10.2009.241
Appropriarsi, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, di un portamonete
12 ottobre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.241
Data decisione, Autorità:
12.10.2009, PRPEN
Titolo:
Appropriarsi, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, di un portamonete
APPROPRIAZIONE SEMPLICE
art. 137 cf. 1 e 2 CPS
Incarto
n.
10.2009.241/GIS
DA
1359/2009
Bellinzona
12
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Sonia
Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di appropriazione semplice,
per essersi appropriato, allo
scopo di procacciarsi un indebito profitto, di un portamonete contenente una
carta di identità, una patente di guida, una carta di credito e denaro in
contanti (CHF 1'990,10 e 240 Euro) da lui fortuitamente rinvenuto presso lo
sportello della banca __________ dove la proprietaria LESA 1 l'aveva precedentemente dimenticato; la refurtiva è poi stata integralmente recuperata e restituita
alla parte lesa;
fatti avvenuti a __________ il __________ 2008;
reato previsto dall'art. 137 cifra 1 e 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1359/2009
Fatti
di data 30 marzo 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna (art. 34 e segg.
CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso infruttuoso il periodo
previsto dall'art. 369 CPS.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 12 ottobre 2009,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 30 settembre
2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 ottobre 2009 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali giusta
l’art. 277 CPP;
data lettura del decreto d'accusa,
acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, come pure gli
accertamenti sulla situazione personale;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
E` ACCU 1, , autore colpevole
di:
appropriazione semplice,
per essersi appropriato, a __________
il __________ 2008
allo scopo di procacciarsi un
indebito profitto, di un portamonete contenente una carta di identità, una
patente di guida, una carta di credito e denaro in contanti (CHF 1'990,10 e 240
Euro) da lui fortuitamente rinvenuto presso lo sportello della banca __________
dove la proprietaria LESA 1 l'aveva precedentemente dimenticato; la refurtiva è
poi stata integralmente recuperata e restituita alla parte lesa;
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà, l’imputato può essere ammesso al beneficio della
sospensione condizionale della pena? In caso affermativo, per quale lasso di
tempo?
4.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 137 cifra 1 e 2 CPS; 9
e segg, 273 e segg. CPP,39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
appropriazione semplice,
per essersi appropriato, a __________
il __________ 2008;
allo scopo di procacciarsi un
indebito profitto, di un portamonete contenente una carta di identità, una
patente di guida, una carta di credito e denaro in contanti (CHF 1'990,10 e 240
Euro) da lui fortuitamente rinvenuto presso lo sportello della banca __________
dove la proprietaria LESA 1 l'aveva precedentemente dimenticato; la refurtiva è
poi stata integralmente recuperata e restituita alla parte lesa;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1’500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
./. fr. 2'000.00 cauzione
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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