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Decisione

10.2009.236

Intenzionalmente cagionato un danno al corpo prendendo per i capelli e colpendo ripetutamente con pugni e schiaffi

13 ottobre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 210.- (duecentodieci), corrispondente a 7 (sette)

aliquote da fr. 30.- (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Pena integralmente

aggiuntiva alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 160.-

(centosessanta);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 6 aprile 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 13 ottobre 2009,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore e il

patrocinatore di parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 8

settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il patrocinatore di parte civile,

il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusata con protesta di spese e ripetibili;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

1.1

Se ha agito per legittima

difesa.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 123

cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di lesioni

semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 1647/2009 del 1° aprile 2009.

condanna ACCU 1

a valere come pena integralmente

aggiuntiva alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________

1.

alla pena pecuniaria di 7

(sette) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 210.-

(duecentodieci);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

dà atto che la parte civile nel

decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di

corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

di giustizia

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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