10.2009.236
Intenzionalmente cagionato un danno al corpo prendendo per i capelli e colpendo ripetutamente con pugni e schiaffi
13 ottobre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.236
Data decisione, Autorità:
13.10.2009, PRPEN
Titolo:
Intenzionalmente cagionato un danno al corpo prendendo per i capelli e colpendo ripetutamente con pugni e schiaffi
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.236
DA
1647/2009
Bellinzona
13
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola
Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________,
all’interno dell’autosilo __________, in data __________, intenzionalmente
cagionato un danno al corpo di CIVI 1, prendendola per i capelli e colpendola
ripetutamente con pugni e schiaffi, procurandole in tal modo le lesioni
descritte nel certificato medico __________ del dr. med. __________
dell’Ospedale __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 1647/2009 di
data 1 aprile 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 210.- (duecentodieci), corrispondente a 7 (sette)
aliquote da fr. 30.- (trenta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Pena integralmente
aggiuntiva alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 160.-
(centosessanta);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 6 aprile 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 13 ottobre 2009,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore e il
patrocinatore di parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 8
settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il patrocinatore di parte civile,
il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusata con protesta di spese e ripetibili;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
1.1
Se ha agito per legittima
difesa.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 123
cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di lesioni
semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 1647/2009 del 1° aprile 2009.
condanna ACCU 1
a valere come pena integralmente
aggiuntiva alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________
1.
alla pena pecuniaria di 7
(sette) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 210.-
(duecentodieci);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
dà atto che la parte civile nel
decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di
corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
di giustizia
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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