttavia la spiegazione data dalla difesa nell’arringa è

molto plausibile; in effetti, ritenuto come __________ non ha assistito in

prima persona alla scena, è molto probabile che sia stata la teste __________

(sua ex fidanzata e sorella della fidanzata di CIVI 2) a influenzarlo

erroneamente su come si son svolti i fatti dopo aver parlato con quest’ultimo,

come si può evincere dalla documentazione agli atti.

A ben vedere - oltre alla rettifica giunta nella seconda

deposizione, nella quale __________ afferma esplicitamente di aver mal

interpretato le parole del ACCU 3 (cfr. act 41, verbale di interrogatorio del

25.

giugno 2007 davanti al Ministero pubblico, pagina 2 in alto) - vi è poi un ulteriore indizio che sgombra il campo da ogni dubbio: la prima deposizione

di __________ data del 12 aprile 2006, mentre già in precedenza ACCU 3 aveva dichiarato

in polizia con riferimento a CIVI 2 che “affermo ancora una volta che io non

entro assolutamente in discussione e che probabilmente il querelante abbia

saputo il mio nome attraverso la mia notorietà, sono anche un pugile

professionista. O perché ho parlato con l’amico __________, anche lui

pugile, al quale avevo confidato che ero in quel locale nel momento che era

scoppiata all’esterno la rissa. Premetto che quella sera Loris era stato da me

visto nella stessa discoteca e probabilmente lui l’aveva già lasciata prima del

tafferuglio. Infatti mi aveva contattato telefonicamente il giorno seguente, dicendomi

se ero al corrente di quanto successo, poiché era stato picchiato un suo amico.

Gli confermavo che ero stato presente, ma che nulla avevo fatto” (cfr.

verbale di interrogatorio di ACCU 3 del 21 marzo 2006 davanti alla Polizia

cantonale, pagina 2, sottolineature nostre).

11d. Appare inoltre perlomeno strano che ACCU 3, persona nota -

vedi oltretutto le dichiarazioni rese dall’accusato, secondo cui si era

intrattenuto all’interno della discoteca con diverse persone - e abbastanza

conosciuta soprattutto tra i giovani, si mettesse in cattiva luce davanti a tutte

le persone presenti quella sera al __________, oltretutto senza che fosse

alterato dall’alcool o da altro motivo risultante dall’incarto. E questo a

maggior ragione ove appena si consideri che di li a pochi mesi avrebbe

combattuto per il titolo di campione svizzero di boxe professionistica, per il

cui combattimento era sicuramente in piena preparazione fisica.

11e. Infine ACCU 3 ha diversi precedenti penali: è stato in

effetti condannato per sommossa nel 2001, per violenza o minaccia contro le

autorità e i funzionari nel 2001, per violazione di domicilio, lesioni semplici

e vie di fatto nel 2003. A parte gli ultimi due reati, commessi per di più a

danno di minorenni, tutte le altre sanzioni si riferiscono a episodi che lo

hanno visto coinvolto come tifoso dell’Hockey Club __________. Tutte queste

vicende si sono concluse con la crescita in giudicato dei rispettivi decreti di

accusa, contro i quali egli non ha interposto opposizione, ritenuto come ha

ammesso le sue colpe.

Tuttavia il solo fatto di aver in passato commesso diversi

atti di violenza non è di per sé elemento sufficiente per poter giungere a una

condanna nella fattispecie in esame.

11f. Vero che nei verbali di ACCU 3 - a parte la circostanza,

affermata da più parti ma sempre negata dal diretto interessato, secondo cui

lui, pur senza avere un ruolo attivo, faceva parte del gruppo di persone che

quella sera facevano casino - vi sono pure all’inizio delle reticenze, in

seguito delle piccole incongruenze, rispettivamente a diversi anni dai fatti

delle amnesie su che cosa sia successo esattamente quella sera; tutto ciò

posto, alla luce degli atti e delle considerazioni espresse, vi sono comunque

forti e ragionevoli dubbi che ACCU 3 abbia partecipato all’aggressione e in

particolare abbia colpito con un pugno al volto CIVI 2, come riportato -

non si capisce per quale motivo - nel decreto di accusa; di conseguenze, in

virtù del principio in dubio pro reo, egli va prosciolto dall’imputazione

rimproveratagli.

12a. Quo all’imputato ACCU 2 si possono in particolare fare le

seguenti considerazioni.

12b. ACCU 2, coinvolto nella presente inchiesta dal legale di ACCU

3.

(cfr. supra, consid. 9c), viene riconosciuto dal già citato agente di sicurezza

del __________ __________, il quale in un primo tempo ha dichiarato di averlo

sentito gridare “hooligans” e partecipare alla rissa tirando qualche pugno e/o

calcio (cfr. verbale di interrogatorio del 5 agosto 2008 davanti al Ministero

pubblico, pagina 2 in fine e 3 in alto).

Al dibattimento tuttavia __________ ha confermato unicamente di

aver udito il ACCU 2 gridare “hooligans” o “forza hooligans”,

aggiungendo tra l’altro che “non ho per contro visto ACCU 2 colpire

qualcuno, ma ho solo sentito la frase di cui sopra” (cfr. verbale di

audizione di __________ al dibattimento del 10 novembre 2009, pagina 2,

sottolineature nostre). Orbene l’incitazione fatta dall’accusato non

costituisce certo, se presa autonomamente e di per sé, la fattispecie

dell’aggressione.

12c. Indipendentemente da quanto sopra durante l’audizione in

aula di __________ questo giudice ha avuto l’impressione che egli si sia

parzialmente costruito nel tempo una sua dinamica dei fatti mettendoci del suo,

con la conseguenza che la sua versione non collima sempre con altre risultanze

e con sue precedenti affermazioni.

Ad esempio ha dichiarato - circostanza mai emersa prima,

ritenuto oltretutto che ha riconosciuto il ACCU 2 unicamente al momento del

confronto presso il Ministero pubblico (cfr. act 54) - di aver avuto “conferma

del fatto che la persona con la bandana facesse parte del gruppo anche perché un

certo tempo dopo i fatti ho avuto modo di notare ACCU 2 assieme allo

stesso ad un incontro di pugilato a Lugano” (cfr. verbale di audizione

di __________ al dibattimento del 10 novembre 2009, pagina 2, sottolineature

nostre).

Altre circostanze - che non erano mai venute alla luce

prima del dibattimento, né da lui né da altri, rispettivamente non emerse sin

da subito - sono la chiusura anticipata della discoteca quella sera e la

presenza di un personaggio con la bandana, il quale era perdipiù l’attore

principale delle spinte all’interno del locale (cfr. ibidem). Non va nemmeno

dimenticato che quanto successo fuori dal locale notturno viene definito per la

prima volta “un macello, sembrava si picchiassero tutti” (cfr. ibidem).

Il culmine viene però raggiunto allorquando __________ ha

dichiarato che “ad un certo momento ho visto una persona a terra, che oggi

posso dire essere il signor CIVI 1, e mentre stavo cercando di rialzarla la

stessa è stata colpita con una forte pedata all’altezza del fianco, tanto

che a causa della stessa è stata sollevata e ribaltata. Può darsi

che sono uscito dalla discoteca perché chiamato da un mio collega. Devo dire

che a distanza di anni mi ricordo solo i fatti essenziali e non tutti i

dettagli.” (cfr. ibidem). Per fortuna che oggi il teste si ricorda

solo i fatti essenziali: ma allora una pedata che ti solleva e ti ribalta non

era degna di essere descritta nei particolari in precedenza?

12d. ACCU 2 è riconosciuto immediatamente al confronto del 4

febbraio 2009, ovverosia a quasi quattro anni dai fatti, dalla parte civile CIVI

2, secondo cui “vedendo oggi ACCU 2 riconosco in lui una delle persone che

mentre io mi ero nascosto in auto tirava calci alla portiera e mi intimava di

uscire” (cfr. verbale di interrogatorio del 4 febbraio 2009 davanti al

ministero pubblico, pagina 2). Nel corso dello stesso verbale __________,

contrariamente a quanto riferito in aula (cfr. supra, consid. 12b), dichiarava

dal canto suo che “non sono in grado di dire se ACCU 2 faceva parte delle

persone che picchiavano sulla vettura dove vi erano CIVI 2 e CIVI 1”, aggiungendo poi fra

l’altro che la persona che ha tirato un calcio ad una delle vittime “non

era né ACCU 3, né il qui presente ACCU 2” e infine di essere “sicuro di aver

visto il qui presente ACCU 2 presente all’aggressione. Non dico di avere una

memoria di ferro, evidentemente, ma ricordo che ACCU 2 era presente, ricordo

che ha tirato dei pugni. Non posso evidentemente descrivere nel dettaglio la

scena […]” (cfr. ibidem, pagine 3 e 4).

Dal canto suo l’altra parte civile CIVI 1 al dibattimento ha

dichiarato di non riconoscere gli imputati presenti ACCU 1 e ACCU 3, ma con

abbastanza sicurezza il ACCU 2 che secondo lui tirava calci alla sua automobile

(cfr. verbale del dibattimento del 10 novembre 2009).

Di conseguenza secondo CIVI 2 - che nel primo verbale di

polizia del 20 settembre 2005, ovverosia due mesi e mezzo dopo i fatti, ma ben tre

anni e mezzo prima del confronto del 4 febbraio 2009, aveva riferito di non

essere nemmeno in grado di riconoscere i suoi aggressori poiché il primo pugno

ricevuto all’occhio sinistro gli aveva praticamente oscurato la vista - ACCU 2

tirava calci alla portiera.

Anche il CIVI 1 riconosce il ACCU 2 quale autore dei calci al suo

veicolo; nessuna delle parti civili riconosce però l’accusato quale autore dei pugni

nei confronti di uno di loro. Che ACCU 2 ha tirato - genericamente e senza nemmeno esplicitare se a una delle due parti civili! - dei pugni, senza tuttavia essere

più preciso lo afferma solo __________ a quasi quattro anni dai fatti.

12e. Risulta però incomprensibile che ACCU 2 sia stato chiamato

come teste da ACCU 3, per il tramite del legale di quest’ultimo, se il pugile

professionista qui accusato sapeva che lo stesso era coinvolto attivamente nei

fatti, rispettivamente avesse commesso il delitto, col rischio concreto quindi di

farsi riconoscere, in corso di indagine e in particolare nell’ambito dei

confronti di polizia, sia dalle parti civili che da altre persone presenti

quella sera a __________.

12f. ACCU 2, che ha sempre contestato i fatti di

rilevanza penale a lui ascritti, è riconosciuto per quanto attiene i pugni

solo da uno dei presenti; tutto ciò posto, alla luce degli atti ma soprattutto

delle circostanze emerse nel corso dell’istruttoria che hanno portato alle

considerazioni espresse ai precedenti considerandi, vi sono comunque forti e

ragionevoli dubbi che ACCU 2 abbia partecipato all’aggressione e in particolare

abbia colpito con pugni uno dei due aggrediti come riportato nel decreto di

accusa; di conseguenze, in virtù del principio in dubio pro reo, anch’egli va

prosciolto dall’imputazione rimproveratagli.

13a. In merito alla posizione dell’imputato ACCU 1, il quale

anch’egli contesta tutti gli addebiti rivoltigli, si possono in particolare

fare le seguenti considerazioni.

13b. Il ACCU 1 è coinvolto nell’inchiesta da __________ in

quanto viene riconosciuto anch’egli - come ACCU 2 - da quest’ultimo (cfr. supra,

consid. 9d).

Al

dibattimento __________ ha dichiarato che nell’ambito dei fatti verificatisi

fuori dalla discoteca “ad un dato punto ho sentito dietro di me qualcuno

gridare “no la bottiglia no!”, mi sono voltato e ho visto ACCU 1 dare un calcio

a una persona che presumo fosse la persona che aveva in mano la bottiglia.

Ritengo che sia stato ACCU 1 a dire “no la bottiglia no!”. Non ho visto chi era

la persona che ha preso la pedata ma sono venuto a sapere più tardi che si

tratta di CIVI 2 Devo dire che conoscevo già ACCU 1 perché è attivo anche

lui nell’ambiente del pugilato, ma di non averlo notato all’interno della

discoteca quella sera e di avere costatato la sua presenza solo all’esterno al

momento della pedata.

Non ho menzionato ACCU 1 in occasione del primo interrogatorio (17 agosto 2006), perché il fatto della pedata era un fatto

isolato fra i tanti successi in quei frangenti. Mi sono poi ricordato della

presenza di ACCU 1 dopo aver visto una fotografia durante un susseguente

interrogatorio di polizia” (cfr. verbale di audizione di __________ del

10.

novembre 2009, sottolineature nostre).

Egli ha poi aggiunto che “mi viene mostrata dal difensore di ACCU 1

una rivista di pugilato dell’ottobre 2005. Prendo atto che sulla stessa sulla

medesima pagina vi è una fotografia mia e una fotografia di ACCU 1. Conosco

questa rivista e avevo già visto in precedenza queste fotografie” (cfr.

ibidem, sottolineature nostre).

Sulla scorta

di quanto testé riportato, __________ non è credibile quando sostiene di

essersi dimenticato - per poi ricordarsi improvvisamente solo tempo dopo - del

calcio, è vero uno fra i molti episodi accaduti quella sera, tuttavia l’unico

rimproverato esplicitamente nei decreti di accusa, non senza dimenticare che è

stato comunque dato da una persona che conosceva già allora.

Inoltre del

riconoscimento di ACCU 1, avvenuto sulla scorta di foto segnaletiche presso

l’agente delle polizia cantonale che si occupa di hooliganismo, non vi è inspiegabilmente

traccia alcuna agli atti; di conseguenza non si sa di preciso quando l’allora

addetto alla sicurezza della discoteca è stato convocato e nemmeno il perché.

Posti a

confronto con l’accusato, a precisa domanda se lo riconoscevano, CIVI 2, che ha

ricevuto il calcio in questione, e CIVI 1 hanno dichiarato rispettivamente “l’ho

già visto ma sinceramente non so dire né dove né quanto” e “potrei

averlo già visto ma non sono in grado di dire né dove né quando”. (cfr.

act 73, verbale di interrogatorio del 15 gennaio 2009 davanti al ministero

pubblico, pagina 2, sottolineature nostre).

CIVI 1

inoltre al dibattimento ha confermato di non essere in grado di riconoscere ACCU

1.

(cfr. supra, consid. 8d).

Ciò posto il

riconoscimento di ACCU 1 quale autore della pedata la sera dei fatti è tuttavia

molto dubbio; è infatti del tutto incomprensibile il motivo per il quale __________

non si sia ricordato di lui prima di vedere una foto in polizia, nonostante il

fatto che lo conosceva già da tempo come affermato da lui stesso al

dibattimento e come si evince pure dalla rivista prodotta dalla difesa in aula

e che il teste ha ammesso di aver visto. Al riguardo si rileva oltretutto come la

manifestazione svoltasi a __________ propagandata dalla citata rivista - alla

quale hanno partecipato sia il __________ sia il ACCU 1, oltretutto ritratti mediante

fotografia con tanto di nome e cognome sulla medesima pagina centrale - si è

svolta nell’ottobre 2005, ovverosia poco tempo dopo i fatti accaduti alla

discoteca __________ di __________.

Il tutto non

senza dimenticare che __________ aveva a suo tempo dichiarato che “tra il

gruppetto di rissosi non ho riconosciuto nessuna persona nota, se non di vista.

Premetto che ho una grande memoria e se dovessi rivederli sarei in grado di

riconoscerli” (cfr. allegato ad act 13, verbale di interrogatorio di __________

del 17 agosto 2006 davanti alla polizia cantonale, pagina 2 in fine, sottolineature nostre).

13c. Infine ACCU 1 ha un precedente penale: è stato in effetti

condannato nel 2002 per lesioni semplici aggravate commessa con un cinturone

(cfr. estratto del casellario giudiziale agli atti e decreto di accusa prodotto

al dibattimento dal Procuratore pubblico). La sanzione si riferisce a un episodio

avvenuto a __________ al termine di una partita che lo ha visto coinvolto come tifoso

dell’Hockey Club __________. La vicenda si è conclusa con la crescita in giudicato

del decreto di accusa, contro il quale egli non ha interposto opposizione,

ritenuto come ha ammesso la sua colpa.

Tuttavia il solo fatto di aver in passato commesso un

atto di violenza non è di per sé elemento sufficiente per poter giungere a una

condanna nella fattispecie in esame.

13d. ACCU 1, che ha sempre contestato i fatti di rilevanza

penale a lui ascritti, è riconosciuto per quanto attiene il calcio solo da uno

dei presenti; tutto ciò posto, alla luce degli atti ma soprattutto delle

circostanze emerse nel corso dell’istruttoria che hanno portato alle

considerazioni espresse ai precedenti considerandi, vi sono comunque forti e

ragionevoli dubbi che ACCU 1 abbia partecipato all’aggressione e in particolare

abbia colpito con un calcio uno dei due aggrediti come riportato nel decreto di

accusa; di conseguenze, in virtù del principio in dubio pro reo, anch’egli va

prosciolto dall’imputazione rimproveratagli.

14.

Abbondanzialmente si rileva come il reato di lesioni

semplici sollevato di transenna dal patrocinatore di parte civile non viene

preso in considerazione da questo giudice in quanto sollevato unicamente dopo

la chiusura dell’istruttoria dibattimentale. Del resto non era nemmeno

contemplato nei quesiti e nessuna delle parti ha eccepito alcunché.

15.

Stante il proscioglimento dei tre imputati non ci si deve

esprimere sulle pretese di parte civile, mentre le tasse e le spese vanno poste

a carico dello Stato, il quale rifonderà a ACCU 1, ACCU 2 e ACCU 3 l’importo di

fr. 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

visti gli art. 134 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1, ACCU 2 e ACCU

3,

dalle imputazioni di

aggressione per i fatti descritti nei decreti di accusa n. 1509/2009, 1508/2009

e 1507/2009 del 30 marzo 2009.

carica tasse e spese allo Stato,

il quale rifonderà a ACCU 1, ACCU 2 e ACCU 3 l’importo di fr. 2'000.- ciascuno

a titolo di ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 1'500.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 150.00 testi

fr. 2'050.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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