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Decisione

10.2009.241

Appropriarsi, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, di un portamonete

12 ottobre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di data 30 marzo 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna (art. 34 e segg.

CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso infruttuoso il periodo

previsto dall'art. 369 CPS.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 14 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 12 ottobre 2009,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 settembre

2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 ottobre 2009 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali giusta

l’art. 277 CPP;

data lettura del decreto d'accusa,

acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, come pure gli

accertamenti sulla situazione personale;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

E` ACCU 1, , autore colpevole

di:

appropriazione semplice,

per essersi appropriato, a __________

il __________ 2008

allo scopo di procacciarsi un

indebito profitto, di un portamonete contenente una carta di identità, una

patente di guida, una carta di credito e denaro in contanti (CHF 1'990,10 e 240

Euro) da lui fortuitamente rinvenuto presso lo sportello della banca __________

dove la proprietaria LESA 1 l'aveva precedentemente dimenticato; la refurtiva è

poi stata integralmente recuperata e restituita alla parte lesa;

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà, l’imputato può essere ammesso al beneficio della

sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di

tempo?

4.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 137 cifra 1 e 2 CPS; 9

e segg, 273 e segg. CPP,39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

appropriazione semplice,

per essersi appropriato, a __________

il __________ 2008;

allo scopo di procacciarsi un

indebito profitto, di un portamonete contenente una carta di identità, una

patente di guida, una carta di credito e denaro in contanti (CHF 1'990,10 e 240

Euro) da lui fortuitamente rinvenuto presso lo sportello della banca __________

dove la proprietaria LESA 1 l'aveva precedentemente dimenticato; la refurtiva è

poi stata integralmente recuperata e restituita alla parte lesa;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 1'500.-

(millecinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento).

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1’500.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

./. fr. 2'000.00 cauzione

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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